Sentenza 7038/2015
Fonti della rappresentanza ex art. 1387 cc – Procura – Revoca
La procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio e astratto, essenzialmente revocabile in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante. sicché la revoca della procura determina la estinzione del potere di rappresentanza. (Nella specie il procuratore aveva alienato a un terzo il bene per il quale aveva ricevuto la procura a vendere quando gli era stata revocata la procura stessa e, pertanto, ha osservato la Suprema corte, correttamente il giudice a quo – accertata la conoscenza di tale revoca da parte dell’acquirente – ha affermato la nullità della vendita).
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 08-04-2015, n. 7038
Articolo 1387 c.c. annotato con la giurisprudenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.9.2002 (OMISSIS) esponeva:
aveva acquistato, con atto per Notar (OMISSIS) del (OMISSIS), un appartamento con garage, sito in (OMISSIS); aveva poi conferito al commercialista (OMISSIS), con atto (OMISSIS), procura a vendere l’appartamento stesso, revocandola successivamente con atto (OMISSIS); notificato al mandatario il (OMISSIS); il (OMISSIS) aveva tuttavia alienato l’immobile, oggetto della procura revocata, alla (OMISSIS) con atto pubblico per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), trascritto il (OMISSIS); la società acquirente doveva ritenersi a conoscenza della revoca della procura, essendo tale (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), amministratrice nonchè socia assieme a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), congiunte di (OMISSIS). Tanto esposto la (OMISSIS) chiedeva, in via principale, dichiararsi che (OMISSIS) non era sua procuratore al momento dell’atto di vendita con conseguente declaratoria di invalidità dell’atto medesimo e condanna al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. deducendo:
la (OMISSIS) aveva conferito, in data 8.7.1998, a tale (OMISSIS), titolare di omonima impresa di costruzioni, procura a vendere l’immobile suddetto ed il (OMISSIS) lo aveva alienato, con scrittura privata (OMISSIS), a (OMISSIS), figlia di (OMISSIS), menzionando il collegamento ad una permuta conclusa con il (OMISSIS); la (OMISSIS) aveva poi conferito, il 16.10.1998, procura irrevocabile a vendere a (OMISSIS), ex articolo 1723c.c., comma 2, lasciandolo libero di vendere a chi meglio avesse creduto ed anche a sè medesimo, al prezzo ed alle condizioni più opportune, così confermando la propria volontà di fare propria la vendita degli immobili effettuata dal suo precedente procuratore (OMISSIS).
Si costituiva in giudizio pure (OMISSIS) assumendo di aver acquistato, in forza di “contratto preliminare di compravendita” del (OMISSIS), concluso mediante scrittura privata con (OMISSIS), procuratore della (OMISSIS), i beni oggetto di causa pagandone integralmente il prezzo di lire 250.000.000, sicchè il contratto del (OMISSIS) stipulato tra (OMISSIS), quale procuratore della (OMISSIS) e la (OMISSIS) di cui essa (OMISSIS) era socia, doveva intendersi mera esecuzione del preliminare. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate dall’attrice ed, in via subordinata, sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., da valere tra essa interventrice e la (OMISSIS) in forza della scrittura privata (OMISSIS).
Con sentenza pubblicata il 20.1.2006, in accoglimento della domanda principale formulata dalla (OMISSIS), veniva dichiarata la nullità dell’atto pubblico (OMISSIS); con condanna dei convenuti originari alle spese di lite in favore della (OMISSIS).
Avverso tale sentenza (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. proponevano distinti atti di appello cui resisteva (OMISSIS), avanzando appello incidentale condizionato all’accoglimento degli appelli principali.
Si costituiva spontaneamente (OMISSIS) spiegando appello incidentale per l’accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Disposta la riunione degli appelli, con sentenza depositata il 12.5.2009, la Corte di Appello di Salerno rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali, condannando (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. al pagamento delle spese di lite.
La Corte territoriale correggeva, peraltro, la motivazione della sentenza di primo grado rilevando che la domanda di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c., avanzata da (OMISSIS), doveva rigettarsi, non avendo la stessa, a fronte dell’eccepito inadempimento al preliminare di vendita, da parte della promittente venditrice (OMISSIS), offerto di provare il pagamento del prezzo dell’immobile; aggiungeva che, secondo il disposto dell’art. 1396 c.c., la revoca dei poteri del mandatario munito di procura era opponibile alla società acquirente (OMISSIS) s.n.c., dovendosi la stessa ritenere a conoscenza di tale revoca oltrechè “di tutti gli sviluppi dell’affare”, avuto riguardo al fatto che la società medesima era costituita dalla moglie e dai figli di (OMISSIS), compresa la promissaria acquirente (OMISSIS) e tenuto conto che si trattava di società di persone, priva di autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto alle singole persone dei soci. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (OMISSIS) formulando due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.-1388 ( anche in relazione all’art. 1324) -1703 ss. c.c., nonchè dei principi in materia di negozio indiretto; la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, rispetto alla scrittura privata di vendita del (OMISSIS) tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), la successiva procura irrevocabile (conferita dalla (OMISSIS) a (OMISSIS), costituiva strumento di attuazione o di formalizzazione di detta scrittura privata nè il mancato rispetto dei patti tra la (OMISSIS) e ed il (OMISSIS) incideva sul contratto fra (OMISSIS) e la figlia (OMISSIS); considerato, inoltre, che il programma della (OMISSIS) era quello di permutare il proprio immobile con un altro, la procura data a (OMISSIS) era da ritenersi rispondente esclusivamente all’interesse di quest’ultimo e non dell’apparente rappresentata, essendo finalizzata a procurare al (OMISSIS), quale subacquirente,l’acquisto del diritto di proprietà sull’immobile in base al contratto concluso dall’originario procuratore (OMISSIS);
la procura irrevocabile conferita al (OMISSIS) integrava, quindi, un negozio indiretto, nel senso che non aveva carattere accessorio ad un mandato a vendere, ma costituiva uno strumento di esecuzione del contratto preliminare di vendita.
A conclusione della censura viene formulato il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se una procura irrevocabile a vendere un immobile possa configurare non già un atto accessorio ad un mandato (a sua volta irrevocabile), bensì lo strumento preordinato a soddisfare esclusivamente l’interesse del “procuratore”, mediante il quale realizzare un effetto sostanzialmente traslativo del diritto in favore di questi, mediante l’attribuzione al medesimo della definitiva e piena disponibilità del bene, cosicchè la sua irrevocabilità sia da considerarsi in “re ipsa”, quale conseguenza della definitività dell’attribuzione in tal guisa compiuta; in particolare, dica la Corte se tale situazione si realizza allorchè, avendo due soggetti pattuito lo scambio di loro beni a titolo di permuta ed avendo uno di essi rilasciato all’altro procura irrevocabile a vendere il proprio bene, al fine di eseguire con tale strumento la propria prestazione, mettendo il proprio bene a disposizione dell’altra parte, venga rilasciata altra procura irrevocabile sostitutiva della prima a favore del terzo al quale il bene sia stato promesso in vendita dal primo “procuratore”, dovendosi allora considerare la seconda procura come un definitivo e perciò irrevocabile atto di trasferimento del diritto”;
2) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare la finalità della procura irrevocabile rilasciata al (OMISSIS), diretta a trasferirgli la proprietà immobiliare come previamente pattuito col contratto preliminare concluso tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS); la sentenza impugnata si era limitata ad esaminare la domanda ex articolo 2932 c.c., svolta da (OMISSIS), senza considerare la permuta intervenuta tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) che “aveva stipulato il preliminare per proprio esclusivo conto disponendo di un bene ormai a lui spettante in forza della pattuita permuta, cosicchè la successiva procura serviva a trasferire il bene al subacquirente”.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, laddove si configura un negozio indiretto per sostenere che la procura conferita al (OMISSIS) costituiva strumento di esecuzione del contratto preliminare di vendita (OMISSIS), intercorso tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in virtù della procura a vendere conferitagli dalla (OMISSIS) e poi revocata, costituisce questione nuova sollevata dal (OMISSIS) solo in sede di legittimità e, come tale, è inammissibile. Tale assunto mira, evidentemente, a sostenere l’invalidità dell’atto di revoca della procura conferita a (OMISSIS) dalla (OMISSIS) ma, sotto tale profilo, non può che ribadirsi il principio affermato dalla Corte di merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel mandato conferito nell’interesse del mandatario con attribuzione di procura, la irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante ed il mandatario e, pertanto, la validità del contratto concluso con il terzo dal mandatario, resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza ed alla mancanza di revoca della procura.
Com’è noto, infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante sicchè la revoca della procura determina l’estinzione del potere di rappresentanza (Cass. 1388/1998). Nella specie il (OMISSIS) ha alienato ad un terzo (società (OMISSIS)) il bene per il quale aveva ricevuto la procura a vendere quando già gli era stata revocata dalla (OMISSIS) e, pertanto, correttamente la sentenza impugnata, una volta accertata la conoscenza di tale revoca da parte della società (OMISSIS), ha affermato la nullità dell’atto pubblico (OMISSIS) con cui (OMISSIS) aveva venduto a detta società l’immobile oggetto della procura revocata.
Il secondo motivo, oltre ad essere privo del requisito di autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso il tenore della procura “irrevocabile” rilasciata al (OMISSIS) e che sarebbe collegata al negozio di permuta tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), è destituito di fondamento, avendo il giudice di appello dato conto che (OMISSIS) non aveva provato di aver corrisposto il prezzo pattuito con il contratto preliminare da lei concluso con il (OMISSIS), con la conseguenza che l’inadempimento di tale contratto precludeva l’accoglimento della domanda di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c..
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei confronti della controricorrente, liquidate in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3-2-2015