Ordinanza 7061/2020
Presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c. – Fondamento
La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7061 (CED Cassazione 2020)
Art. 2054 cc (Circolazione di veicoli) – Giurisprudenza
Rilevato che:
il Ministero della Giustizia convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Al. Fi. chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale cagionato dalla corresponsione degli emolumenti in favore del dipendente Ni. Bo. il quale era rimasto assente dal servizio per complessivi 147 giorni a causa delle lesioni determinate da sinistro stradale da ascrivere alla responsabilità del Fi.. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Ministero. Con sentenza di data 16 novembre 2017 il Tribunale di Messina rigettò l’appello.
Osservò il Tribunale che, benché non sussistessero dubbi circa la verificazione del sinistro stradale, correttamente, contrariamente a quanto affermato in appello, era stato applicato l’art. 2054 dal giudice di prime cure, “il quale, non ritenendo in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il modulo di constatazione amichevole del sinistro sufficiente ad attestare la dinamica dello stesso, rigettava la domanda attorea”.
Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo e resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente, premesso che la stessa società assicuratrice aveva riconosciuto sussistente il concorso di colpa, che, in mancanza di prova liberatoria da parte della convenuta, non si poteva prescindere dalla presunzione di corresponsabilità.
Il motivo è manifestamente fondato. Il giudice di merito ha accertato che non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro. A fronte di un simile accertamento avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. Quest’ultima ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (Cass. n. 8409 del 2011 e n. 15434 del 2004).
Aggiungasi che il giudice di merito ha accertato, come emerge dall’inciso (testo non comprensibile) che il sinistro stradale si era verificato; tale accertamento non è stato oggetto di ricorso incidentale da parte della società assicuratrice.
Al principio di diritto sopra indicato dovrà attenersi il giudice di merito.
- Q. M.
accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 5 dicembre 2019