Cass. 15-2-78, n. 709
Revoca della procura
La revoca della procura non può esplicare effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli atti del procuratore sino a che non sia stata data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, dell’avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi. Sino a tale momento, gli atti compiuti dal procuratore nella esplicazione dell’attività gestoria sono operativi di effetti, sia nei confronti dei terzi che riguardo al rappresentato; ma ciò sempre che della revoca i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza all’epoca del compimento dell’attività giuridica del procuratore. L’onere della prova dell’effettiva conoscenza, nonché della deficiente diligenza dei destinatari nell’apprendere la dichiarazione resa conoscibile, è a carico del rappresentato.
Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza