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Cassazione Civile 7499/2006 – Ausiliare incaricato autonomamente dal consulente tecnico d’ufficio – Rimborso della relativa spesa

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Sentenza 7499/2006

 

Ausiliare incaricato autonomamente dal consulente tecnico d’ufficio – Rimborso della relativa spesa – Diritto – Esclusione

Ai sensi dell’art. 7 terzo comma della legge 319/1980, il consulente tecnico d’ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per l’attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell’incarico, con la conseguenza che non può essergli riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all’attività svolta, (nella specie: per i rilievi dei fabbricati e di una strada), da un tecnico da lui incaricato senza autorizzazione del giudice.

Opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico – Questione sulla opportunità e validità della consulenza – Deducibilità

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell’art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-3-2006, n. 7499   (CED Cassazione 2006)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 19 e 20 aprile 2001, Luigi Carpenito proponeva davanti al Tribunale di Avellino opposizione avverso l’ordinanza di liquidazione del compenso al C.T.U. pronunciata l’1/03/2001 dal G.O.A. della sezione stralcio presso lo stesso Tribunale, nella causa promossa da Enrico De Cristofaro contro il Carpenito per avere questi con delle opere, invaso il fondo confinante dell’attore, che pertanto, aveva chiesto l’accertamento dei confini, il rilascio del terreno abusivamente occupato ed il risarcimento danni.

In tale causa il Carpenito si era costituito producendo un verbale di rettifica del confine, sottoscritto da entrambe le parti, dichiarato veridico con sentenza parziale che aveva respinto la querela di falso contro di esso proposta;

nominato C.T.U. l’ing. Vecchiarelli, anche per verificare se la situazione di fatto corrispondeva a quella indicata nella scrittura sottoscritta dalle parti, e per accertare le dedotte violazioni delle distanze legali;

il G.O.A. nel conferire l’incarico, autorizzava il C.T.U. a servirsi di collaboratori per i rilievi topografici, ed il C.T.U., unitamente alla sua relazione, depositava un elaborato del geom. Antonio Pescatore che dichiarava di essere stato nominato dal C.T.U. ing. Vecchiarelli;

conseguentemente, impugnata di nullità la consulenza da parte del Carpenito, il G.O.A. liquidava il compenso all’ing. Vecchiarelli in L. 4.777.800, ivi compreso l’importo per l’elaborato del Geom. Antonio Pescatore, ponendolo a carico delle parti in egual misura.

Avverso tale ordinanza il Carpenito proponeva opposizione contestando l’opera svolta dal geom. Antonio Pescatore, autonomamente, senza avvertire parti e consulenti, in contrasto con il quesito posto dal C.T.U. rimasto estraneo a tali operazioni.

Costituitosi l’opposto, il Tribunale con ordinanza dichiarava inammissibile l’opposizione e compensava le spese del procedimento.

Afferma il Tribunale che in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al C.T.U. L. n. 319 del 1980, ex art. 11, sono ammissibili solo le censure che si riferiscono alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative all’utilità e validità della C.T.U., questioni che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

Ne consegue, per il Tribunale, che non avendo il Carpenito mosso censure sulla quantificazione del compenso, avendo invece chiesto di annullare o revocare il decreto di liquidazione, insinuando dubbi sulla validità della C.T.U. sia per uso improprio dei collaboratori da parte del C.T.U., sia per l’operato illegittimo degli stessi;

l’opposizione al decreto di liquidazione emessa dal G.O.A. va dichiarata inammissibile.

Avverso tale ordinanza, ricorre in Cassazione Luigi Carpenito;

nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:

1) la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 2, comma 2, e art. 11, comma 5, e degli artt. 61, 64, 113, 52 e 92 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa per avere il Tribunale erroneamente ritenuto di dover limitare la sua indagine alla misura del compenso, senza estenderla all’attinenza, coerenza e concludenza dell’opera prestata dal C.T.U. e senza motivare sul fatto, denunciato, del compimento di operazioni tecniche da persona priva dei requisiti di legge, svincolata da responsabilità per non aver prestato giuramento, indicata ora in un soggetto (Pescatore Antonio) ora in un altro soggetto (Gennaro Pescatore) in ordine all’attività del quale, il C.T.U. ing. Vecchierelli ometteva di informare il Giudice;

2) la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 11, comma 5, e dell’art. 277 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere il Tribunale, ritenendo proposte con le note 26/06/2001 nuove censure, erroneamente omesso di esaminare le censure ritualmente e tempestivamente proposte e ritenute nuove quelle che erano solo considerazioni difensive su materie già portate all’esame del Giudice, quali: la redazione della relazione da parte del geom. Antonio Pescatore, mai indicato prima, che ha compiuto operazioni senza avvertire le parti;

Il ricorso è fondato nei limiti che si espongono.

Quanto al primo motivo esso va disatteso nella parte in cui si censura la decisione del Tribunale per aver ritenuto l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., ammissibile nei soli limiti in cui il riesame attenga alla misura del compenso liquidato.

La decisione del Tribunale, sotto tale profilo è corretta, essendo noto (v. sent. 6684/1995) che in sede di opposizione al decreto, non possono proporsi questioni relative all’utilità e validità della Consulenza Tecnica, questioni che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

È, viceversa, fondato il suddetto motivo nella parte in cui il ricorrente si lamenta del fatto che il Tribunale, dichiarando inammissibile l’opposizione avrebbe omesso ogni motivazione sul pur denunciato compimento delle operazioni peritali da parte di un soggetto non autorizzato e, peraltro, contraddittoriamente identificato.

Su tale punto il Tribunale ha omesso ogni esame pur incidendo la nomina degli ausiliari del C.T.U. sulla regolarità delle operazioni, presupposto per la liquidazione del compenso; e pur deducendosi che, nel compenso liquidato al C.T.U. è stato compreso l’importo per l’elaborato del geom. Antonio Pescatore non autorizzato.

Deve, infatti, tenersi presente che, ai sensi della L. n. 319 del 1980, art. 7, comma 3, il C.T.U. deve essere preventivamente
autorizzato dal Giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per l’attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell’incarico; e che non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all’attività svolta da un tecnico incaricato dal C.T.U. senza autorizzazione del Giudice.

In tali termini, che questo collegio condivide, si è espressa recentemente questa Corte (v. sent. 11636/2003).

In accoglimento del primo motivo, nei limiti indicati e con assorbimento del secondo motivo, l’ordinanza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Avellino in diversa composizione, che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo del ricorso;

dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa, in relazione al motivo accolto il provvedimento impugnato e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006