Ordinanza 7597/2021
Risarcimento del danno non patrimoniale – Applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano – Personalizzazione del risarcimento e misura minima
In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell’età delle figlie al momento della morte del padre).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-03-2021, n. 7597
Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza
Art. 2059 cc (Danni non patrimoniali) – Giurisprudenza
Rilevato che:
Ni. Co. vedova Da., Ar. Da. e El. Da. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia Fi. s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno iure proprio per la morte del congiunto Lu. Da. a causa di malattia da esposizione ad amianto contratta sul luogo di lavoro. Il Tribunale adito accolse la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.000,00 a favore del coniuge e di Euro 80.000,00 a favore di ciascuna delle figlie. Avverso detta sentenza proposero appello le attrici. Con sentenza di data 28 novembre 2018 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 180.000,00 a favore del coniuge (non inferiore, ma prossima ai valori minimi tabellari) e di Euro 100.000,00 a favore di ciascuna delle figlie, le quali alla morte del padre avevano rispettivamente 33 e 48 anni di età, oltre interessi legali. Osservò inoltre la corte territoriale, per quanto qui rileva, che incongrua era stata l’applicazione da parte del giudice di primo grado delle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, tenuto conto che quelle milanesi prevedevano importi abbastanza più elevati anche nei valori minimi (tabelle del 2018: coniuge 165.960 – 331.920; figlio 165.960 – 331.920).
Hanno proposto ricorso per cassazione Ar. Da. e El. Da. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia erronea applicazione delle tabelle milanesi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, senza alcuna motivazione ed esposizione di alcun argomento a sostegno del criterio adottato, è stata liquidato in favore delle figlie un importo inferiore (del 40%) rispetto ai minimi tabellari.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 2043, 2059, 1226, 2697 e 2728 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 en. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere notorio il legame affettivo con il padre, tale da integrare il danno parentale, e che, rispetto alla riduzione del 40% del minimo tabellare, la motivazione è totalmente carente.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che non sono state ammesse le prove testimoniale ritualmente formulate, peraltro relative a circostanze non contestate, e che dalla documentazione sanitaria prodotta si evinceva lo sconvolgimento esistenziale che entrambe le sorelle Da. avevano patito a causa della morte del padre.
I primi due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati. Qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione (Cass. 14 novembre 2019, n. 29495; 29 maggio 2019, n. 14746; 23 febbraio 2016, n. 3505).
La corte territoriale si è discostata dalla misura minima in modo rilevante senza specifica indicazione delle ragioni della liquidazione adottata. Vi è nella motivazione l’esclusivo richiamo all’età delle appellanti. L’indicazione di un’esclusiva ragione, soprattutto di carattere standard quale quella dell’età, assolve in astratto l’onere giustificativo della scelta fra il minimo ed il massimo. Ove tale indicazione spinga nella direzione della soglia minima, l’ulteriore abbattimento dell’ammontare risarcitorio al di sotto di tale soglia comporta un onere argomentativo in più, nella specie del tutto mancante.
Peraltro la motivazione, come evidenziato nel secondo motivo, tradisce un’intima contraddittorietà, al punto tale da renderla apparente, perché nonostante le tabelle milanesi siano state espressamente scelte per il maggior importo del valore minimo rispetto alle tabelle in uso nel Tribunale di Venezia, senza fornire adeguata motivazione si è poi optato, quanto alle figlie, per un notevole discostamento rispetto a quel valore minino.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo.
- Q. M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2021