Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 7641/2020 – Gestione di affari altrui – Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale – Giurisdizione del giudice ordinario

Richiedi un preventivo

Ordinanza 7641/2020

 

Gestione di affari altrui – Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale – Giurisdizione del giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell’ente locale e sulla base dell’impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell’approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un’ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell’ambito della “negotiorum gestio” (stante l’impedimento dell’ente pubblico all’esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all’attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell’impugnazione del provvedimento d’urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l’oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 1-4-2020, n. 7641   (CED Cassazione 2020)

Art. 2031 cc (Obblighi dell’interessato) – Giurisprudenza

Art. 2028 cc (Obbligo di continuare la gestione) – Giurisprudenza

 

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Velletri, investito della controversia avente ad oggetto la domanda rivolta dalla s.r.l. (OMISSIS) contro il Comune di Artena per il pagamento dei costi dalla stessa sostenuti per l’erogazione dell’acqua a favore della località (OMISSIS) dal 2003 al 2010, proveniente da un pozzo privato dalla stessa condotto in gestione, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

1.1 La società attrice aveva affermato, a sostegno della domanda, che la fornitura dell’acqua avveniva dal 2001; che il Comune aveva garantito la realizzazione della rete idrica, rimasta inevasa, precisando che il costo dell’acqua doveva essere sostenuto dagli abitanti della località (OMISSIS); che nel 2005 era stato predisposto uno schema di convezione con la quale l’ente territoriale avrebbe dovuto sostenere gli oneri di gestione e il servizio di riscossione canone con attribuzione alla società di un canone per la fornitura; che a tale iniziativa non era stato dato seguito; che nel 2006 era stata emanata ordinanza contingibile ed urgente con la quale era stato ingiunto ad (OMISSIS) di mantenere l’erogazione dell’acqua dal proprio pozzo in favore degli insediamenti abitativi siti nella predetta località; che, pertanto, si era determinato un rapporto di fatto dal quale sorgeva l’obbligo di pagamento, quantificato come da perizia tecnica.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, davanti al quale la causa è stata riassunta, ha ritenuto che la giurisdizione fosse del giudice ordinario ed ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.

2.1. Il Tribunale di Velletri aveva fondato il proprio difetto di giurisdizionale sull’art. 133 c.p.a., essendo l’erogazione imposta da ordinanza contingibile ed urgente.

2.2 Il T.A.R. ha, invece, affermato che la richiesta della parte ricorrente deve ricondursi ad un rapporto contrattuale quanto meno di fatto o ad una negotiorum gestio tenuto conto dell’acclarato impedimento dell’ente territoriale all’approvvigionamento dell’acqua in località (OMISSIS) e del riconoscimento da parte del Comune dei vantaggi ed utilità conseguiti, mediante l’ingiunzione di continuare l’erogazione.

3. Il Collegio, condividendo le argomentazioni e la conclusione del Procuratore Generale, rileva che il petitum sostanziale sulla base del quale deve stabilirsi la giurisdizione, è da ravvisarsi nelle domande, rispettivamente, di pagamento di un corrispettivo per aver fornito acqua fin dal 2001 da un pozzo privato in gestione (come da scrittura privata intercorsa tra società e proprietario del pozzo) agli abitanti della località (OMISSIS) del Comune di Artena, su richiesta espressa dell’Ente locale e sulla base dell’impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell’approvvigionamento idrico, nonchè di pagamento del prezzo dell’acqua fornita con il rimborso dei costi sostenuti in esecuzione dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 90 del 2006.

3.1 Il rapporto giuridico instaurato prima dell’ordinanza in questione può essere inquadrato nell’ambito della negotiorum gestio, atteso l’intervenuto specifico impedimento all’esercizio delle competenze assegnate all’Ente Pubblico ed il vantaggio conseguito dall’attività posta in essere dal privato. Per il periodo successivo all’ordinanza, la domanda non deriva dalla impugnazione del provvedimento autoritativo, ma dalle conseguenze meramente patrimoniali derivate dall’esecuzione del provvedimento stesso. Per entrambe le scansioni temporali la controversia ha natura esclusivamente privatistica e la domanda ha ad oggetto pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto (S.U. 22428 del 2018).

4. Deve, in conclusione essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, cassata la sentenza declinatoria della giurisdizione, la causa deve essere rimessa al Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Velletri, cui rimette la causa anche per le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2019.