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Cassazione Civile 7732/2016 – Integrazione contraddittorio – Notificazione ex art 143 cpc – Nullità – Termine per la sua rinnovazione

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Sentenza 7732/2016

Integrazione contraddittorio – Presupposti  

L’integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l’appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sullo specifico punto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal creditore per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale e di un cofideiussore, già convenuti dal fideiussore nel giudizio di primo grado).

Notificazione ex art. 143 c.p.c. – Nullità – Termine per la sua rinnovazione

In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall’ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell’art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un’attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.

Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-04-2016, n. 7732  (CED Cassazione 2016)

 

 

IN FATTO E IN DIRITTO

  1. Con atto notificato il 15-16 settembre 2010, la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza, depositata il 14 gennaio 2010, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello principale da essa ricorrente proposto, al pari dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS), avverso la sentenza n. 3885/1999 del Tribunale di Napoli. Il tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso il Decreto Ingiuntivo n. 5617 del 1991, con cui le si intimava, quale fideiussore, il pagamento, in solido con il debitore principale società (OMISSIS) s.p.a. e con altri garanti, della somma di Lire 5.074.058.951 in favore della (OMISSIS) s.p.a. (successivamente incorporata nella (OMISSIS) che aveva poi ceduto il credito alla (OMISSIS) s.p.a.).
  2. La Corte di Napoli ha applicato la disposizione dell’art.331 c.p.c., comma 2, rilevando come la propria ordinanza del 4 ottobre 2007 che (ribadendo altra precedente ordinanza) disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice principale (OMISSIS) s.p.a. e del cofideiussore (OMISSIS), già convenuti dalla (OMISSIS) nel giudizio di primo grado per sentirli condannare a garantirla da tutto quanto fosse costretta a versare in dipendenza del giudizio, nei confronti dei quali sussisteva litisconsorzio necessario di natura processuale per dipendenza di cause, era stata solo parzialmente eseguita dalla appellante (la (OMISSIS) non aveva inteso provvedere) nel termine assegnato del 31.1.2008, mediante notifica al Curatore del (OMISSIS) s.p.a., essendo invece nulla la notifica eseguita al cofideiussore (OMISSIS) ex art. 143 c.p.c., sulla base delle sole risultanze anagrafiche, che ne attestavano l’irreperibilità, senza alcuna indagine ulteriore. Tale nullità avrebbe peraltro consentito, secondo la Corte distrettuale, la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione prevista dall’art. 291 c.p.c., se la notifica fosse stata richiesta tempestivamente e il suo mancato compimento fosse da ascrivere (alla stregua della nota giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte di Cassazione) a cause sottratte alla disponibilità della parte notificante, laddove nella specie la notifica al (OMISSIS) era stata direttamente (quanto invalidamente) eseguita a norma dell’art. 143 c.p.c. (mediante deposito dell’atto presso la Casa Comunale di (OMISSIS)) quando ormai, mancando solo otto giorni alla scadenza del termine assegnato, non vi era comunque il tempo necessario per portare a compimento tale forma di notifica.
  3. Resiste con controricorso (OMISSIS); gli altri intimati non hanno svolto difese.
  4. La ricorrente si duole: a) della violazione dell’art.331 c.p.c., per avere la corte ravvisato un rapporto di inscindibilità tra cause che non sarebbe in effetti sussistente; b)della violazione dell’art.324 c.p.c., per avere la corte omesso di considerare che l’opposizione proposta dal (OMISSIS) avverso il medesimo decreto ingiuntivo (inizialmente riunita a quella proposta dalla (OMISSIS) e poi, nel corso del giudizio di primo grado, separata) era stata definitivamente rigettata dalla stessa Corte d’appello con sentenza n. 2439/01 passata in giudicato; c) della violazione degli artt. 143 e 291 c.p.c., oltre che di vizio di motivazione, per avere giudicato nulla la notifica ex art. 143 nonostante le risultanze del certificato storico anagrafico escludessero la possibilità di ulteriori ricerche; d) della violazione dell’art. 291 c.p.c., oltre che di vizio di motivazione, per avere negato la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica nulla, che era stata richiesta nel termine assegnato ancorchè la sua efficacia per il notificando sarebbe giunta a compimento in data successiva (con il decorso dei venti giorni prescritti dall’art. 143 c.p.c.).
  5. La prima doglianza è infondata. L’orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis: Sez. 3 n. 13695/01; Sez. L n. 13683/04; Sez. 3 n. 1535/10; id n. 9046/10), cui il Collegio ritiene di dare continuità, è nel senso che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art.331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Nella specie, si mostra evidente il rapporto di dipendenza tra il giudizio sulla domanda di condanna proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e quello sulla domanda di garanzia impropria da quest’ultima proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e del (OMISSIS), atteso che sulla seconda domanda non può decidersi senza la previa decisione sulla prima.
  6. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento, atteso che la meramente affermata definitività della distinta sentenza di rigetto della opposizione proposta dal (OMISSIS) avverso il medesimo decreto ingiuntivo (sentenza che peraltro non risulta depositata insieme con il ricorso ex art.369 c.p.c., comma 2, n. 4) non appare interferire con la domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del predetto in questo processo.
  7. Quanto poi alla ritenuta necessità di ulteriori ricerche -insufficienti essendo le sole risultanze anagrafiche – onde procedere alla notifica a norma dell’art.143 c.p.c., osserva il Collegio come la corte napoletana non si sia discostata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n. 28695/13; n. 17307/15; n. 19735/15) secondo la quale al convenuto va assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto, che si realizza quando, indipendentemente dal difetto di annotazioni anagrafiche, siano state eseguite con ordinaria diligenza le possibili ricerche del destinatario. Ciò che nella specie non risulta effettuato, sì che rettamente la corte distrettuale ha ritenuto la nullità della notifica al (OMISSIS) ex art.143 c.p.c..
  8. Non altrettanto però può dirsi della negata concessione di un termine per la rinnovazione della notifica stessa. Il fatto, evidenziato nella sentenza impugnata, che il termine di venti giorni prescritto dall’art.143 c.p.c., per la conclusione del procedimento notificatorio, tempestivamente attivato dal notificante, nei confronti del notificando venisse a scadere oltre il termine assegnato nell’ordinanza per l’integrazione del contraddittorio non preclude al giudice, che accerti la nullità del procedimento stesso per mancanza delle dovute ricerche preventive, la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nulla a norma dell’art.291 c.p.c., comma 1, che impedisce ogni decadenza proprio perchè una attività notificatoria è stata comunque compiuta, ancorchè invalidamente, nel termine originariamente fissato. In tali limiti, il ricorso merita dunque accoglimento.

La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà nel giudizio alla luce del principio qui affermato, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2016.