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Cassazione Civile 7734/2016 – Società consortile a responsabilità limitata – Responsabilità limitata per le obbligazioni sociali

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Sentenza 7734/2016

Società consortile a responsabilità limitata – Responsabilità limitata per le obbligazioni sociali

Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l’esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall’art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina “in subiecta materia”.

Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-04-2016, n. 7734  (CED Cassazione 2016)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2003, la (OMISSIS) s.p.a. – più tardi, (OMISSIS) s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) s.p.a. per sentirla dichiarare tenuta al pagamento delle somme determinate nel lodo arbitrale del 19 luglio 2000 a carico della società consortile di (OMISSIS) a r.l. – costituita dalla stessa (OMISSIS) con altre due società – ex art. 2615 ter c.c., e concessionaria della programmazione ed attuazione di interventi per la ricostruzione e l’adeguamento di una circonvallazione, in forza di convenzione stipulata nel 1981 con la regione Campania.

Esponeva:

– che la società consortile (OMISSIS) le aveva concesso in subappalto l’esecuzione delle opere di completamento di un collettore di acque meteoriche;

– – che, dopo la revoca della concessione, con conseguente risoluzione del contratto di subappalto, essa aveva adito il giudizio arbitrale nei confronti della predetta società consortile, conclusosi con la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Lire 700 milioni circa;

– che in forza dell’art. 2615, secondo comma, la (OMISSIS) s.p.a. era obbligata, in solido con il fondo consortile, per la somma liquidata nel lodo.

Costituitasi ritualmente, la (OMISSIS) s.p.a. eccepiva in via pregiudiziale la nullità dell’atto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi, la propria carenza di legittimazione passiva; e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza 17 novembre 2005 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e condannava la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma ivi precisata, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 4 maggio 2012, rigettava la domanda, condannando l’ (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Motivava:

– che la società a responsabilità limitata consortile rispondeva solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome, dal momento che la responsabilità illimitata solidale dei consorziati nei confronti di terzi aveva natura eccezionale: come dimostrato dal fatto che era stata prevista da leggi speciali nei confronti del soggetto appaltante (L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 21, comma 3; Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 7) ed estesa nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori solo per effetto della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, comma 2, (Legge quadro in materia di lavori pubblici), successiva alla stipulazione del contratto di subappalto e priva di efficacia retroattiva;

– che nessuna efficacia ob rem judicatam rivestiva il lodo arbitrale, emesso nei confronti di altra società (art. 1306 cod. civ.).

Avverso la sentenza, non notificata, la (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 13 giugno 2013.

Resisteva con controricorso la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione – già (OMISSIS) s.p.a..

All’udienza del 21 gennaio 2016, il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2615 c.c., comma 2, artt. 2615 ter, 2602 e 2472 cod. civ. nell’esclusione della responsabilità solidale dell’impresa (OMISSIS) per le obbligazioni assunte dal consorzio di cui faceva parte.

Il motivo è infondato.

Come già statuito da questa Corte in un precedente arresto, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga alle norme che disciplinano il tipo di società di capitali scelto, ad eccezione di quelle che fissano le regole fondamentali del tipo: prima tra tutte, la regola dettata dall’art. 2472 c.c., comma 1, in virtù della quale nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (Cass., sez.1, 27 novembre 2003 n. 18.113). Principio, questo, fondamentale nel sottosistema delle società di capitali; che vale anche per la società consortile a responsabilità limitata costituita per l’esecuzione di opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese. E ciò, perchè la personalità giuridica, propria della società di capitali, rappresenta un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina in subiecta materia.

Le contrarie allegazioni della parte ricorrente fanno esclusivo riferimento all’art. 2615 cod. civ. dettato in tema di consorzio; così come il precedente citato (Cass., sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664), che, per l’appunto, verteva su una fattispecie di responsabilità dei singoli membri di un consorzio privo di personalità giuridica.

Con il secondo motivo si censura la violazione della L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2, artt. 10 e 8, nonchè della L. n. 584 del 1977, art. 21, comma 3 e Decreto Legislativo n. 406 del 1991, art. 23 bis e art. 23, comma 7 e della L. n. 55 del 1990, nella parte in cui la Corte d’appello di Milano ha attribuito natura eccezionale alla responsabilità illimitata solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte della società consortile nei confronti dei terzi.

Il motivo non introduce elementi di novità rispetto a quanto già osservato: salvo la prospettazione di un questione di incostituzionalità, ove si neghi efficacia retroattiva alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici), il cui art. 13, comma 2, recita: “L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati… determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonchè nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori…”.

Già dalla semplice lettura della norma emerge, ictu ocuti, il dato testuale che la responsabilità è estesa verso le imprese subappaltanti – ciò che equivale a dire subcommittenti – e non subappaltatrici. Si tratta di un ostacolo letterale insormontabile all’estensione della solidarietà nei confronti della subappaltatrice (OMISSIS) s.r.l.; pur se il contratto di subappalto risulta stipulato, in effetti, in data 28 marzo 1994: e dunque, successiva all’entrata in vigore della suddetta norma, di cui non sarebbe punto necessario, di conseguenza, predicare la retroattività.

Con il terzo motivo si denunzia la carenza di motivazione in ordine alla denegata responsabilità della (OMISSIS), coinvolta direttamente nell’inadempimento contrattuale.

Il motivo risulta inammissibile nella parte in cui ripropone la tesi della estensibilità dell’accertamento del lodo con cui è stato condannato il consorzio di (OMISSIS) – ma non la (OMISSIS), rimasta estranea al giudizio arbitrale – che non rientra nell’ambito dei vizi di motivazione. La censura peraltro allega, promiscuamente, anche la mancata ammissione di mezzi istruttori volti a dimostrare l’inadempimento della (OMISSIS): ma, anche a prescindere dal suo difetto di autosufficienza, sul punto (non sono riportati i capitoli di prova, nè gli ulteriori mezzi istruttori di cui ci si riservava la deduzione, con inammissibile rinvio generico ad una memoria ex art. 184 cod. proc. civ. contenuta nel fascicolo di primo grado), si osserva come neppure tale doglianza sia sussumibile nella lamentata carenza di motivazione.

In verità, manca, già in sede di prospettazione, alcun fondamento di una responsabilità contrattuale dell’impresa consorziata, che nessun contratto di subappalto ha stipulato in proprio; esclusa, in limine, ogni ipotesi di responsabilità aquiliana, neppure adombrata in ricorso.

Con l’ultima censura si deduce la contraddittorietà della motivazione con cui la corte territoriale, dapprima, ha interpretato la domanda come fondata sulla prevalenza della disciplina consortile su quella societaria – ciò che avrebbe comportato la conseguente applicabilità dell’art. 2615 c.c., comma 2, per poi affermare, invece, il principio opposto della prevalenza della forma societaria sulla sostanza consortile.

Il motivo è infondato, dal momento che non v’è alcuna contraddizione tra le due proposizioni: rivolte, rispettivamente, ad interpretare la domanda – in funzione del rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione e di difetto di legittimazione passiva (che si esamina sulla base della prospettazione di parte, indipendentemente dal fondamento di merito) – e ad affermare, poi, la regula juris pertinente alla decisione: e cioè, l’autonomia patrimoniale della società consortile, unica obbligata, quale parte contraente, nei confronti della subappaltatrice.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità del questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Roma, 21 Gennaio 2016