Sentenza 7745/2016
Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all’insorgenza del debito garantito – Fallimento del garante
La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell’art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l’inefficacia dell’ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest’ultima e dello stesso garante).
Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-04-2016, n. 7745 (CED Cassazione 2016)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della (OMISSIS) s.p.a., avente causa della (OMISSIS) s.p.a., impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Reggio Emilia depositato il 3 giugno 2010, che respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS), in seno al quale la (OMISSIS) s.p.a. era stata ammessa al concorso al rango chirografario, avendo il giudice delegato ritenuto inefficace ex art. 64 l.fall. l’ipoteca volontaria concessa dal fallito entro il biennio precedente alla sua dichiarazione di fallimento.
Ritenne il Tribunale che la garanzia rilasciata da (OMISSIS), al momento della stipula del mutuo erogato dalla banca in favore della (OMISSIS) s.r.l., di cui il terzo datore era socio di maggioranza, non poteva ritenersi contestuale al sorgere del credito e, quindi, presuntivamente onerosa, essendo state destinate le somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie; soggiunse il tribunale che, anche avuto riguardo alla causa negoziale in concreto perseguita dalle parti, risultava provata la natura gratuita della garanzia rilasciata dal terzo.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Il fallimento di (OMISSIS) resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 64 e 67, e art. 2901 c.c., nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), assumendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la gratuità della garanzia concessa dal terzo datore, nonostante la contestualità tra la stipula del mutuo e la costituzione della detta ipoteca.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), rilevando la contraddittorietà della decisione del giudice che, da un lato, ha ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, così ritenendo il mutuo fondiario opponibile alla massa, e, dall’altro, ha escluso il riconoscimento della prelazione ipotecaria pure discendente dal medesimo negozio.
Preliminarmente, avuto riguardo alle osservazioni in udienza del Procuratore Generale, deve ritenersi l’ammissibilità del ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a., quale successore a titolo particolare della Unicredit s.p.a. (successore a titolo universale, a sua volta, della (OMISSIS) s.p.a.), dovendosi ribadire l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, provando il titolo – si veda la documentazione prodotta dalla ricorrente ex art. 372 c.p.c., comma 1, – che gli consenta di sostituire quest’ultimo (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336; Cass. 30 maggio 2014, n. 12179; Cass. 17 luglio 2013, n. 17470; Cass. 7 aprile 2011, n. 7986).
Il primo motivo è infondato.
Come osservato dal tribunale nel provvedimento qui impugnato, con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901 c.c., comma 2, secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è senz’altro applicabile anche alla revocatoria fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia); il quale atto, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito – con conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 64 -, perchè viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito (Cass. 4 febbraio 2010, n. 2610; Cass. 15 dicembre 2006, n. 26933;Cass. 24 febbraio 2004, n. 3615; Cass. 20 aggio 1985, n. 3085).
All’inverso, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi della cennata L. Fall., art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti (Cass. 21 maggio 2010, n. 12507; Cass. 20 maggio 1987, n. 4608; Cass. 5 febbraio 1982, n. 652).
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la garanzia prestata dal terzo non poteva considerarsi una controprestazione in ragione del fatto che essa era stata concessa non già in funzione dell’erogazione del mutuo, bensì in un momento posteriore al sorgere della esposizione debitoria della società mutuataria; come è risultato ampiamente dimostrato dalla circostanza che le somme mutuate furono, appunto, impiegate per estinguere pregresse esposizioni debitorie, sia della detta mutuataria che del terzo garante.
Una volta appurata la non contestualità tra il credito e la garanzia costituita dal terzo, il tribunale, in maniera del tutto plausibile, ha ritenuto che nessun corrispettivo fosse stato concesso al terzo datore d’ipoteca nè dal debitore principale e neppure dal creditore garantito, avendo in realtà il terzo accettato di fare costituire un pesante gravame sul proprio patrimonio immobiliare, senza ricevere alcuna contropartita.
Tale motivazione, oltre ad essere conforme agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati, costituisce accertamento in fatto adeguatamente argomentato sotto il profilo fattuale oltre che logico-giuridico e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo è infondato.
A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, il tribunale non ha sindacato l’efficacia o la validità del mutuo concesso alla società di cui il fallito era amministratore – peraltro già oggetto di ammissione al concorso con provvedimento del giudice delegato non suscettibile di riforma, in difetto di impugnazione da parte del curatore o dei creditori concorrenti -, limitandosi a rilevare l’inefficacia della garanzia concessa dal terzo datore d’ipoteca, in quanto atto a titolo gratuito intervenuto nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.
Del resto, va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di revocatoria L. Fall., ex art. 67, di una ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poichè, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione degli importi erogati, sia pur in moneta fallimentare (cfr. Cass. 28 gennaio 2013, n. 1807).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.200,00, in essi compresi 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2016.