Ordinanza 7852/2022
Surrogazione per volontà del creditore – Elementi costitutivi – Necessità del pagamento – Onere della prova
In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l’intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell’originario creditore.
Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-3-2022, n. 7852 (CED Cassazione 2022)
Art. 1201 cc (Surrogazione per volontà del creditore) – Giurisprudenza
Art. 2697 cc (Onere della prova) – Giurisprudenza
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il tribunale di Velletri ha accolto la domanda di Gi. D.A. ed ha condannato Lu. D.A. al pagamento di € 39.250,70, oltre accessori, a titolo di rimborso delle rate del mutuo n. 121813. Secondo il giudice di primo grado, l’Affidavit era subentrata nel contratto di finanziamento, concluso da Lu. D.A. con la Banca di Roma, per effetto di surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell’art. 1201 c.c., avendo versato le rate insolute, ed aveva successivamente rinunciato alla surroga in favore di Gi. D.A., legittimato – in tale qualità – a chiedere il rimborso delle somme dovute dal mutuatario.
Su appello di Lu. D.A., la Corte territoriale di Roma ha integralmente riformato la decisione, respingendo la domanda di pagamento.
La pronuncia ha escluso che vi fosse prova del credito azionato in giudizio, poiché – in particolare – la nota del 9.3.2000, posta a fondamento della domanda, costituiva una semplice proposta formulata dalla Banca di Roma e rivolta ad Affidavit in base alla quale detta società avrebbe dovuto versare le rate impagate, pagamento che tuttavia non era provato. La stessa cessione, in favore di Affidavit, dei crediti di cui era titolare la Banca di Roma non ricomprendeva quelli derivanti dal mutuo intestato a Lu. D.A., né appariva decisiva la missiva con cui Affidavit aveva comunicato all’appellante la rinuncia al diritto di surroga acquisito con la proposta del 9.3.2000, in mancanza di prova del pagamento dei ratei.
La cassazione della sentenza è chiesta da Gi. D.A. con ricorso in tre motivi. Lu. D.A. resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in memoria, per aver la pronuncia risolto le questioni in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, essendo dedotti anche vizi che attengono alla motivazione e alla corretta interpretazione delle risultanze di causa, ossia profili che sfuggono al controllo sull’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c..
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che, con la missiva del 9.3.2000, la Banca di Roma non aveva formulato una mera proposta contrattuale, ma aveva accettato la precedente proposta di surroga avanzata da Affidavit il 7.2.2000.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le parti avevano perfezionato un vero e proprio accordo di surroga che, per sua natura, presupponeva l’avvenuto pagamento del debito ex mutuo.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1201 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., assumendo che l’avvenuto perfezionamento della surroga, comprovato dalla nota del 9.3.2000, costituiva di per sé prova anche del pagamento delle rate del finanziamento, suggellando la complessa operazione di cartolarizzazione dei crediti di cui era titolare Banca di Roma.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che Lu. D.A. non aveva mai contestato il mancato pagamento delle rate di mutuo, essendo consapevole che – come emergeva dall’estratto conto allegato – nessun rimborso era stato effettuato a far data dal dicembre 2009 e che i ratei erano stati estinti da Affidavit. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che detti pagamenti fossero stati contestati, non considerando che il resistente si era limitato a negare, nella comparsa di costituzione e risposta, che il versamento delle rate era stato eseguito da Gi. D.A., non anche a tale adempimento avesse proceduto la Affidavit. Il pagamento del debito non costituiva elemento costitutivo della domanda e non competeva al ricorrente darne la prova, essendo tale circostanza comunque dimostrata dalla dichiarazione di surroga. Era semmai onere del convenuto provare di aver rimborsato il finanziamento.
2.1. I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il ricorrente, pur sostenendo che, con l’atto del 9.2.200 la Banca di Roma non si era limitata a formulare una proposta di surroga rimasta inattuata, ma avesse invece perfezionato un vero e proprio accordo di surroga o di cessione, aderendo ad una precedente proposta formulata da Affidavit ed avente ad oggetto anche il mutuo concesso a Lu. D.A., ha – in violazione dell’art. 366 n. 4 c.p.c. – omesso di riprodurre il contenuto del documento, che, essendo denunciato un error in iudicando, non è direttamente accessibile da questa Corte.
Tale preliminare carenza osta alla possibilità di scrutinare nel merito la fondatezza della tesi secondo cui tale documento integrava un vero e proprio accordo di surroga attestante anche il pagamento delle rate insolute, anziché una mera proposta rimasta senza seguito, questione – quest’ultima – che involge profili di fatto non censurabili sotto i profili sollevati in ricorso.
Quanto all’esistenza di una precedente proposta di cessione del 7.2.2000, proveniente da Affidavit, cui, con la nota del 9.3.2000, la Banca di Roma si sarebbe limitata ad aderire, il ricorso non indica dove e quando tale proposta sia stata prodotta nei gradi di merito, apparendo la censura priva, anche sotto tale profilo, di specificità.
Analogo difetto inficia il terzo motivo di censura: il ricorso, pur escludendo che il D.A. avesse contestato il pagamento dei ratei insoluti da parte di Affidavit, si limita ad un generico richiamo alle difese di parte, senza la benché minima riproduzione del loro contenuto.
L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 10182/2007; Cass. 27490/2019; Cass. 3680/2019) e comunque il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 12840/2017).
2.2. Resta pertanto incensurabile anche la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito quanto al fatto che non si fosse – in realtà – perfezionata alcuna surroga nel rapporto di finanziamento facente capo a Lu. D.A., oltre al fatto – valorizzato in sentenza per sostenere che le posizioni di credito oggetto di causa non erano mai transitate in capo all’Affidavit – che il mutuo non era stato neppure oggetto di accollo e che la cessione dei crediti cartolarizzati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, intervenuta tra la Banca di Roma e Affidavit, non aveva ad oggetto il rapporto di cui si discute, risultando quindi priva di effetti la successiva comunicazione di rinuncia alla surroga in favore del ricorrente, cui Affidavit poteva legittimamente procedere solo ove fosse stato provato l’effettivo subentro nel rapporto ex mutuo, per effetto della surrogazione di pagamento per volontà del creditore.
La semplice dichiarazione di surroga non comprovava di per sé anche l’adempimento del debito da parte del terzo subentrante: l’art.1201 c.c. richiede quantomeno la contestualità tra il pagamento e la dichiarazione del creditore (Cass. 5200/1977), ma tale requisito non può condurre ad attribuire automaticamente alla dichiarazione di surroga il valore di prova del pagamento.
Quest’ultimo si caratterizza come presupposto della surrogazione del tutto autonomo, indispensabile, al pari degli altri elementi costitutivi, affinché si producano gli effetti voluti dall’art. 1201 c.c.: quale fatto costitutivo della domanda di pagamento, la relativa prova competeva all’attore secondo il criterio generale fissato dall’art. 2697 c.c., di cui la sentenza ha fatto – quindi – corretta applicazione.
Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il contenuto e la valenza della nota del 9.3.2000 risultano esaminati, né è ammissibile prospettare un diverso risultato interpretativo del contenuto del documento, come invece propone il ricorrente, sollevando questioni che esulano dall’ambito del vizio denunciato, il quale ha attinenza alla mancata considerazione di un dato oggettivo, di una specifica circostanza fattuale che, ove considerata, avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella assunta.
Il ricorso è quindi respinto, con regolazione delle spese in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi, ed € 2300,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, del giorno 24.1.2022.