Sentenza 7883/2016
IRPEF – Cessione di licenza di taxi
In tema d’IRPEF, il corrispettivo per la cessione di licenza di taxi non presenta alcun collegamento con il rapporto di lavoro tra il cedente e la società cooperativa, la quale resta estranea alla vendita, sicché non può essere qualificato come emolumento sostitutivo della relativa retribuzione e non è, pertanto, tassabile ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 20-04-2016, n. 7883 (CED Cassazione 2016)
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di (OMISSIS) un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, con cui sottoponeva a tassazione separata il corrispettivo di euro 111.664 conseguito dal contribuente per il trasferimento a terzi della licenza di esercizio di taxi effettuata nell’anno 2002, corrispettivo che l’Ufficio qualificava quale indennità risarcitoria dei mancati futuri guadagni a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, determinando la maggiore Irpef dovuta, oltre sanzioni ed interessi.
Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso deducendo l’infondatezza della pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale di Milano lo accoglieva con sentenza del 15.6.2007, osservando che il corrispettivo ricevuto per la cessione della licenza di taxi non poteva essere qualificato come indennità per mancati futuri guadagni.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza del 25.3.2009 lo accoglieva, confermando l’atto impositivo sul rilievo che il corrispettivo lucrato dal contribuente per il trasferimento della licenza di taxi rientrava nella fattispecie prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2; l’entità del corrispettivo era stata fondatamente desunta dal prezzo pagato nel 1996 per l’acquisto della licenza, dalle informazioni assunte presso il Comune di Milano in ordine alle compravendite delle licenze di taxi, dal valore di analoga licenza determinato nel corso di una causa civile svolta davanti al Tribunale di Milano.
Contro la sentenza di appello (OMISSIS) propone ricorso per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione contenuto nelle controdeduzioni del contribuente all’atto di appello della Agenzia delle Entrate; 2) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 51, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla qualificazione del corrispettivo come indennità per mancati futuri guadagni. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al fine di presenziare all’udienza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato stabilito dall’art. 112 c.p.c., poichè si è pronunciata sulla intera domanda risultante dai motivi di appello della Agenzia delle Entrate, esponendo le ragioni per cui è stato ritenuto logico e fondato il procedimento adottato dall’Ufficio per l’accertamento della onerosità della cessione della licenza e la determinazione dell’ammontare del corrispettivo.
Il motivo formulato dal ricorrente configura, in via astratta, un vizio di motivazione denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non un errore procedimentale sussumibile nell’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il quesito di diritto formulato a norma dell’art. 360 bis c.p.c., ha contenuto tautologico risolvendosi in un interrogativo che già contiene la risposta, poichè si chiede al giudice di legittimità di affermare se l’art. 112 c.p.c., obbliga il giudicante a pronunciarsi su tutti i capi autonomi della domanda) (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 28536 del 02/12/2008, Rv.605848). Lo stesso ricorrente afferma che l’eccezione di nullità per difetto di motivazione è stata introdotta soltanto con le controdeduzioni all’appello proposto dall’Ufficio, con la conseguenza che, trattandosi di eccezione nuova non contenuta nel ricorso introduttivo, essa era inammissibile e non suscettibile di esame da parte del giudice di appello a norma del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.
- Il secondo motivo è fondato. È errata la qualificazione del corrispettivo percepito per la cessione a terzi della licenza di taxi quale “indennità risarcitoria per mancati futuri guadagni”, tassabile a norma delDecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, alla stregua del reddito perduto (nella specie reddito da lavoro svolto alle dipendenze di una società cooperativa). La somma percepita dal contribuente, avente causa nella volturazione ad un terzo della licenza di taxi, costituisce fatto pacificamente privo di collegamento con il rapporto di lavoro instaurato con la società cooperativa; pertanto tale somma di denaro non può essere qualificata quale emolumento sostitutivo della retribuzione percepita dalla società cooperativa, estranea alla vendita della licenza ed alla determinazione del corrispettivo. Secondo talune pronunce di questa Corte, la cessione di licenza di taxi può invece realizzare la diversa fattispecie di cessione di azienda, eventualmente produttiva di plusvalenza tassabile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, art. 86, comma 2 e art. 56 (in tal senso Sez. 6-5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013, Rv. 626304).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente ed annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. Si compensano le spese in ragione della incertezze sussistenti circa la qualificazione giuridica del provento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente ed annulla l’avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese.
Così deciso il 29.1.2016