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Cassazione Civile 7940/2016 – Processo tributario – Atti impositivi distinti nei confronti di soggetti diversi – Ricorso collettivo e cumulativo

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Sentenza 7940/2016

Processo tributario – Atti impositivi distinti nei confronti di soggetti diversi – Ricorso collettivo e cumulativo

Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art.1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, contenete identica contestazione, avverso diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di distinti contribuenti per il pagamento del canone televisivo dell’anno 2005).

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 20-04-2016, n. 7940  (CED Cassazione 2016)

 

 

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

  1. La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro distinte cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate per il pagamento del differenziale del canone televisivo non versato, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per l’anno 2005. Il contribuenti, nel ricorso congiunto, avevano esposto di aver aderito ad un’iniziativa di protesta promossa da un’associazione a difesa dei consumatori contro lo scadimento qualitativo della programmazione televisiva della Rai e di essersi autoridotti di parte del canone annuo dovuto, nella misura pari alla quota da loro identificata come sovraprezzo ingiustificato.

La CTR rilevava che il ricorso introduttivo era stato proposto da contribuenti diversi, destinatari di atti distinti, accomunati solo dalla tipologia del tributo, vale a dire il canone Rai per l’anno 2005. Non sussistevano, dunque, i presupposti del litisconsorzio processuale necessario ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 14. Neppure sussisteva il presupposto del litisconsorzio facoltativo, che ricorre quando l’impugnazione proposta da uno degli obbligati è fondata su elementi positivi comuni a tutti i destinatari. Inoltre era da escludere la legittimazione a proporre ricorso degli enti esponenziali di una generica indefinita categoria di contribuenti.

  1. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
  2. Con il primo motivo deducono i ricorrenti violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, artt.14, 26, 29 e 62 e dell’art. 103 cod. proc. civ.dovendosi ritenere ammessa la proposizione di un ricorso collettivo nel caso di litisconsorzio facoltativo attivo previsto dall’art. 103 c.p.c., comma 1, applicabile anche nel processo tributario. Hanno formulato i contribuenti il seguente quesito di diritto: “Voglia codesta eccellentissima Suprema Corte di Cassazione accertare e dichiarare la compatibilità del disposto di cui all’art. 103 c.p.c., comma 1, in materia di litisconsorzio facoltativo originario, con la disciplina del processo tributario contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, nonchè, di conseguenza, accertare e dichiarare con specifico riferimento a detta giurisdizione tributaria, la legittimazione di due o più parti – e quindi anche degli odierni ricorrenti – ad agire ed essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni”.
  3. Con il secondo motivo deducono contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la CTR ha dedotto l’inammissibilità del ricorso dal fatto di essere stato proposto da ente esponenziale di una generica indefinita categoria di contribuenti.
  4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero questo collegio intende dare continuità al condivisibile principio espresso dalla Corte di legittimità con le sentenze n. 4490 del 22/02/2013, n. 3692 del 16/02/2009 e n. 171 del 10/01/1991 secondo il quale nel processo tributario, non prevedendo ilDecreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art.103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Nel caso che occupa entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorsi di identico contenuto avverso distinte cartelle di pagamento, deducendo entrambi la non debenza di parte del canone televisivo dovuto per l’anno 2005, nella misura pari alla quota da loro identificata come sovraprezzo ingiustificato, in conseguenza dello scadimento qualitativo della programmazione televisiva della (OMISSIS). Si tratta, dunque, di identiche questioni dalle quali dipende la decisione della causa.

Alla stessa decisione si perverrebbe, peraltro, pur seguendo il diverso ed isolato arresto di cui alla decisione della Corte di legittimità n. 10578 del 30/04/2010, nella quale si evidenziava che nel giudizio tributario, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 19, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti, con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. Invero nel caso che occupa la questione comune involge non solo il punto di diritto (carenza di motivazione della cartella, illegittimità del sovraprezzo) ma anche il punto di fatto (sproporzione tra ammontare del canone e scadente qualità della programmazione).

  1. Il secondo motivo rimane assorbito.
  2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Torino che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dei contribuenti, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016.