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Cassazione Civile 7949/2016 – Azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo – Giurisdizione – Giudice ordinario

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Ordinanza 7949/2016

Azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo – Giurisdizione – Giudice ordinario

L’azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo – con sentenza confermata in cassazione – per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l’effettività della tutela del “solvens”, a prescindere dalle vicende dell’eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto).

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 20 aprile 2016, n. 7949 (CED Cassazione 2016)

 

 

IN FATTO

La (OMISSIS) srl ha proposto regolamento di giurisdizione in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposto avverso il provvedimento monitorio emesso dal tribunale di Napoli per la restituzione alla Regione Campania delle somme espropriate dalla Casa di cura.

La Regione era stata, infatti, condannata a pagare tali somme in virtù del lodo arbitrale dichiarato, dal tribunale di Napoli esecutivo in data 15.9.2009, e nullo dalla Corte di appello con sentenza del 31.8.2010 per difetto di potestas iudicandi degli arbitri, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sentenza questa confermata in sede di legittimità con il rigetto del ricorso proposto dalla Casa di cura.

La tesi sostenuta dalla ricorrente Casa di cura è che la controversia avente ad oggetto la restituzione della somma in questione spetti al giudice amministrativo.

Resiste con controricorso la Regione Campania.

IN DIRITTO

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

L’azione di restituzione, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, trova la sua base nell’esigenza di assicurare il ritorno alla situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonchè dal possibile esito del giudizio di rinvio di pervenire allo stesso risultato della sentenza cassata (Cass. n. 25589 del 2010; Cass. 9480 del 2010).

La sua proponibilità, oltre che davanti al giudice di rinvio, congiuntamente o disgiuntamente a quella oggetto della lite principale, ed, in caso di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, può essere fatta valere anche in via autonoma.

Il che vuol dire al di fuori del giudizio di rinvio relativo alla causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, con il rispetto delle normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda (S.U. n. 12190 del 2004).

E la ragione è da ricercarsi nell’esigenza di assicurare l’effettività della tutela indipendentemente dalle vicende che possono coinvolgere il giudizio di rinvio.

Infatti, se il giudizio di rinvio è estinto o non è più proponibile, viene meno la competenza funzionale del giudice del rinvio e l’azione restitutoria va proposta secondo le regole ordinarie e al giudice in base ad esse competente (S.U. n. 1.2190 del 2004; Cass. n. 2480 del 2003; Cass. n.11261 del 2000).

Tale regola è particolarmente significativa nel caso in esame nel quale non è stato neppure indicato se alla data del deposito del decreto ingiuntivo fosse stato adito il giudice amministrativo e proseguito l’originario giudizio.

D’altra parte a convalidare l’autonomia dell’azione di restituzione milita il principio per il quale il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una statuizione provvisoriamente esecutiva, poi riformata, nasce, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., dal solo fatto della riforma, potendo essere fatta valere immediatamente, anche attraverso il procedimento monitorio (Cass. n. 10863 del 2012).

Nè su questo impianto incide il precedente richiamato dalla ricorrente Cass. ord. n. 10174 del 2011, per le diversità delle fattispecie.

Infatti, al di là della questione della natura – se con rinvio o senza rinvio della decisione della Corte di cassazione che, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti a quello di primo grado competente per territorio – sta il fatto che, nel caso in esame, nessuna rimessione era stata disposta, essendosi la Corte di legittimità limitata a confermare la sentenza della Corte d’Appello che, una volta riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, aveva dichiarato la nullità del lodo impugnato.

Conclusivamente, è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, in data 9 febbraio 2016.