Sentenza 7980/2016
Contributi previdenziali dovuti alla gestione artigiani – Omesso versamento
In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione artigiani, l’assicurato responsabile dell’omissione non può invocare l’esercizio dei poteri coercitivi dell’INPS al fine di pretendere, successivamente, il godimento degli effetti della contribuzione non versata.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 20 aprile 2016, n. 7980 (CED Cassazione 2016)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con sentenza del 23 novembre 2009 la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) al fine di vedersi riconosciuta la copertura previdenziale presso la gestione artigiani dell’Inps, in relazione agli anni 1974-1975, periodo in cui aveva svolto attività artigiana di verniciatore auto. La Corte territoriale ha rilevato che il predetto non aveva dimostrato di aver pagato i contributi dovuti in qualità di lavoratore autonomo, talchè l’assenza di copertura assicurativa era addebitabile al suo inadempimento.
- Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di due motivi. L’Inps ha svolto attività difensiva in virtù di delega in calce al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo il ricorrente deduce: art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 4 luglio 1959, n. 463, art.4, in combinato disposto con la L. 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 3. Rileva che l’Inps, nonostante non avesse accertato che il (OMISSIS) fosse irreperibile e che, anzi, risultasse da informativa della Camera di Commercio che era stata deliberata la conferma dell’iscrizione del predetto negli elenchi artigiani, aveva effettuato lo sgravio in favore dell’esattore, ritenendo inesigibili i contributi per gli anni 1974 e 1975. In tal modo aveva violato il combinato disposto delle richiamate norme.
- Con il secondo motivo deduce: art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 4 luglio 1959, n. 463, art.4, in combinato disposto con la L. 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 3, art. 3 c.p.c.. Rileva che, prevedendo della L. n. 463 del 1959, citato art. 4, la riscossione dei contributi dovuti dagli assicurati mediante ruoli esattoriali, non esisteva alcun rapporto tra il (OMISSIS) e l’Inps; conseguentemente il ricorrente non poteva considerarsi legittimato passivo rispetto alle eccezioni e deduzioni sollevate dall’Inps. Piuttosto, le eventuali rivendicazioni dell’Inps, anche in ordine all’eccezione di prescrizione, sarebbero dovute essere rivolte all’esattore. Rilevava, inoltre, che la circostanza che il (OMISSIS) non fosse più in possesso delle quietanze di pagamento era spiegabile in ragione del tempo trascorso.
- I due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. Con essi il ricorrente sostanzialmente si duole della circostanza che l’Inps abbia proceduto al discarico senza avere preventivamente accertato l’impossibilità di conseguire dal ricorrente il pagamento dei contributi relativi al periodo in contestazione mediante l’esercizio delle azioni esecutive contro l’assicurato. Nel muovere le censure, tuttavia, omette di dimostrare, a tutt’oggi, l’avvenuta corresponsione dei contributi in discussione. La tesi difensiva svolta dal ricorrente è illogica, oltre che infondata. Ed invero è dato discutere dei diritti derivanti dalla contribuzione da parte di colui che dimostri di avere effettivamente assolto all’obbligazione contributiva cui conseguono i benefici pretesi. Nè è consentito invocare l’esercizio dei poteri coercitivi da parte dell’Inps al solo fine di pretendere ex post il godimento degli effetti di una contribuzione che non risulta essere stata versata.
- Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26/1/2016