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Cassazione Civile 8028/2018 – Contratto di mutuo – Clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute

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Ordinanza 8028/2018

Contratto di mutuo – Clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute – Efficacia – Regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992

In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art.1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.

Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 30 marzo 2018, n. 8028   (CED Cassazione 2018)

 

 

 

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che, con sentenza numero 698 del 3 dicembre 2014, la Corte di appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del 1 agosto 2013 con cui il Tribunale di Pordenone l’aveva condannata a pagare al FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione la somma capitale di Euro 174.572,50, oltre accessori, a titolo di indebito dopo il riconteggio degli interessi sul saldo del conto corrente intrattenuto dalle parti;

che avverso tale pronuncia (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato anche da memoria;

che il FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione resiste con controricorso;

ritenuto di disporre la redazione della motivazione in forma semplificata, considerato che la ricorrente censura la ritenuta spettanza ad essa dei soli interessi legali, lamentando la violazione del Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 161, nonchè degli articoli 1367, 1419 e 1284 c.c., deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha, confermando la sentenza di primo grado anche sul capo gravato da appello, ritenuto nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola pattizia inerente gli interessi ultralegali;

ritenuto che il motivo di ricorso si palesa infondato, atteso che la ratio decidendi della decisione impugnata non risiede nella lamentata applicazione retroattiva della disciplina – espressamente indicata come non pertinente, ratione temporis, alla questione in esame – di protezione del cliente introdotta nell’ordinamento positivo dopo la stipula del contratto per cui è causa (L. n. 154 del 1992, Testo Unico Bancario e normativa anti usura), bensi’ nella declaratoria di nullità della clausola del contratto di conto corrente, concluso il 4.10.1979, disciplinante il tasso debitore;

che la ragione della dichiarata nullità è stata identificata dalla Corte territoriale nella assenza di parametri predeterminati cui fare riferimento per l’esercizio della facoltà, unilateralmente attribuita alla banca, di mutamento del tasso (“in relazione all’andamento del costo del denaro”), peraltro senza alcun vincolo nè quantitativo nè temporale (“in qualsiasi momento ed a propria discrezione”), tale sostanziale indeterminatezza violando (come già evidenziato dal primo giudice) l’esigenza di una preventiva e consapevole manifestazione di volontà dell’obbligato sottesa al disposto dell’articolo 1284 c.c., solo apparentemente rispettata con la determinazione della misura del saggio di interessi (5,5 punti in più del T.U.S.) contenuta nella clausola ma variabile a mera discrezione della banca;

che tale iter logico non solo non risulta efficacemente contrastato dalla censura in esame, ma si mostra anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come, in tema di contratti di mutuo, una convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell’articolo 1284 c.c., comma 3, – che è norma imperativa, debba avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari,mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Sez. 3, Sentenza n. 2317 del 02/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 29/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014);

che peraltro inammissibile, perchè nuova, si mostra la deduzione relativa alla circostanza secondo cui i tassi concretamente applicati dalla odierna ricorrente sul conto corrente in questione non sarebbero mai stati modificati in senso sfavorevole al cliente bensi’ piuttosto in senso favorevole al medesimo: invero, non risultando dalla sentenza d’appello esaminata tale questione, la ricorrente aveva l’onere, non assolto in alcun modo, di precisare se, ed eventualmente come, la questione stessa fosse stata prospettata utilmente nel giudizio di merito;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018