Ordinanza 8060/2016
Ricorso per conflitto negativo di giurisdizione – Insussistenza raddoppio del contributo unificato
Quando il ricorso per cassazione è proposto per denunciare un conflitto negativo di giurisdizione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cassazione Civile, Sezione Unite, Ordinanza 21 aprile 2016, n. 8060 (CED Cassazione 2016)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 3 maggio 1987, il Sindaco del Comune di Maierato, determinò le indennità spettanti ai proprietari dei fondi espropriati per la realizzazione di Piano d’insediamento produttivo nonchè quelle spettanti, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17 ai relativi affittuari; a tale titolo, in particolare, liquidando in favore di (OMISSIS), affittuario di alcuni dei fondi in questione, l’importo di Lire 68.293.000 (Euro 35.270,39).
Poichè la somma fu corrisposta, a più riprese, incompleta e con grave ritardo, il (OMISSIS) chiese ed ottenne dal Tribunale di Vibo Valentia decreto ingiuntivo, emesso il 28 giugno 2000 e notificato l’1 agosto 2000, con il quale veniva ingiunto al Comune il pagamento della somma capitale ancora non erogata nonchè degli interessi moratori al tasso legale.
Pronunciando sull’opposizione proposta dal Comune, il medesimo Tribunale, con sentenza 66/02, revocò il decreto e dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con riferimento alla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 80 del 1998, art. 34.
Il T.a.r. Calabria successivamente adito su ricorso del (OMISSIS), dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione sostenendo, con sentenza n. 885/07, che la controversia, riguardando la determinazione e la corresponsione di indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, competeva al Giudice ordinario, in forza della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, art. 53.
Il (OMISSIS) ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, denunciando conflitto reale negativo di giurisdizione.
Il Comune intimato non svolge difese.
Il Procuratore generale sostiene la giurisdizione del Giudice ordinario.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Oggetto della controversia – instaurata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo poi emesso il 28 giugno e notificato l’1 agosto 2000 – è la mancata (parziale) corresponsione, ad affittuario di fondo espropriato, dell’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17.
Alla luce di tale rilievo, il conflitto negativo di giurisdizione sopra evidenziato va regolato, affermando la giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Decreto Legislativo n. 80 del 1998, art. 34 applicabile ratione temporis, sancisce, invero, espressamente che “nulla è innovato”, rispetto al precedente regime (fondato sulla dicotomia diritti soggettivi/interessi legittimi), “in ordine:… b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Ai sensi dell’evocata disposizione (restata, del resto, “ferma” nella normativa successiva: cfr. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, art. 53, comma 3, e l’art. 133 c.p.a., lettera g), va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la causa va rimessa davanti al tribunale competente, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Trattandosi di ricorso per cassazione recante la denuncia di conflitto negativo di giurisdizione non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 per, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, a sezioni unite, decidendo sul ricorso dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa, anche per le spese, davanti al tribunale competente.