Sentenza 8069/2016
Ricorso per cassazione – Deduzione di “error in procedendo”
Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., sulla base dell’esame del ricorso introduttivo della lite in primo grado, ha rilevato un vizio di omessa pronuncia in fase d’impugnazione, in ordine alle domande, relative all’illegittima rimozione dall’incarico di un direttore generale di una ASL , per la rifusione dei danni anche patrimoniali).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 21 aprile 2016, n. 8069 (CED Cassazione 2016)
Art. 360 cpc (Ricorso per cassazione)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
2.1. – Il primo motivo del ricorso principale deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sulle domande – aventi valenza autonoma e preliminare per delibare in ordine alle domande risarcitorie – di disapplicazione dei provvedimenti impugnati per loro illegittimità e di declaratoria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Regione Puglia.
Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo motivo sempre sotto forma di violazione dell’art. 112 c.p.c. riguardo all’omessa pronuncia sulla domanda dell’ing. (OMISSIS), costituente motivo d’appello – e con il terzo, sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.
Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. per erronea qualificazione della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante da mancata percezione delle quote stipendiali di direttore generale di ASL come domanda di pagamento delle retribuzioni: in realtà – si afferma in ricorso – il riferimento alle quote stipendiali costituiva un mero parametro di commisurazione del danno da lucro cessante.
Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 1, comma 5 in connessione con l’art. 97 Cost., comma 2 e con la L. n. 241 del 1990, artt. 1 – 3 per avere la gravata pronuncia rigettato la domanda di condanna della Regione Puglia al pagamento dell’indennità integrativa stipendiale prevista dal D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 1, comma 5 sull’erroneo presupposto che si trattasse d’una attribuzione discrezionale: obietta a riguardo il ricorrente che discrezionale era soltanto la scelta dell’amministrazione circa l’elargire o non l’indennità in discorso, il fissare oggettivi criteri di merito e il quantificare l’indennità, mentre il non scrutinare l’ing. (OMISSIS) era stata una condotta arbitraria.
Analoga censura viene mossa con il sesto motivo, sotto forma di omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti concernente la richiesta di detta indennità a titolo di risarcimento dei danni derivati dall’illegittima rimozione dall’incarico.
Il settimo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla prova relativa alla sussistenza del danno da perdita di chance, di danno all’immagine e di danno morale, danni sempre conseguenti all’illegittima rimozione dall’incarico.
Doglianza sostanzialmente analoga viene svolta con l’ottavo motivo sotto forma di omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
Il nono e ultimo motivo del ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla prova del diritto al risarcimento del danno biologico, negato in base a personali valutazioni della Corte territoriale nonostante l’istanza di ammissione di apposita CTU medico-legale avanzata in primo grado e coltivata in appello dalla difesa dell’ing. (OMISSIS).
2.2. – I primi tre motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono fondati.
Si premetta che la sentenza impugnata ha sostanzialmente superato l’esame della questione di fondo della presente controversia – ossia la legittimità o meno della rimozione dall’incarico dell’ing. (OMISSIS) – in base all’asserita sua irrilevanza perchè, in ogni caso, all’attore non sarebbero spettate le retribuzioni richieste e ciò in forza dell’assorbente rilievo della mancata esecuzione delle sinallagmatiche prestazioni lavorative.
Ora, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall’eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale.
In proposito va condiviso il principio da ultimo ribadito da Cass. n. 16164/15 proprio in tema di vizio di omessa pronuncia, anche sulla scia di Cass. S.U. n. 8077/12 (contra, ancora di recente, Cass. n. 11828/14, che però non affronta i principi di fondo affermati dalla cit. Cass. S.U. n. 8077/12 sui poteri di questa S.C. come giudice – anche – del fatto processuale in tema di accertamento della validità degli atti e, a maggior ragione, della loro interpretazione finalizzata proprio alla verifica dell’esistenza o meno dell’error in procedendo denunciato).
Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, a fronte della denuncia d’un error in procedendo, accertare la validità e il tenore degli atti processuali, nel caso di specie dalla piana lettura delle conclusioni formulate nell’atto introduttivo di lite risulta che il ricorrente aveva formulato (oltre a quelle inequivocabilmente risarcitorie concernenti danni non patrimoniali) altre domande intese ad ottenere non già il mero pagamento di retribuzioni (come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata), bensì il risarcimento dei danni (anche) patrimoniali.
Tali domande erano tutte basate sul presupposto dell’illegittimità delle delibere regionali che avevano portato alla rimozione dell’ing. (OMISSIS) dal suo incarico di direttore generale dell’ASL (OMISSIS) di Putignano, domande rispetto alle quali il riferimento alle retribuzioni non percepite figurava – a tutta evidenza – come mero parametro di quantificazione del lucro cessante.
Ciò importa l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poter superare la questione della legittimità o meno della rimozione dall’incarico dell’ing. (OMISSIS).
2.3. – L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale assorbe la disamina delle ulteriori censure in esso contenute.
3.1. – Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Regione Puglia denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità delle domande relative al trattamento retributivo e al risarcimento del danno biologico proposte dall’ing. (OMISSIS) per difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia.
Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della censura proposta dall’ing. (OMISSIS) contro la statuizione del primo giudice, che aveva dichiarato la nullità del contratto stipulato inter partes vuoi per difetto di forma scritta, vuoi per mancanza della contestualità in un unico documento, avendo l’appellante ing. (OMISSIS) censurato solo la prima ratio decidendi e non anche la seconda.
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 1 e dell’art. 1421 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha considerato che quello fra la Regione Puglia e l’ing. (OMISSIS) era un contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e, specificamente, di prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss. c.c.), per il quale è necessaria la forma scritta ad substantiam.
Con il quarto e ultimo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’eccepita infondatezza delle domande dell’attore, stante il diritto di recesso dal rapporto validamente esercitato dalla Regione.
3.2. – Il ricorso incidentale è inammissibile perchè, a monte, precluso – per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. – alla parte totalmente vittoriosa nel precedente grado.
Invero, pur se qualificato come condizionato, il ricorso incidentale per cassazione presuppone pur sempre la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che – come la Regione Puglia – nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di ripropone le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello che le ha ritenute assorbite, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale (come avvenuto nel caso in oggetto) comporta la possibilità che esse siano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr., e pluribus, Cass. n. 27157/11; Cass. n. 12728/10; Cass. n. 25821/09; Cass. n. 22346/06).
Nè, ovviamente, un ricorso per cassazione può essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674;Cass. 2.7.07 n. 14970; Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924), correzione che – per altro – se del caso può essere effettuata anche d’ufficio da questa S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
3.3. – In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento delle restanti censure in esso contenute, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà scrutinare le eccezioni coltivate in appello dalla Regione Puglia e pronunciarsi sulla legittimità o meno della rimozione dell’ing. (OMISSIS) dal suo incarico di direttore generale dell’ASL (OMISSIS) e, ove ritenga illegittima detta rimozione, dovrà altresì pronunciarsi sull’an e sul quantum debeatur di tutte le domande risarcitorie da lui avanzate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbite le restanti censure in esso contenute, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 13.1.16.