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Cassazione Civile 8101/2016 – Procedimento possessorio – Attività difensive del convenuto  

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Sentenza 8101/2016

Procedimento possessorio – Attività difensive del convenuto  

La disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, applicabile “ratione temporis”, non ha inciso sulla struttura del procedimento possessorio, caratterizzato da una duplice fase, sicché, ove il giudice adito con ricorso ex art. 703 c.p.c. concluda il procedimento con ordinanza, provvedendo sulle spese, senza fissare l’udienza di prosecuzione del giudizio di merito, il convenuto può espletare in appello le attività difensive che avrebbero dovuto trovare naturale collocazione nella fase del cd. merito possessorio, qualora questa avesse avuto effettivo svolgimento.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21 aprile 2016, n. 8101 (CED Cassazione 2016)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20-9-1997 (OMISSIS) adiva (OMISSIS) davanti al Pretore di Pistoia, lamentando che il medesimo aveva sopraelevato il fabbricato di sua proprietà e costruito un piccolo manufatto nella corte a questo antistante, in violazione delle distanze legali e del suo diritto di veduta dalla confinante abitazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse ordinata l’interruzione della turbativa arrecata al suo possesso, mediante la demolizione della suddetta sopraelevazione e l’arretramento del summenzionato piccolo manufatto.

(OMISSIS) si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Pretore di Pistoia, con provvedimento depositato l’11-4-2000, ordinava a (OMISSIS) di interrompere la turbativa arrecata al possesso del ricorrente, disponendo l’immediata demolizione delle opere murarie comportanti la sopraelevazione del fabbricato sito in (OMISSIS), limitatamente alla parte realizzata a distanza inferiore a quella legale, nonchè del piccolo manufatto, con condanna al pagamento delle spese legali a carico del soccombente.

(OMISSIS) proponeva appello avverso la predetta decisione.

La Corte di Appello di Firenze, nella resistenza di (OMISSIS), rigettava il gravame. A sostegno della decisione adottata, la Corte distrettuale evidenziava che:

– il possesso del (OMISSIS) non era stato tempestivamente contestato nel giudizio di primo grado;

– l’eccezione di tardività della domanda di manutenzione nel possesso era inammissibile perchè proposta per la prima volta in appello;

– le opere realizzate dal (OMISSIS) integravano gli estremi della lamentata turbativa del possesso.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di dieci motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con i primi quattro motivi di ricorso il (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze per violazione degli artt. 703, 669 sexies, 669 octies, 112, 115, 116, 167, 180, 183, 314, 324 e 345 c.p.c. e artt. 1170 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente, in particolare, contesta il fatto che il giudice di secondo grado abbia ritenuto rilevante la sua non contestazione del possesso del (OMISSIS), senza considerare che il procedimento possessorio davanti al Pretore si era limitato alla fase sommaria, mentre quella a cognizione piena era stata totalmente omessa. A suo avviso, solamente all’esito del c.d. merito possessorio il giudice avrebbe potuto ritenere sussistente una non contestazione del possesso di controparte ex artt. 115 e 116 c.p.c.. Ciò perchè egli avrebbe potuto avvalersi del termine previsto dall’art. 180 c.p.c., comma 2, per presentare eccezioni non rilevabili d’ufficio, o spiegare integrazioni difensive mediante comparsa di costituzione ex art. 167 c.p.c. o nel termine e nelle forme previsti dall’art. 180 c.p.c., comma 2 e dall’art. 183 c.p.c..

Il ricorrente, inoltre, lamenta la circostanza che la Corte territoriale abbia ritenuto preclusa, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’eccezione dallo stesso proposta di tardività della domanda di manutenzione nel possesso ex art. 1170 c.c., sul presupposto che sarebbe stata avanzata per la prima volta in sede di appello. Egli deduce che il Pretore, non avendo disposto che il giudizio proseguisse con la fase a cognizione piena ex artt. 703, 669 sexies-octies c.p.c., aveva reso impossibile la tempestiva presentazione di tale eccezione in primo grado.

Il (OMISSIS), infine, afferma che la Corte di Appello non ha tenuto conto che il Pretore aveva ritenuto tempestiva la proposizione del ricorso; il che escludeva la novità della questione.

2) Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di una lettera esposto da lui depositata che dimostrava, a suo avviso, l’inesistenza del possesso in capo a (OMISSIS).

3) Con il sesto motivo il (OMISSIS) lamenta la violazione degli artt. 873, 907, 1140 ed 1170 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di Appello ritenuto che costituissero nuove costruzioni funzione di contenimento di un declivio naturale già svolta da un terrapieno.

4) Con il settimo motivo il ricorrente deduce l’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in quanto i criteri di misurazione utilizzati dal consulente sarebbero stati incerti, non sarebbero state valutate in maniera adeguata le modalità di adattamento delle costruzioni alla normativa antisismica e non sarebbero stati formulati al perito dell’ufficio i quesiti richiesti.

5) Con l’ottavo e il nono motivo il (OMISSIS) contesta la violazione degli artt. 873 e 907 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, nella specie, verrebbero in rilievo vani non abitabili, con conseguente non applicabilità delle disposizioni da ultimo menzionate, in particolare dell’art. 907 c.c.. Il ricorrente deduce altresì che, poichè le costruzioni in questione sono unite od aderenti, sarebbe pure preclusa, ex art. 873 c.c., la tutela possessoria. Inoltre, l’art. 8, punto 2, delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Pistoia non avrebbe, ad avviso del (OMISSIS), carattere integrativo del codice civile, per cui la relativa violazione, nella specie accertata dai giudici di merito, avrebbe potuto comportare solamente un obbligo risarcitorio.

6) Con il decimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 884, 885e 1102 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, avendo gli edifici oggetto di causa un muro in comune, egli aveva il diritto di utilizzare detto muro anche sopraelevandolo, senza che il resistente potesse agire per la manutenzione del proprio possesso.

7) I primi quattro motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La Corte di Appello ha respinto la censura dell’appellante avente ad oggetto l’omessa dimostrazione della qualità di possessore vantata dal ricorrente, rilevando che la sussistenza del possesso in capo al (OMISSIS) non era stata contestata dal (OMISSIS) nel corso del giudizio di primo grado e che, pertanto, trattandosi di una circostanza di fatto, la stessa, in base al principio generale di non contestazione, doveva ritenersi provata, senza necessità di specifica dimostrazione. Il giudice del gravame ha altresì disatteso la censura mossa dall’appellante riguardo alla decadenza del (OMISSIS) dalla proponibilità dell’azione, osservando che la decadenza dalla proposizione della domanda di manutenzione prevista dall’art. 1170 c.c., deve essere fatta valere dalla parte interessata mediante specifica eccezione in senso stretto; e che, conseguentemente, non essendo stata tale eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, la sua proposizione per la prima volta in sede di gravame doveva ritenersi preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2.

Così statuendo, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il procedimento possessorio dinanzi al Pretore si è svolto unicamente nella fase sommaria, avendo il giudice definito la procedura con provvedimento emesso (nelle forme dell’ordinanza, ma avente, secondo la giurisprudenza, natura sostanziale di sentenza) a scioglimento di riserva, con il quale ha accolto l’istanza di tutela e regolato le spese, senza fissare l’udienza per la trattazione del c.d. merito possessorio.

Si osserva, in proposito, che, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, la disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990 -applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis – non ha inciso sulla struttura del procedimento possessorio, che resta caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati; la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. Il giudice adito in sede possessoria, pertanto, con il provvedimento conclusivo della fase interdettale, deve fissare l’udienza di prima trattazione del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 183 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. 24-2-1998 n. 1984, Cass. 16-11-2006 n. 24388; Cass. 19-6-2007 n. 14281).

Ne discende che, a seguito della conclusione della fase sommaria e del passaggio alla fase di merito, il giudice deve assegnare al convenuto, ai sensi dell’art. 180 c.p.c., comma 2, un termine non inferiore a venti giorni prima dell’udienza di trattazione per la proposizione delle eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ ufficio.

L’esigenza di assicurare alle parti il rispetto delle regole processuali previste per la fase di merito a cognizione ordinaria, infatti, comporta la necessità che il giudice conceda alle parti termini per adeguarsi alle regole di tale fase.

Nella specie, come si è rilevato, il giudice di primo grado, con l’ordinanza-sentenza dell’11-4-2000, ha definito l’intero giudizio possessorio, senza disporre il passaggio della causa alla fase di merito per l’ordinaria trattazione, mediante fissazione di un’apposita udienza.

Poichè, pertanto, il convenuto non è stato posto nelle condizioni di proporre nel giudizio di primo grado, nei termini previsti dal codice di rito, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, l’eccezione di decadenza dal medesimo formulata in appello non poteva considerarsi inammissibile.

Nè appariva invocabile, in relazione al possesso dedotto dall’attore, il principio di non contestazione, che avrebbe potuto ritenersi apprezzabile solo nell’ambito della fase di merito a cognizione piena, nella quale il convenuto sarebbe stato tenuto a prendere definitivamente posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della domanda.

Diversamente opinando, la parte convenuta in un giudizio possessorio risulterebbe gravata dall’onere di svolgere – anche agli effetti del c.d. “merito possessorio” – tutte le sue difese nell’ambito della prima fase a cognizione sommaria, soggetta a tempi anche molto brevi, vedendosi, quindi, privata della possibilità di usufruire dei tempi di proposizione delle eccezioni e di articolazione delle attività difensive secondo le scansioni previste per il processo di cognizione ordinaria che caratterizza la seconda fase del procedimento possessorio.

Deve, in definitiva, affremarsi che, nella ipotesi in cui il giudice adito con ricorso ai sensi dell’art. 703 c.p.c., concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo anche al relativo regolamento delle spese processuali, senza procedere alla fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio di merito, al convenuto non possa ritenersi precluso in appello l’espletamento delle attività difensive che avrebbero dovuto trovare naturale collocazione nella fase del c.d. merito possessorio, ove questo avesse avuto effettivo svolgimento.

Per le ragioni esposte, in accoglimento ei motivi in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale si atterrà agli enunciati principi di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19-1-2016