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Cassazione Civile 8104/2023 – Giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata – Riassunzione della causa – Mancato deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell’ordinanza decisoria

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Ordinanza 8104/2023

Giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata – Riassunzione della causa – Mancato deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell’ordinanza decisoria

In tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell’ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo “ratione temporis” vigente) alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l’ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 21-3-2023, n. 8104

 

 

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche esperite in
applicazione delle regole dell’accertamento sintetico (c.d.
redditometro), notificava a (OMISSIS) l’avviso di
accertamento n. TF7011001153, avente ad oggetto maggior
reddito Irpef in relazione all’anno 2006, fondato sulla riscontrata
capacità contributiva dipendente dall’aver sostenuto spese per
incrementi patrimoniali nella misura di Euro 116.996,00 (quota
parte annuale di maggior spesa, controric., p. 2).

2. La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo,
innanzi alla Commissione Tributaria di Caserta, che giudicava
infondati i suoi argomenti e rigettava l’impugnativa.

3. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dal giudice di
primo grado, spiegava appello (OMISSIS), innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il giudice del
gravame confermava la decisione della CTP.

4. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione,
avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di
impugnazione. La Suprema Corte, con pronuncia Cass. sez. VI-V,
15.1.2016, n. 632, accoglieva il motivo di ricorso relativo
all’inadeguato esame, da parte del giudice dell’appello, degli
elementi addotti dalla contribuente per dimostrare di aver avuto la
disponibilità di redditi esenti sufficienti a finanziare le spese per
incrementi patrimoniali che le erano state contestate, e pertanto
cassava la decisione impugnata con rinvio alla CTR della Campania.

5. (OMISSIS) riassumeva la causa innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, rinnovando le
proprie contestazioni. La CTR dichiarava inammissibile l’istanza di
riassunzione, per non avere la contribuente prodotto copia
autentica della decisione della Suprema Corte.

6. Avverso questa seconda decisione assunta dal giudice
dell’appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS),
affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante
controricorso l’Agenzia delle Entrate.

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 546 del
1992, per avere il giudice dell’appello ritenuto che fosse causa di
inammissibilità della riassunzione del giudizio la mancata
produzione di copia autentica del provvedimento impugnato.

2. Mediante il suo secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., (OMISSIS)
contesta la decisione della CTR in materia di spese di lite, per non
aver espresso “una valutazione complessiva del giudizio” (ric., p.
5).

3. Mediante il suo primo strumento d’impugnazione la
contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere
incorsa la CTR nell’aver dichiarato inammissibile la sua riassunzione
della causa per non aver prodotto la copia autentica della sentenza
che ha disposto il rinvio, sebbene non si tratti di una sentenza
bensì di un’ordinanza, e senza tenere in alcun conto che una copia
della decisione è stata comunque prodotta e non ne è stata
contestata la genuinità, per quanto non sia stata depositata una
copia autentica della sentenza.

3.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di esaminare
la questione ora sottopostale, ed ha condivisibilmente statuito che
“nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio
della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte
di Cassazione prevista dall’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992,
determina l’inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue
l’estinzione dell’intero giudizio”, Cass. sez. V, 20.12.2018, n.
32976; e non si è mancato, ancor più di recente, di specificare che
“in tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla
cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa
deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di
copia autentica della sentenza di legittimità o dell’ordinanza
decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l’art. 63
del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo “ratione temporis” vigente)
alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato
l’ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità”, Cass.
sez. V, 11.2.2020, n. 3250.

3.2. Pertanto il rinvio di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992
deve intendersi come un rinvio c.d. mobile. Inoltre, l’ordinanza con
la quale ormai di regola, in considerazione delle scelte operate dal
legislatore, la Cassazione può definire il giudizio concludendo il
processo, ha natura sostanziale di sentenza.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

4. Con riferimento al secondo mezzo di impugnazione, invece,
lo stesso deve essere parzialmente accolto, dovendosi escludere la
condanna al pagamento di spese di lite diverse da quelle relative al
giudizio di rinvio. Infatti, stante l’inammissibilità della riassunzione
del giudizio, questa comporta l’estinzione del rapporto processuale
sin dall’origine, conseguendone la definitività dell’atto impositivo
impugnato ed il travolgimento di ogni precedente pronunzia, ivi
comprese quelle sulle spese, mentre resta ferma la decisione sulle
spese limitatamente al solo giudizio di rinvio irritualmente
introdotto.

5. Deve pertanto essere parzialmente accolto il secondo motivo
di ricorso nei limiti di cui al dispositivo, cassandosi senza rinvio la
decisione impugnata sul punto, mentre deve essere rigettato il
primo strumento di impugnazione introdotto da (OMISSIS).
6. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della natura delle
questioni esaminate, appare equo dichiarare compensate tra le
parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte,

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso nei
termini di cui in motivazione e, applicato l’art. 382 cod. proc. civ.,
cassa la decisione impugnata, confermando le spese relative al solo
giudizio di rinvio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13.01.2023.