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Cassazione Civile 82/2017 – Domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze

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Sentenza 82/2017

 

Domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze – Risarcimento del danno per equivalente e reintegrazione in forma specifica

L’articolo 2058 c.c., comma 2, il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anzichè la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 4 gennaio 2017, n. 82

 Art. 2058 cc (Risarcimento in forma specifica) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Con sentenza n. 5300 del 2005 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dai signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un bene immobile sito nella Capitale in via (OMISSIS), con la quale, premesso che i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), titolari di un fabbricato adiacente a quello di essi attori e adibito ad albergo, avevano effettuato lavori di ampliamento e ristrutturazione, avevano chiesto la demolizione delle opere realizzate in violazione della normativa urbanistica.

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla signora (OMISSIS), ha rilevato che la domanda poteva essere interpretata anche come richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni per equivalente come conseguenza della denunciata illegittimità delle opere.

Sotto tale profilo ha ritenuto la corte distrettuale che il gravame potesse essere accolto in ordine alle doglianze relative all’ampliamento della costruzione e all’allargamento della tettoia, in quanto realizzati in violazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roma per la zona A (centro storico). Ha quindi condannato gli appellati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè al pagamento delle spese processuali del grado in misura di due terzi, compensandole nel resto.

1.2. Per la cassazione di tale decisione i signori (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a sei motivi, cui gli intimati resistono con controricorso, interponendo ricorso incidentale, con unico e articolato motivo.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, i sigg.ri (OMISSIS) lamentano che la corte di appello avrebbe esaminato soltanto la pretesa risarcitoria e non già la domanda di riduzione in pristino in relazione alle opere realizzate in violazione della normativa civilistica in materia di rispetto delle distanze.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero violazione degli articoli 873, 874, 875 e 877 cod. civ., in relazione allo spostamento, nella specie non consentito, del fabbricato dei sig.ri (OMISSIS) fino alla linea di confine.

2.2. Con la terza censura si denuncia la violazione degli articoli 872 e 2058 cod. civ., per aver la sentenza impugnata affermato l’inapplicabilità della seconda norma, in quanto rispetto ad essa l’articolo 872 si pone come norma speciale.

2.3. Il quarto motivo attiene al vizio di ultrapetizione, per i rilievi svolti circa la finestra, non costituente veduta, senza che al riguardo fosse stata avanzata alcuna domanda.

2.4. La quinta doglianza è relativa al regolamento delle spese processuali.

2.5. L’ultimo motivo si denuncia violazione dell’articolo 356 cod. proc. civ. e vizio motivazionale in relazione al rigetto di determinate istanze istruttorie avanzate in sede di gravame.

2.6. Con il ricorso incidentale si deduce la legittimità della costruzione, con conseguente erroneità della condanna al risarcimento del danno.

  1. I primi quattro motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente correlati.

In realtà, con il primo motivo e, in sostanza – vale a dire indipendentemente dalle indicazioni contenute nella rubrica – nel secondo, si denuncia un vizio di omessa pronuncia in relazione alle richieste di riduzione in pristino che, in realtà, è caudatario della premessa di ordine generale contenuta nell’impugnata decisione, secondo cui “il disposto della prima parte dell’articolo 872 c.c., comma 2 appare come norma speciale rispetto all’articolo 2058 cod. civ.”.

Tale affermazione non è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’articolo 2058 c.c., comma 2, il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anzichè la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (Cass., 17 febbraio 2012, n. 2359; Cass., 1 agosto 2003, n. 11744).

3.1. Deve constatarsi, pertanto, che il sostanziale rigetto della domanda di riduzione in pristino non sia conforme a diritto, dovendosi rilevare, quanto alla quarta doglianza, che l’affermazione secondo cui la finestra non costituirebbe veduta appare esulante dal thema decidendum, andando a refluire, per altro, su un giudizio in corso proprio su tale questione.

  1. La necessità dell’esame delle questioni, in sede di rinvio, nell’ottica dell’azione di riduzione in pristino comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, così come del ricorso incidentale, salvo a rimarcare, quanto a quest’ultimo, l’infondatezza del rilievo secondo cui le norme tecniche di attuazione del P.R.G. non sarebbero integrative del codice civile, contrastante con il più recente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 23 luglio 2009, n. 17338; Cass., 11 gennaio 2006, n. 213).
  2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.