Ordinanza 8268/2020
Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente – Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale – Efficacia – Condizioni – Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti – Onere probatorio a carico del professionista
Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest’ultimo l’efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma anche – a norma dell’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un’istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-4-2020, n. 8268 (CED Cassazione 2020)
Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza
RITENUTO
(OMISSIS) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna all’adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte con un contratto denominato “affitto sicuro”, stipulato in data 22 maggio 2013.
La società convenuta ha eccepito, fra l’altro, l’esistenza di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, contenuta nell’art. 12 del menzionato contratto, specificatamente approvato ai sensi dell’art. 1341 c.c., che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 novembre 2018, ha ritenuto fondata tale eccezione, ritenendo che la clausola non potesse ritenersi abusiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), in quanto aveva costituito oggetto di specifica negoziazione.
Avverso tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Il ricorso della (OMISSIS) è fondato e il regolamento di competenza deve essere risolto affermando la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
Infatti, la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente non è efficace.
Il Tribunale ne ha escluso la vessatorietà per il sol fatto che bene fosse stata approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall’art. 33 cod. cons..
In particolare, l’art. 33 cod. cons., comma 2, lettera u, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L’art. 4 cod. cons., comma 4, esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34 cod. cons., comma 4.
Il Tribunale, invece, ha sovrapposto i due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale.
Invero, in difetto dei requisiti di cui all’art. 34 cod. cons., comma 4, la clausola contenuta nell’art. 12 del contratto assicurativo, che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino, è inefficace ai fini della determinazione della competenza.
Trova quindi applicazione il foro del consumatore e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.
Alla ricorrente spetta il rimborso delle spese del regolamento, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa avente ad oggetto una questione di rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Palermo e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2019.