Ordinanza 8311/2023
Responsabilità civile da sinistro stradale – Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti – Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, cc
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all’avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l’evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un’incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-3-2023, n. 8311 (CED Cassazione 2023)
Art. 2054 cc (Circolazione di veicoli)
Considerato che
la s.p.a. Assicuratrice Milanese ricorre, sulla base di tre motivi, per la
cassazione della sentenza n. 2629 del 2021 della Corte di appello di Bologna,
decisione qualificata non definitiva, ovvero parziale sull'”an” della dedotta
responsabilità civile;
la società istante espone che:
-(OMISSIS) e (OMISSIS) avevano convenuto la deducente, Pamela Cetro e
Gianpiero Ambrosecchia, per ottenere il risarcimento dei danni,
personali e reali, indicati come causati dal sinistro che aveva visto
coinvolto il primo attore, alla guida di un motoveicolo di proprietà del
secondo, con l’automobile condotta da Cetro, di proprietà di
Ambrosecchia, e assicurata dall’odierna ricorrente;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda affermando l’esclusiva
responsabilità del conducente del motoveicolo, con pronuncia riformata
dalla Corte territoriale secondo cui doveva applicarsi la presunzione di
pari responsabilità, in assenza di prove sul punto d’urto e, dunque,
sull’invasione della carreggiata da parte dei due mezzi in prossimità
dell’incrocio dov’era avvenuto lo scontro, sulla velocità in specie del
motoveicolo e sulla condotta di guida della conducente dell’automobile,
su quando il primo avesse iniziato l’accertato sorpasso di altro mezzo e
quando fosse divenuto visibile per la seconda, tenuto conto che
l’impatto era avvenuto nell’area centrale dell’incrocio stesso e, quindi,
in prossimità, per entrambi i soggetti, della linea di mezzeria, in
violazione comune dell’obbligo di mantenere la destra;
resistono con controricorso solo (OMISSIS) e (OMISSIS);
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2054, cod. civ., 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe
errato atteso che:
-da un lato aveva attribuito rilevanza decisiva all’invasione della corsia
commessa da un conducente in pregiudizio dell’altro, e dall’altro lato
aveva svuotato di concludenza le dichiarazioni di un testimone oculare,
poi divenuto irreperibile, con conseguente utilizzabilità quale prova
atipica di quanto riferito alla polizia giudiziaria intervenuta sul posto,
solo perché aveva confermato l’invasione in parola di (OMISSIS) senza poter
descrivere contemporaneamente né l’entità di quella occupazione né la
condotta di guida di Cetro;
-con ulteriore irresolubile contraddizione, aveva posto sullo stesso piano le
risultanze sull’infrazione colposamente causale di (OMISSIS), che aveva
effettuato un sorpasso nei pressi dell’incrocio, e i dubbi in ordine alla
condotta solo ipoteticamente colposa di Cetro, senza neppure graduare
i relativi pesi in termini di responsabilità;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2054, cod. civ., 61, 191, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello
aveva disatteso immotivatamente l’istanza di ammissione di una consulenza
tecnica cinematica, sulla base dei rilievi sia pure parziali dei Carabinieri
intervenuti, per poi negare che vi fosse la decisiva prova sulla decisiva
collocazione del punto d’urto;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1227, 2054, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato
affermando una responsabilità paritetica senza apprezzare il diverso peso della
condotta colposa di (OMISSIS), consistente, come detto, nell’aver effettuato una
manovra d’illecito sorpasso nei pressi di un incrocio;
Rilevato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono
in parte inammissibili, in parte infondati;
deve sicuramente ribadirsi che, nel caso di scontro tra veicoli,
l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare
condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di
concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, secondo
comma, cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile
per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta
presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento
del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col
comportamento dell’altro conducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n.
13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, invocata da parte
ricorrente, e Cass., 11/03/2021, n. 6941);
ora, nella fattispecie la Corte di appello ha accertato in fatto che:
a) non è stato possibile avere elementi per evincere il punto d’urto, come
attestato dal rilevamento di polizia giudiziaria in cui lo stesso è
indicato «nei pressi delle strisce pedonali (le prime incontrate e
attraversate dalla vettura)» (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
b) le consulenze tecniche di parte, pur trascrivendo entrambe la traccia
riportata in planimetria, avevano concluso in senso opposto, avallando
l’oggettiva incertezza evinta come descritto sub a);
c) dalle dichiarazioni dell’unico testimone oculare, divenuto poi
irreperibile e dunque non escusso, valutate liberamente come prova
atipica, non si evinceva: quale fosse stata la condotta di guida di
Cetro; a che distanza dall’incrocio (OMISSIS) avesse iniziato il sorpasso;
quando la presenza dello stesso fosse stata visibile per Cetro; quale
fosse stata la sua velocità; se, oltre che di quanto, (OMISSIS) avesse
superato la mezzeria; se l’invasione di carreggiata fosse avvenuta,
seppure di poco, anche da parte di Cetro, posta la complessiva area
d’urto nei pressi della mezzeria (pagg. 3-5 della motivazione stessa);
d) poteva dunque presumersi che l’impatto fosse avvenuto nei pressi
della linea di mezzeria, e, di conseguenza, che entrami i mezzi non
tenessero la destra;
in questa cornice istruttoria la Corte di appello ha pertanto ritenuto di
escludere la possibilità di raggiungere sia un’idonea prova d’imputabilità
esclusiva in capo a uno dei due conducenti, in particolare a (OMISSIS), sia la prova
della regolare condotta di Cetro, ovvero dei due presupposti, sopra richiamati,
utili a escludere l’operatività della presunzione ex art. 2054, secondo comma,
cod. civ.;
la Corte territoriale ha così escluso che la circostanza del sorpasso
vietato nei pressi dell’incrocio potesse essere dirimente, posto che, come
anticipato, non era risultato quando fosse terminato lo stesso, che pure, in
coerenza con le dichiarazioni del testimone oculare sopra menzionato, aveva
portato il motoveicolo a invadere, per il tempo necessario, la corsia opposta;
è del tutto evidente che altro è la valutazione delle infrazioni al codice
della strada, altro la ricostruzione eziologica della responsabilità civile soggetta
alle sue proprie regole;
questo proprio perché la presunzione in parola opera sul piano causale,
sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un’incidenza causale per
aver rilievo in termini di responsabilità civile (Cass., 15/09/2020, n. 19115);
nell’accertata mancanza di obiettivi elementi per evincere il punto d’urto,
e di elementi per affermare che l’uno o l’altro dei veicoli avesse superato la
mezzeria, nei pressi della quale entrambi presumibilmente si trovavano
omettendo di tenere la destra, il Collegio di merito ha legittimamente fatto
ricorso all’art. 2054, secondo comma, cod. civ.;
a fronte di ciò, dunque, i tentativi di attribuire certezze solo in ordine a
irregolari condotte di guida determinanti del motoveicolo, si risolvono in una
richiesta di rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità;
quanto al resto, va rimarcato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo
istruttorio diverso dalla prova in senso stretto, sottratto alla disponibilità delle
parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel
suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e
potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del
mezzo essere anche implicitamente desumibile – come nel caso – dal contesto
generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio
offerto dalle parti, unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020, n. 326);
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese processuali dei controricorrenti in solidarietà attiva,
liquidate in euro 3.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15°h di spese
forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente,
se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023