Ordinanza 8320/2022
Clausole vessatorie – Sottoscrizione integrante specifica approvazione – Accertamento esclusivo del giudice di merito
In tema di clausole vessatorie, l’accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado).
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 15-3-2022, n. 8320 (CED Cassazione 2022)
Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto n. 3323/2015 il Tribunale di Genova ingiungeva alla ” (OMISSIS)” s.a.s. di pagare alla ricorrente, ” (OMISSIS)” s.p.a., la somma di Euro 11.114,21, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. (OMISSIS), quale corrispettivo pattuito per l’avvio della procedura di rilascio della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.
2. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2015 la ” (OMISSIS)” s.a.s. proponeva opposizione.
Deduceva, tra l’altro, che, in calce alla richiesta per la qualificazione delle imprese, aveva sottoscritto una dichiarazione cumulativa di accettazione ex artt. 1341 e 1342 c.c., che faceva espresso riferimento ai capitoli 1), 4), 5), 11) e 12) delle condizioni generali e dunque pur alla condizione di cui al punto 5.6), che nondimeno era iniqua e vessatoria, siccome prevedeva che controparte avrebbe avuto diritto alla percezione del corrispettivo “anche laddove non avesse reso alcuna prestazione” (così ricorso, pag. 4).
Chiedeva, tra l’altro, revocarsi l’ingiunzione.
3. Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
4. Con sentenza n. 1395/2017 il tribunale rigettava l’opposizione. Reputava provato l’avvenuto perfezionamento del contratto e valida ed
efficace la clausola di cui al punto 5.6) delle condizioni generali di contratto.
5. Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.a.s.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
6. Con sentenza n. 574 dei 17/26.6.2020 la Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. (già “(OMISSIS)” s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
8. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1421 c.c..
Premette che ha reiteratamente eccepito in seconde cure la nullità del contratto, in quanto il documento integrativo indicante le condizioni generali di contratto era privo della sua sottoscrizione.
Indi deduce che la corte di merito ha omesso l’esame di siffatta eccezione e comunque ha provveduto a delibarla con motivazione del tutto “apparente” ed incomprensibile.
10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342, 1418 e 1421 c.c..
Deduce che, a fronte del richiamo cumulativo alle clausole contenute nel documento “Condizioni generali (OMISSIS)” e dunque pur alla condizione di cui al punto 5.6), ha errato la corte di merito a ritenere che fosse stato rispettato l’onere della specifica approvazione per iscritto.
Deduce in particolare che il capitolo n. 5, articolato in ben 6 condizioni generali, riporta semplicemente la dicitura “termini di esecuzione e sospensione” senza alcun riferimento alla clausola di cui al punto 5.6).
11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, viepiu’ che le parti, segnatamente la ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memoria.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome, all’evidenza, strettamente connessi, sono dunque – propriamente – inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la Corte d’Appello di Genova ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
12. Del tutto ingiustificata è la duplice censura veicolata dal primo mezzo di impugnazione.
Invero la Corte di Genova ha al riguardo (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) “ripreso” la motivazione del primo dictum ed ha ribadito che il contratto si era perfezionato e che la s.a.s. appellante aveva dato atto di aver ricevuto una copia delle condizioni generali, sicchè l’accordo era stato validamente stipulato.
Non si scorgono quindi i margini nè dell'”omesso esame” nè della motivazione “apparente” (l'”anomalia” della motivazione “apparente” si prospetta allorquando il giudice di merito non procede – il che non è nella specie – ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).
13. Per giunta, la Corte ligure ha precisato che l’affermazione del tribunale, all’uopo reiterata, non era stata, con l’appello, specificamente impugnata.
E, ben vero, tale passaggio della motivazione del secondo dictum non è stato, a sua volta, specificamente censurato con il primo motivo di ricorso.
14. Del tutto ingiustificata è del pari la censura veicolata dal secondo mezzo di impugnazione.
15. Con il secondo mezzo la ricorrente sollecita, in fondo, questa Corte a riesaminare il giudizio di “fatto” espresso dalla corte distrettuale circa l’idoneità della formulazione del capitolo 5, composto da ben 6 condizioni contrattuali, a rendere il sottoscrittore consapevole del loro significato e del loro contenuto, sì che potesse reputarsi osservato il disposto dell’art. 1341 c.c., (cfr. ricorso, pag. 11).
Del resto, questa Corte spiega che, in tema di clausole onerose, l’accertare se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (cfr. Cass. 10.1.1996, n. 166; Cass. 23.9.1996, n. 8405), recte, al cospetto del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se non inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”.
16. In questi termini il motivo in disamina si qualifica propriamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
E, nondimeno, in tal guisa non può non rimarcarsi che l’esame dell’addotta censura risulta preclusa.
Invero, il giudizio di appello ha avuto inizio nel 2017.
Il secondo dictum ha, pur in parte qua agitur, confermato il primo dictum.
Conseguentemente si applica ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860) al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
17. In ogni caso nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si scorge in ordine alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.
Ulteriormente la Corte di Genova ha esplicitato che non si era “trattato di una sottoscrizione cumulativa (…) in violazione dell’art. 1341 c.c., poichè l’art. 5, è specificamente indicato e ne è esposto, seppure sinteticamente, il suo contenuto” (così sentenza d’appello, pag. 17).
18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.a.s. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
19. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “(OMISSIS)” s.a.s., a rimborsare alla controricorrente, “(OMISSIS)” s.p.a. (già “(OMISSIS)”s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2021.