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Cassazione Civile 8445/2023 – Azione revocatoria ordinaria – Accertamento giudiziale di insussistenza del “consilium fraudis” – Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti

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Ordinanza 8445/2023

Azione revocatoria ordinaria – Accertamento giudiziale di insussistenza del “consilium fraudis” – Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti – Esclusione

In tema di azione revocatoria, l’accertamento giudiziale di insussistenza del “consilium fraudis”, contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l’elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-3-2023, n. 8445   (CED Cassazione 2023)

Art. 2901 cc (Revocatoria ordinaria) – Giurisprudenza

Art. 2909 cc (Cosa giudicata) – Giurisprudenza

 

 

Rilevato che:

la Curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. agì ex artt. 66 L.F. e
2901 c.c. per sentir dichiarare l’inefficacia di due atti di vendita
immobiliare intercorsi fra la (OMISSIS) s.r.l. in bonis (alienante) e la
(OMISSIS) s.r.l. (acquirente) e di cui alla scrittura privata
autenticata nelle sottoscrizioni in date 20.10.2003 e 30.10.2003,
nonché della scrittura privata registrata in data 23.12.2004 con cui la
(OMISSIS) si era impegnata a vendere gli immobili acquistati alla
(OMISSIS) s.r.I.;

il Tribunale di Messina rigettò la domanda nei confronti di (OMISSIS)
s.r.I., mentre la accolse nei confronti della (OMISSIS), dichiarando
inopponibili alla Curatela gli atti di vendita;

pronunciando sul gravame della (OMISSIS), la Corte di Appello
di Messina ha riformato integralmente la sentenza impugnata,
rigettando l’azione proposta dalla Curatela, sull’assunto dell’esistenza
di un giudicato esterno (derivante dalla sentenza n. 293/13 del
Tribunale di Messina, pronunciata in una controversia tra la Curatela
della Fallimento (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. e
divenuta definitiva) comportante l’esclusione del requisito del consilium
fraudis; ha, peraltro, compensato le spese di lite in quanto il giudicato
si era formato soltanto nella pendenza del giudizio di gravame;
più precisamente, la Corte ha affermato che:

«la sentenza n. 293/13 -riguardante la domanda revocatoria
esercitata dalla Curatela di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS),
avente ad oggetto il contratto di leasing di cui alla scrittura privata del
24.7.2003, […] è divenuta definitiva. Poiché con tale sentenza la
suddetta revocatoria è stata rigettata per mancanza di consilium
fraudis tra i contraenti, va da sé che l’elemento costitutivo dell’azione
revocatoria deve ritenersi ormai negativamente accertato senza
possibilità di essere rimesso in discussione»;

«vero è che il contratto, oggetto di revocatoria di cui al predetto
giudizio, è di epoca anteriore a quello oggetto del presente processo,
ragion per cui si potrebbe astrattamente pensare ad un consilium
fraudis intervenuto nelle more tra l’uno e l’altro atto di disposizione, se
non fosse che il Tribunale di Messina ha proceduto alla disamina degli
stessi argomenti che sono stati prospettati nel nostro processo a
riprova della consapevolezza in capo all’acquirente ((OMISSIS)) del
pregiudizio arrecato ai creditori»;

«ciò significa -in altre parole- che non sono stati prospettati al
giudice della sentenza impugnata elementi di valutazione del consilium
fraudis diversi da quelli rappresentati al giudice che ha emesso la
sentenza passata in giudicato»;

ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi;
le intimate non hanno svolto attività difensiva;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.l.
c.p.c.;

la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

col primo motivo, la Curatela ricorrente denuncia la violazione e/o
la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.: premesso che «i
vincoli preclusivi del giudicato impongono all’interprete di considerare
“cristallizzata” ogni statuizione solo nel caso in cui si controverta sul
medesimo rapporto giuridico, già scrutinato, in via principale, in altro
giudizio tra le medesime parti», rileva che «nel presente giudizio non
si controverte sul medesimo rapporto giuridico di cui al precedente
giudizio», in quanto «l’atto giuridico (ed il conseguente rapporto) del
quale viene chiesta la revocazione nel presente procedimento è
costituito da una scrittura privata avente ad oggetto una
compravendita di immobili», mentre nel giudizio conclusosi con la
sentenza passata in giudicato «si è esaminata la revocabilità di altro
atto relativo alla cessione di un contratto di leasing immobiliare»;

evidenzia che «il petitum delle due cause è del tutto diverso», che «le
parti dei due giudizi non sono coincidenti» e che «la causa petendi dei
due giudizi è diversa, in quanto le deduzioni difensive e le circostanze
provate nei due giudizi sono del tutto differenti»;

col secondo motivo, viene denunciato l’omesso esame di un fatto
decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul
rilievo che «il presente giudizio e quello definito con la sentenza n.
293/13 del Tribunale di Messina vertono su circostanze e prove del
tutto diverse»; la ricorrente evidenzia che nell’attuale giudizio era stato
dedotto che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano state compartecipi con la
(OMISSIS) di un disegno finalizzato a sottrarre i cespiti oggetto della
revocatoria alla garanzia dei creditori della predetta (OMISSIS), «per poi
rimetterli a disposizione del medesimo gruppo di interessi sotto la
mutata denominazione di (OMISSIS) srl», ed erano stati prospettati, al
riguardo, plurimi collegamenti (personali e di interessi) fra la (OMISSIS) e
la (OMISSIS), mentre nel giudizio definito con la sentenza passata in
giudicato, erano stati esaminati profili diversi; conclude che «il Giudice
di appello non ha preso in considerazione i numerosi aspetti
rappresentati nel presente giudizio e costituenti oggetto di specifica
discussione tra le parti», sottolineando che «il perimetro probatorio del
presente giudizio è ben diverso (e ben più articolato) di quello
conclusosi con la sentenza n. 293/13»;

col terzo motivo, la Curatela deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale ha
errato nel compensare le spese di lite, giacché la corretta disamina
della controversia avrebbe dovuto condurre all’accoglimento delle
domande del Fallimento e alla condanna delle controparti alle spese di
lite di entrambi i gradi di giudizio;

il primo e il secondo motivo – che possono essere esaminati
congiuntamente – risultano fondati, in quanto:
osta alla configurabilità del giudicato sul consilium fraudis la
diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, ancorché intercorsi fra
parti parzialmente coincidenti; è evidente, infatti, che l’elemento
soggettivo avrebbe dovuto essere valutato in relazione allo specifico
atto di disposizione di cui è stata richiesta la revoca (ossia la vendita
dei due immobili), senza possibilità di “importare” dal distinto giudizio
di revoca concernente un diverso rapporto (cessione di leasing) un
accertamento che era stato evidentemente riferito a tale secondo
rapporto; tanto più che, per quanto emerge dal secondo motivo, gli
elementi indicativi della compartecipazione alla finalità distrattiva in
danno dei creditori della (OMISSIS) s.r.I., come evidenziati negli scritti
difensivi della Curatela e valorizzati dalla sentenza di primo grado,
erano incentrati principalmente sui rapporti intercorrenti tra la detta
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.I., che non era stata parte del giudizio definito con
la sentenza passata in giudicato.

La Corte territoriale ha violato, pertanto, i consolidati principi di
legittimità, alla stregua dei quali «l’autorità del giudicato sostanziale
opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione
e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità
di parti, di “petitum” e di “causa petendi”» (Cass. n. 6830/2014;

conforme Cass. n. 15817/2021) e che rimarcano la necessità che le
controversie intercorse fra le “stesse parti” abbiano riguardato il
“medesimo rapporto giuridico” (cfr. Cas:s., S.U. n. 13916/2006, Cass.
n. 484/19, Cass. n. 9316/19 e Cass. n. 27013/2022;

l’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del
terzo e comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte
territoriale;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando
assorbito il terzo; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Roma, 20.12.2022