Sentenza 8496/2023
Computo dei termini processuali – Deposito atto telematico – Termini a ritroso – Scadenza in giorno festivo o di sabato – Proroga – Computo a ritroso
In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto – di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico – non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere calcolato a ritroso, individuando il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell’appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).
Relazione conclusiva di ATP – Mancata partecipazione di una parte del successivo giudizio di merito – Utilizzabilità nel giudizio di merito
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d’ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l’assicurazione non era stata chiamata a partecipare).
Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 24-3-2023, n. 8496 (CED Cassazione 2023)
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2012 i signori (OMISSIS) e Maria Concetta (OMISSIS), in
proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori (OMISSIS) e
(OMISSIS), depositavano un ricorso per accertamento tecnico preventivo
ante causam per far accertare l’inesatta esecuzione delle obbligazioni
del dott. (OMISSIS), ginecologo della signora (OMISSIS), e dell’ospedale Ausll
n. 10 Veneto Orientale in relazione alla nascita di (OMISSIS),
portatore di sindrome di Down, avvenuta in ospedale nel 2008. All’ATP
svoltosi ante causam non era chiamata a partecipare (OMISSIS)
s.p.a. (d’ora innanzi, (OMISSIS)), compagnia assicuratrice della struttura
sanitaria per i danni a terzi. Dall’ATP emergeva che la gestante non era
stata sottoposta dal dott. (OMISSIS) agli esami di screening e di
diagnostica prenatale, né era stata preventivamente ed
adeguatamente informata della possibilità di svolgerli per individuare
eventuali malformazioni del feto.
2.Nel 2015 i genitori e il fratello del piccolo (OMISSIS)
convenivano in giudizio la Asl e il medico dinanzi al Tribunale di
Pordenone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni; i
convenuti chiamavano in manleva (OMISSIS), che eccepiva l’inoperatività
della polizza nel caso di specie e l’inopponibilità nei propri confronti
delle risultanze dell’ATP, al quale non aveva partecipato, riservandosi
di chiedere c.t.u. ed opponendosi all’acquisizione del fascicolo dell’ATP.
3. Previa acquisizione del fascicolo dell’ATP e l’assunzione di alcune
prove orali, il tribunale, preso atto della rinuncia alla domanda da parte
di (OMISSIS) e rigettata la domanda del fratello, condannava in
solido il medico e la struttura sanitaria al risarcimento dei danni nei
confronti dei genitori, e condannava in manleva (OMISSIS).
4. (OMISSIS) proponeva appello, e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS)
proponevano appello incidentale.
5. La Corte d’Appello di Trieste accoglieva l’appello di (OMISSIS) in
relazione al motivo col quale la compagnia si doleva della lesione del
contraddittorio conseguente all’avere il giudice territoriale
illegittimamente fondato la decisione impugnata anche sull’ATP
eseguito in primo grado senza partecipazione della compagnia di
assicurazioni, e rigettava la domanda di manleva.
5.1. Dichiarava al contempo inammissibile per tardività l’appello
incidentale degli originari attori, volto ad ottenere una pronuncia più
favorevole nel quantum, poiché, a fronte di una citazione in appello per
l’udienza del 15 gennaio, rinviata d’ufficio al successivo 16 gennaio
quale prima data utile di celebrazione di udienza, la comparsa di
risposta contenente anche appello incidentale era stata depositata solo
il 27 dicembre. Riteneva la corte d’appello che le norme di cui all’art.
155, quarto e quinto comma, c.p.c., operassero anche nel caso di
termini da calcolarsi a ritroso, con la conseguenza che, scadendo il
termine il giorno 26 dicembre, festivo, esso non veniva prorogato al
primo giorno successivo non festivo, ma la scadenza retrocedeva, non
al giorno 25 dicembre, anch’esso festivo, ma al 24.
5.2. Il giudice d’appello liquidava poi le spese di giudizio per
entrambi i gradi, ponendole a carico della struttura sanitaria e del
medico e in favore di (OMISSIS); liquidava le spese di entrambi i gradi
anche nel rapporto processuale tra danneggianti e danneggiati
compensandole per un quinto, e ponendo i restanti quattro quinti a
carico dei danneggianti.
6.La A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e il dott. (OMISSIS)
propongono ricorso per cassazione, notificato il 3.01.2020, articolato
in tre motivi, nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., nonché di
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per
la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di
Trieste n. 709/2019, pubblicata in data 31.10.2019 e notificata al
procuratore di (OMISSIS) il 7.11.2019.
7. Resistono con controricorso contenente anche due motivi di
ricorso incidentale e una questione di legittimità costituzionale, per il
caso di (OMISSIS)to accoglimento dei propri motivi, (OMISSIS) e
(OMISSIS) , in proprio e quali genitori esercenti la potestà
sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS).
8. (OMISSIS) s.p.a. resiste con distinti controricorsi, uno in
relazione alla posizione dei ricorrenti principali AUSLL e dott. (OMISSIS)
ed uno in relazione alla posizione dei ricorrenti incidentali signori (OMISSIS)
e (OMISSIS).
9. La AUSLL e il dott. (OMISSIS), a loro volta, hanno depositato
controricorso per resistere al ricorso incidentale dei danneggiati signori
(OMISSIS) e (OMISSIS).
10. Le parti costituite hanno depositato memoria.
11. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le
quali chiede l’accoglimento di tutti e tre i motivi del ricorso principale e
il rigetto del ricorso incidentale proposto dai danneggiati.
Il Procuratore, quanto al rapporto tra assicurati e compagnia di
assicurazioni, osserva che le risultanze dell’ATP, al quale non ebbe a
partecipare l’assicuratore, erano comunque valutabili nel successivo
giudizio, al quale aveva preso parte l’assicuratore, quali prove atipiche.
11.1. Aggiunge che l’accertamento della responsabilità della
struttura sanitaria assicurata avvenne comunque in un giudizio nel
quale era stato chiamato l’assicuratore, responsabile ex art. 1917 c.c.
del pagamento dell’indennizzo, determinando la costituzione di un
litisconsorzio necessario processuale in cui l’ATP ante causam,
ritualmente acquisito benché svoltosi con la partecipazione di alcune
soltanto delle parti del successivo giudizio, era liberamente valutabile.
11.2. Ritiene accoglibile anche il terzo motivo del ricorso principale,
che censura la rinnovata liquidazione in appello delle spese di primo
grado, ritenendo che la stessa dovesse restare ferma, essendo rimasta
ferma la condanna risarcitoria posta a carico della struttura sanitaria e
del medico e a beneficio dei danneggiati. Osserva poi che la condanna
a pagare i quattro quinti delle spese di appello in favore dei signori
(OMISSIS) e (OMISSIS) non era comunque coerente con la declaratoria di
inammissibilità dell’appello incidentale dei danneggiati.
11.3. Quanto al ricorso incidentale, la Procura generale ritiene
infondato il primo motivo di ricorso (il secondo motivo, sulle spese,
segue le sorti del primo), non ravvisando nella legge n. 221 del 2012
alcuna deroga rispetto alle ordinarie regole di computo dei termini.
Ritiene applicabile la regola dello slittamento prevista dall’art. 155,
quarto comma, c.p.c. anche per i termini a ritroso, posti a tutela non
di chi deve compiere gli atti, ma di chi deve riceverli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale della struttura sanitaria e del medico.
1.Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione degli articoli 1917, 2697 e 2909 c.c. nonché degli articoli
116 e 346 c.p.c. per avere erroneamente il giudice d’appello ritenuto
inutilizzabile quale fonte di prova nei confronti della compagnia di
assicurazioni la consulenza tecnica d’ufficio resa nel procedimento di
accertamento tecnico preventivo e per aver rigettato la domanda di
manleva della Ausl e del dottor (OMISSIS) nei confronti delle
Assicurazioni (OMISSIS).
1.1. Precisano che, essendo la domanda da loro proposta nei confronti
di (OMISSIS) una domanda di manleva, essi ricorrenti erano tenuti a
provare nei confronti dell’assicuratore (l’esistenza del rapporto
assicurativo e) la loro obbligazione a pagare una somma determinata
in favore dei danneggiati, in dipendenza di un fatto assicurato ricadente
nell’ambito della responsabilità professionale, e dunque nell’ambito di
applicazione del contratto, che assicurava la struttura per i danni a terzi
provocati dalla stessa e dai medici ivi operanti.
1.2. Segnalano il diverso atteggiamento processuale tenuto da
(OMISSIS) nei due gradi di giudizio: nel giudizio di primo grado negava
ogni responsabilità dei propri assicurati, senza peraltro assumere
alcuna iniziativa istruttoria in merito, mentre in appello la stessa
compagnia mutava la propria linea difensiva: affermando di non
contestare le statuizioni della sentenza di primo grado portanti la
condanna della Asl e del dott. (OMISSIS), si limitava a chiedere il rigetto
della domanda di manleva nei propri confronti.
1.3. Quanto alle utilizzabilità delle risultanze dell’ATP nei confronti della
compagnia di assicurazioni che non vi abbia preso parte, segnalano che
questa Corte (richiamano Cass. n. 18567 del 2018) è orientata nel
senso che le risultanze acquisite tramite ATP sono comunque valutabili
nei confronti di tutte le parti del giudizio di cognizione (anche di quelle
che non parteciparono all’accertamento preventivo), come elementi di
prova.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la nullità della
sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 32,102, 106,
331 e 346 c.p.c., 131 e 161 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione del
codice di rito. Assumono che, a seguito della domanda di manleva
proposta dalla Asl e dal dottor (OMISSIS) nei confronti dell’assicurazione,
si è instaurato un litisconsorzio processuale necessario (citano a tal
proposito Cass. n. 5876 del 2018, Cass. n. 21098 del 2017, Cass. n.
24707 del 2015) e sottolineano che dall’istituto discende la
conseguenza che, ove il giudizio sia caratterizzato dall’instaurarsi di un
litisconsorzio necessario, quanto meno processuale, deve
necessariamente concludersi con una decisione uniforme e coerente
nei confronti di tutte le parti in causa (non potendo l’affermazione di
responsabilità valere solo nei confronti del responsabile e non anche
del suo garante).
2.1. Segnalano poi che, proprio sulla base della posizione processuale
assunta dalle Ass.ni (OMISSIS) in appello, di non contestazione
dell’accertamento di responsabilità contenuto nella sentenza di primo
grado tra la struttura e i danneggiati, la corte d’appello non avrebbe
potuto non tener conto del rapporto di manleva. Al più, rilevano i
ricorrenti, la (OMISSIS)ta partecipazione di (OMISSIS) all’ATP avrebbe potuto
rilevare come ipotesi di nullità relativa e come tale avrebbe dovuto
essere dedotta tempestivamente in primo grado.
3. Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e
falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione alla
compensazione parziale delle spese di appello tra Asl e dottor (OMISSIS)e
i danneggiati, e alla condanna dei ricorrenti, per i residui quattro quinti,
alla rifusione delle spese di appello sostenute dai danneggiati e
appellanti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS). Segnalano che, se medico e
struttura sanitaria erano soccombenti in appello nei confronti della
compagnia di assicurazioni, e sono pertanto stati condannati secondo
il principio di soccombenza, sulla base dell’esito del giudizio a quel
momento raggiunto, a rifonderle le spese, non erano per contro affatto
soccombenti in appello nei confronti dei (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti
dei quali i ricorrenti non avevano proposto alcuna impugnazione e la
cui impugnazione incidentale era stata, viceversa, dichiarata
inammissibile. Da qui l’illegittimità della condanna alle spese nei loro
confronti.
Il ricorso incidentale dei danneggiati.
4. I ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono un primo motivo
di ricorso incidentale con il quale denunciano la violazione e falsa
applicazione degli articoli 155,166,168 bis, 343 c.p.c. nonché degli
articoli 16 bise 16 septies della legge 17 dicembre 2012 n. 221, quanto
alla dichiarata inammissibilità del loro appello incidentale per tardività.
4.1. Affermano che il deposito in forma telematica della comparsa di
risposta e dell’appello incidentale ivi inserito sarebbe stato effettuato
nei termini, ovvero l’ultimo giorno utile, il giorno di scadenza festivo,
usufruendo, in un giorno in cui la cancelleria era chiusa, della facoltà,
consentita dalla modalità telematica di deposito degli atti, di effettuare
il deposito anche in giorno festivo. Sostengono quindi la tempestività
del deposito dell’appello incidentale, effettuato entro il ventesimo
giorno precedente la data di udienza.
5. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione
degli articoli 91 e 92 c. p. c. e del DM n.55 del 2014, quanto alla omessa
condanna degli appellati Asl e (OMISSIS) alla rifusione integrale delle
spese di secondo grado in loro favore.
6. Nell’eventualità del (OMISSIS)to accoglimento dei motivi di ricorso
incidentale, i ricorrenti incidentali propongono questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 16 bis della legge n. 221 del 2012 nella parte
in cui richiama l’articolo 155 comma quarto c.p.c. in relazione agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
La difesa di (OMISSIS) s.p.a.
7. Nel proprio controricorso avverso il ricorso principale della struttura
sanitaria e del medico, le Ass. (OMISSIS), richiamando Cass. n. 11598
del 2005, ribadiscono che l’ATP effettuato prima del loro
coinvolgimento in giudizio non sarebbe opponibile nei loro confronti,
mentre conserva la sua validità nei confronti dei propri assicurati.
Assumono inoltre, sulla base di Cass. n. 24707 del 2015, che dal
litisconsorzio necessario processuale non discende necessariamente
l’unitarietà della decisione sostanziale, che deve essere unitaria “solo
se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie
giustifichino la stessa decisione” o se l’obbligato principale ha reso una
dichiarazione confessoria sulla propria responsabilità.
8. Nel secondo controricorso (OMISSIS), che contiene le argomentazioni
difensive nei confronti dei danneggiati (OMISSIS) e (OMISSIS), controricorrenti
e ricorrenti incidentali, richiamano numerosi precedenti di legittimità
(Cass. n. 2512 del 2020, Cass. n. 14767 del 2014 e Cass. n. 21335 del
2017) sul computo dei termini a ritroso, sentenze tutte che individuano
il dies ad quem appunto calcolando a ritroso, nel primo giorno
precedente quello di scadenza festivo, se il termine scade in giorno
festivo.
9. La parte controricorrente osserva inoltre che la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 16 bis della legge 17 dicembre 2012
n. 221 sul processo telematico appare manifestamente infondata, in
quanto, se è ben vero che l’utilizzo del processo telematico consente il
deposito anche in un giorno festivo, la relativa disciplina non incide sui
termini di scadenza, che si computano secondo i criteri (OMISSIS).
10. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La società di assicurazioni non ha partecipato all’ATP ante causam
ma è stata evocata in causa nel successivo giudizio di cognizione, fin
dal primo grado, e vi ha partecipato. Nel corso del giudizio di cognizione
è stata prodotta la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico
preventivo ante causam, che è venuta a far parte del materiale
probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice, nel
contraddittorio tra le parti. In merito ad essa (OMISSIS), come gli altri
convenuti, ha avuto piena possibilità di prendere posizione,
argomentare ed indicare mezzi di prova atti a confutarne le risultanze.
Ha mantenuto, viceversa, un atteggiamento processuale meramente
passivo, limitandosi ad eccepire la propria estraneità all’accertamento
tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità di esso
nei suoi confronti.
A ciò si aggiunga che, in appello, la compagnia assicurativa ha
mutato linea processuale quanto alla posizione dei suoi assicurati e,
laddove in primo grado aveva contestato la loro responsabilità, in
appello non ha contestato alcunché in merito alla responsabilità dei
soggetti che era chiamata a garantire, il medico e la struttura sanitaria,
accertata già dal primo giudice, trincerandosi dietro l’inopponibilità nei
suoi confronti dell’ATP.
Per contro, deve affermarsi che la relazione conclusiva
dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un
documento che può essere validamente prodotto nel successivo
giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può
trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non
sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo.
Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel
successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento
pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei
confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte
del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al
contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed
utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte
le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare
all’accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018).
Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al
principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi
anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché
idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non
smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in
tal senso Cass. n. 13229 del 2015 ).
In particolare, la relazione conclusiva dell’ATP al quale una delle
parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al
giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova
atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel
raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente
motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e
porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche
la parte della consulenza d’ufficio eccedente i limiti del mandato, ma
non sostanzialmente estranea all’oggetto dell’indagine in funzione della
quale è stata disposta).
La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo
svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam, non può utilmente
disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al
procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del
2020, là dove segnala che la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex
art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale
le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio
è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel
giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere
posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l’attendibilità
e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per
approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili
tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli
altri presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento delle domande
avversarie (nel caso di specie, avrebbe potuto essere oggetto di
approfondimento istruttorio se la gestante avesse in effetto espresso
la sua determinazione ad abortire in caso di anomalie fetali
preventivamente accertate).
Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP
ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di
poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento
della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam
non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a
manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di
prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione
sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata.
10. Il secondo e il terzo motivo, rispettivamente sull’intervenuta
formazione di un litisconsorzio necessario quanto meno processuale e
sulla rilevanza come mera nullità relativa, non tempestivamente
eccepita, della (OMISSIS)ta partecipazione all’ ATP, rimangono assorbiti
dall’accoglimento del primo motivo.
11. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
L’appello incidentale dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) è stato depositato
in cancelleria, mediante deposito telematico, il ventesimo giorno
precedente all’udienza fissata, che era festivo (26 dicembre).
Sostengono i ricorrenti incidentali che, giacché il deposito dell’atto era
avvenuto con modalità telematica, esso fosse stato regolarmente e
tempestivamente effettuato l’ultimo giorno utile, perché le norme sul
deposito telematico consentono di compiere le attività di deposito in
autonomia, senza dover accedere ai locali degli uffici giudiziari, e quindi
esse possono essere portate a termine utilmente anche in giorno
festivo, non essendovi alcuna necessità di interloquire personalmente
con la cancelleria e di accedere agli uffici e quindi di spostare il termine
che scada il giorno festivo.
Non sussiste la denunciata violazione di legge.
Le modalità di esecuzione del deposito, di persona mediante
accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico, non incidono sulla
regola, unitaria, relativa alle modalità di calcolo dei tempi entro i quali
il deposito stesso deve essere compiuto. La regola sul calcolo dei
termini per lo svolgimento di attività processualmente rilevanti è infatti
unitaria, e prescinde dalle modalità del compimento di esse. In
particolare, in virtù dell’espresso richiamo all’art. 155 quarto e quinto
comma c.p.c. contenuto nell’art. 16 bis della legge 17 dicembre 2012
n. 221, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la
regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei
termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in
giudizio con atto processuale svolto fuori dall’udienza), se essi cadono
in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Deve darsi
quindi continuità al consolidato orientamento di legittimità sul punto,
secondo il quale “il quarto comma dell’art. 155 cod. proc. civ. (diretto
a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un
giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo
(introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005,
n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che
scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini
che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto
dall’art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall’assegnazione
di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta
una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle
caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato
di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo
cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto,
altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione
dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione
del termine medesimo” (Cass. n. 14767 del 30/06/2014; più di
recente, v. Cass. n. 21335 del 14/09/2017 e Cass. n. 2512 del 2020).
Nel caso di specie, quindi, il termine per il deposito dell’appello
incidentale – termine da calcolarsi a ritroso, in quanto trattasi di attività
da compiersi almeno venti giorni prima dell’udienza fissata – che
andava a scadere il 26 dicembre, giorno festivo, è scaduto, calcolando
a ritroso, come correttamente calcolato dalla corte d’appello, il primo
giorno precedente non festivo, ovvero non il 25 ma il 24 dicembre. Il
deposito effettuato dai controricorrenti solo il 26 dicembre è stato
correttamente ritenuto tardivo.
Deve aggiungersi che la regola non è priva di razionalità, come
sostenuto dai controricorrenti, e la questione di costituzionalità da essi
prospettata per violazione del diritto della difesa si appalesa
manifestamente infondata, giacché essa si traduce nel garantire la
messa a disposizione della controparte dell’atto che si intende
depositare almeno venti giorni liberi prima dell’udienza, affinché vi
possa contraddire: è quindi una regola posta a tutela di chi quell’atto
riceve, affinché non veda limitarsi il suo tempo di esame, e non a
beneficio e tutela del mittente. Se si accedesse alla tesi dei ricorrenti
incidentali, che propone, ove non si ritenesse utilmente compiuto il
deposito in giorno festivo, di non andare a ritroso ma addirittura avanti
rispetto al giorno festivo, come osserva la Procura generale i termini a
difesa di chi sia destinatario di un appello incidentale (o di altro atto da
compiersi un determinato numero di giorni prima di un’udienza)
finirebbe per ridursi, realizzando l’effetto contrario rispetto a quello
voluto dalla legge laddove prevede che la scadenza dei termini operi a
ritroso.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, sulle spese, è assorbito
dal rigetto del primo motivo di ricorso incidentale.
La sentenza è pertanto cassata in accoglimento del primo motivo
del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; il primo motivo di
ricorso incidentale è rigettato, assorbito il secondo. La causa è rinviata
anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte
d’Appello di Trieste in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo e
il terzo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 25
novembre 2022