Ordinanza 8693/2022
Opposizione a decreto ingiuntivo – Competenza funzionale ed inderogabile dell’ufficio che lo ha emesso – Domanda riconvenzionale di competenza di sezione specializzata imprese di altro tribunale
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 17-3-2022, n. 8693 (CED Cassazione 2022)
Art. 645 cpc (Opposizione a decreto ingiuntivo) – Giurisprudenza
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato la “(OMISSIS)” s.r.I., esercente attività di produzione e commercio di capi di abbigliamento, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Ravenna la “(OMISSIS) & C.” al giudizio veniva iscritto al n. 861/2020 r.g.). Esponeva che aveva fornito capi di abbigliamento alla società convenuta ed il corrispettivo, pari ad euro 20.374,72, era rimasto insoluto. Chiedeva condannarsi controparte al pagamento della somma anzidetta, oltre i.v.a. ed interessi commerciali.
2. Si costituiva la “(OMISSIS)” s.a.s. Deduceva che con riferimento al marchio “(OMISSIS)” di sua spettanza aveva siglato in data 31.5.2018 con l’attrice contratto di licenza. Deduceva che era a sua volta creditrice per royalties non corrisposte e per i danni sofferti in dipendenza dell’inadempimento del contratto di licenza di cui controparte si era resa responsabile. Eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Ravenna, siccome competente a conoscere dell’intera vicenda il Tribunale delle Imprese di Bologna.
3. La “(OMISSIS)” s.r.I., in reconventio reconventionis, domandava la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sofferti in dipendenza degli inadempimenti al contratto di licenza del 31.5.2018 di cui controparte, viceversa, si era resa responsabile (cfr. regolamento di competenza, pag. 8).
4. Con ricorso al Tribunale di Ravenna in data 3.7.2020 la “(OMISSIS)” s.r.l. chiedeva ingiungersi alla “(OMISSIS)” s.a.s. il pagamento della somma di euro 82.805,30, oltre interessi e spese, quale corrispettivo, del pari rimasto insoluto, per la fornitura di ulteriore merce giusta fattura n. 1322/2020.
5. Con decreto n. 726/2020 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
6. Con citazione ritualmente notificata la “(OMISSIS)” s.a.s. proponeva opposizione (il giudizio veniva iscritto al n. 2470/2020 r.g.). Formulava le medesime eccezioni e domande esperite con la comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n. 861/2020 r.g. In subordine instava per la riunione dei giudizi.
7. Si costituiva la “(OMISSIS)” s.r.l. Instava per il rigetto delle avverse domande. Reiterava la reconventio reconventionis formulata nel giudizio iscritto al n. 861/2020 r.g.
8. Disposta la riunione dei giudizi, con sentenza n. 368/2021 il Tribunale di Ravenna dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Ravenna e la competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna, revocava l’ingiunzione n. 726/2020 e compensava le spese di lite.
9. Avverso tale sentenza la “(OMISSIS)” s.r.l. ha proposto regolamento di competenza; ha chiesto, in ordine alle domande da essa formulate in via principale nei giudizi riunti n. 861/2020 r.g. e n. 2470/2020 r.g., dichiararsi la competenza del Tribunale di Ravenna con ogni ulteriore provvedimento. La “(OMISSIS) & C.” ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto dichiararsi inammissibile, improcedibile e comunque rigettarsi l’avverso regolamento di competenza.
10. Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha formulato conclusioni scritte.
11. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
12. Con l’esperito regolamento la ricorrente ha formulato i seguenti rilievi. Deduce che la impugnata statuizione difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto competente il Tribunale delle Imprese di Bologna (cfr. regolamento di competenza, pag. 13). Deduce che attratte alla competenza del Tribunale delle Imprese sono unicamente le domande avanzate dalla “(OMISSIS)” s.a.s. e le domande formulate in via di reconventio reconventionis da essa ricorrente. Deduce che viceversa il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto dichiarare la propria competenza funzionale in relazione alla opposizione all’ingiunzione di pagamento n. 726/2020 (cfr. regolamento di competenza, pag. 13), sicché per nulla si giustifica il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo (cfr. regolamento di competenza, pag. 16). Deduce ulteriormente che non sussistevano i presupposti per far luogo alla riunione dei giudizi (cfr. regolamento di competenza, pag. 15).
13. Il ricorso per regolamento di competenza è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.
14. Innegabilmente, nei giudizi riunti iscritti al n. 861/2020 r.g. e n. 2470/2020 r.g. il Tribunale di Ravenna ha, con sentenza, statuito solo ed esclusivamente in ordine alla competenza. Di conseguenza il ricorso, benché in epigrafe qualificato dalla “(OMISSIS)” “per regolamento facoltativo di competenza”, è da qualificare in guisa di regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2018, n. 15958; Cass. 23.5.2003, n. 8165).
15. A nulla rileva poi che il provvedimento impugnato abbia veste di sentenza anziché di ordinanza (cfr. Cass. (ord.) 26.1.2016, n. 1400).
16. Non merita alcun seguito la deduzione secondo cui l’impugnata statuizione sarebbe inficiata da vizi motivazionali. Invero, in sede di regolamento di competenza, possono essere contestate soltanto l’affermazione e l’applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non possono essere esaminate (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6174; Cass. (ord.) 10.7.2013, n. 17084).
17. Questa Corte spiega che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione; ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (cfr. Cass. (ord.) 8.8.2017, n. 19738).
18. Su tale scorta il Tribunale di Ravenna, attesa la sua inderogabile competenza funzionale, avrebbe dovuto senz’altro “conservare” alla sua cognizione l’opposizione esperita dalla “(OMISSIS)” s.a.s. avverso il decreto ingiuntivo n. 726/2020, propriamente, nella parte e per la parte protesa a conseguire la revoca dell’ingiunzione di pagamento. Erroneamente, dunque, il Tribunale di Ravenna ha declinato, in parte qua, la propria competenza ed ha al contempo revocato il decreto ingiuntivo. E, ben vero, l’anzidetta competenza funzionale prevale sull’esigenza della celebrazione del simultaneus processus (cfr. al riguardo memoria della controricorrente, pag. 3).
19. Ai sensi dell’art. 3, 1° co., lett. a), del dec. Igs. n. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di imprese sono – inderogabilmente – competenti in materia di “controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
L’art. 134 del dec. Igs. n. 30/2005, a sua volta, precisa che sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ora in materia di imprese), tra gli altri, i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate.
Ai sensi dell’art. 3, 3° co., del dec. Igs. n. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di imprese “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
20. Su tale scorta il Tribunale di Ravenna, e con riferimento al giudizio iscritto al n. 861/2002 e con riferimento al giudizio iscritto al n. 2470/2020, correttamente ha declinato la competenza in ordine alle domande tutte, in via riconvenzionale ed in via di reconventio reconventionís, correlate nel titolo al contratto di licenza in data 3.15.2018 del marchio “(OMISSIS)” di spettanza della “(OMISSIS)” s.a.s. Su tale scorta il Tribunale di Ravenna, con riferimento al giudizio iscritto al n. 861/2002, correttamente ha declinato la competenza con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della somma di euro 20.374,72, oltre i.v.a. e accessori, esperita in via ordinaria dalla “(OMISSIS)” s.r.l. Quest’ultima domanda è senza dubbio connessa a quelle ricomprese nella competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna. Ovviamente rileva l’ampia nozione di connessione recepita all’art. 3, 3° co., del dec. Igs. n. 168/2003.
21. Il buon esito – nei termini suindicati – dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone le seguenti statuizioni.
La cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 368 dei 13/14.5.2021 limitatamente all’opposizione tout court al decreto ingiuntivo n. 726/2020 (propriamente, nella parte e per la parte protesa a conseguire la revoca dell’ingiunzione di pagamento) nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2470/2020 r.g. e, conseguentemente, la declaratoria al riguardo – previa adozione, come di seguito, degli opportuni provvedimenti di separazione – della competenza del Tribunale di Ravenna.
La declaratoria per ogni ulteriore domanda esperita e nell’ambito del giudizio iscritto al n. 861/2020 r.g. e nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2470/2020 r.g. della competenza della Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Bologna.
E quindi la conferma in ogni altra sua parte della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 368 dei 13/14.5.2021.
Le parti vanno limitatamente all’opposizione tout court al decreto ingiuntivo n. 726/2020 nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2470/2020 r.g. rimesse nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Ravenna, Tribunale di Ravenna che con la statuizione definitiva provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Per ogni ulteriore domanda le parti evidentemente sono già state, con l’impugnato dictum, rimesse dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Bologna.
22. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie in parte il ricorso per regolamento di competenza; cassa la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 368 dei 13/14.5.2021 limitatamente all’opposizione tout court, propriamente, nella parte e per la parte protesa a conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. 726/2020 nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2470/2020 r.g., per la quale dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna;
rimette le parti limitatamente all’opposizione tout court al decreto ingiuntivo n. 726/2020 nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2470/2020 r.g. nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Ravenna anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 4 conferma in ogni altra sua parte della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 368 dei 13/14.5.2021.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2021.