Sentenza 8770/2016
Controversie in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica – Eccezione di prescrizione dedotta tramite l’impugnazione della cartella esattoriale
L’attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'”an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l’eccezione di prescrizione dedotta tramite l’impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all’esecuzione.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 3 maggio 2016, n. 8770 (CED Cassazione 2016)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito alla luce del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 2 come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 che ha attribuito, a partire dal 1 gennaio 2001, alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in tema di tributi di ogni genere e specie, e quindi anche le liti, come la presente, aventi ad oggetto i contributi dovuti ai consorzi di bonifica, care affermato anche in sede di legittimità. Nè sulla giurisdizione avrebbe effetti l’eccepita prescrizione del tributo, facendosi con essa valere un fatto estintivo dell’obbligazione, per cui, se questa ha natura tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che ha giurisdizione sulla stessa, e dunque alla commissione tributaria.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione in ordine alla inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione diretta ad eccepire la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, dovendosi far valere la prescrizione della pretesa inderogabilmente mercè l’impugnazione delle cartelle esattoriali nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2948 c.c., n. 4, assumendo che ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica, aventi natura di tributo, in considerazione dell’autonomia di ogni periodo d’imposta, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale fissato dall’art. 2946 cod. civ..
Con il quarto motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25, 26 sostiene che in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussisterebbe se l’impugnazione riguardi vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre sarebbe esclusa qualora i motivi di ricorso attengano, come nella specie, alla debenza del tributo.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all’attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass. sez. un., 5 febbraio 2013, n. 2598).
Queste Sezioni unite hanno in particolare chiarito come, a norma del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 2 come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata; ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, “ex” art. 50) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 cit. D.Lgs.” (Cass. sez. un. 31 marzo 2008, n. 8279).
Si è, in particolare puntualizzato che l’attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, va dichiarata la giurisdizione della Commissione tributaria e cassata la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano cane in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione della Commissione tributaria e cassa la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore di (OMISSIS) spa e del (OMISSIS), liquidate in Euro 500 per ciascuna di esse, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%.