Ordinanza 8771/2019
Procedimento camerale introdotto ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 – Mancata comparizione del ricorrente ai fini dell’interrogatorio libero
Nel procedimento camerale introdotto ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, la mancata comparizione della parte ricorrente dinanzi al giudice che l’ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio non determina l’improcedibilità del ricorso.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-3-2019, n. 8771 (CED Cassazione 2019)
Art. 117 cpc (Interrogatorio non formale delle parti) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
1. Con ricorso notificato il 2/5/2017 (OMISSIS) ricorre per cassazione del decreto del Tribunale di Napoli con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda di indennizzo L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter, per trattamento detentivo inumano, perchè non comparso innanzi al giudice che ne aveva disposto la comparizione personale.
2. La parte intimata ha notificato controricorso; il ricorso è affidato a un motivo di violazione di legge (art. 117 c.p.c.).
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia violazione dell’art. 117 c.p.c..
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Nell’attuale ordinamento processuale la mancata comparizione della parte innanzi al giudice non è processualmente sanzionata, salvo in limitate ipotesi tassative. Tale effetto deriva dal principio del giusto processo in base al quale l’assenza di una parte dal processo non comporta conseguenze processuali al di fuori delle decadenze processuali previste dalla legge. Nè tantomeno tale evenienza è capace di operare un’inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti, sicchè per il convenuto è sempre possibile costituirsi tardivamente o in appello anche solo per contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegai dall’attore a sostegno della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009).
1.3. In pari modo, con riferimento al procedimento camerale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, questa Corte ha già stabilito che la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un’indicazione in tal senso da parte dell’art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d’improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più gravi di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità viene dichiarata quando l’appellante ometta di comparire non solo(alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010).
1.4. Sicchè ben si comprende la ragione per cui l’art. 117 c.p.c..
prevede che il giudice possa trarre argomenti di prova dalla mancata comparizione della parte per rendere l’interrogatorio libero, trattandosi di un elemento aggiuntivo di valutazione di cui il giudice può valersi nel prudente apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie. In ogni caso, anche tale comportamento omissivo non può valere come prova piena, nè tantomeno far conseguire l’improcedibilità della domanda, non essendo equivalente a una rinuncia alla domanda. E così ragionando, anche l’ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l’art. 292 c.p.c., comma 1, prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina neanche violazione del principio del contraddittorio imposto dall’art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13876 del 09/11/2001).
1.5. Pertanto, alla luce di quarto sopra deve affermarsi che nel procedimento camerale la mancata comparizione della parte ricorrente innanzi al giudice che l’ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio delle parti non determina l’improcedibilità del ricorso.
2. Conclusivamente la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.