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Cassazione Civile 8866/2021 – Contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto – Risarcimento del danno – Compensatio lucri cum damno

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Ordinanza 8866/2021

Contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto – Risarcimento del danno – Compensatio lucri cum damno

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum”; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-3-2021, n. 8866   (CED Cassazione 2021)

 Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

 

 

CONSIDERATO CHE

  • .- Il Ministero denuncia violazione degli articoli 1223 , 2043 , 2056 c.c. e 2 l. 210 del 1992.

Ritiene che la compensazione debba riguardare l’intera somma riconosciuta a titolo di indennizzo ex legge 210 del 1992 e non già solo i ratei percepiti al momento della pronuncia, con esclusione dunque di quelli futuri e ricava questa conclusione dal principio secondo cui la compensazione serve ad evitare arricchimenti ingiustificati del danneggiato che invece si verificherebbero se fossero esclusi i ratei da percepire in futuro.

Il motivo è fondato.

Va fatta la premessa che secondo un orientamento di questa corte “nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensati° lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum” (Cass. 21837/ 2019; Cass. 20909/2018).

Se ne deduce che le somme da percepire in futuro sono somme comunque riconosciute, e dunque liquidate e deteuninabili, al momento della pronuncia, e vanno comprese quindi nel calcolo della compensazione (specificamente Cass. 31543/ 2018). La tesi che limita, invece, la compensazione alle somme percepite fino al momento in cui è pronunciata la compensazione stessa, fa dipendere l’ambito della compensazione da una circostanza di fatto e meramente occasionale, vale a dire che determina l’ammontare in base alla somma fino ad un dato momento corrisposta. La compensazione avviene invece tra due titoli e non tra due situazioni di fatto, il che rende conto del perché la giurisprudenza di questa corte consente la compensazione anche per le somme determinabili (e dunque, per ciò stesso, non ancora corrisposte).

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 26.1.2021