Ordinanza 8869/2021
Cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale
I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale).
Corte di Cassazione, Sezione 6-3, Ordinanza 31-3-2021, n. 8869
Art. 2054 cc (Scontro tra veicoli) – Giurisprudenza
RITENUTO CHE
1.- AC srl ha fornito a Va. Ba., per il quale dopo il decesso stanno in giudizio gli eredi Dy. Ba. e An. Le., una vettura sostitutiva dopo che quella del Ba. era stata resa temporaneamente inservibile da un incidente avuto con la vettura di Fa. Go., assicurata con Unipol Sai, ed a seguito del quale incidente, il Go., nel modello di constatazione unica, aveva assunto su di sé la responsabilità dello scontro.
Il Ba. e la AC srl hanno concluso una cessione del credito, in base alla quale il primo ha, per l’appunto, ceduto alla seconda il suo credito al risarcimento del danno nei confronti del Go. e della sua assicurazione fino alla concorrenza di 1260 curo, ossia fino a coprire la somma dovuta ad AC srl quale corrispettivo della utilizzazione della vettura sostitutiva.
Di conseguenza AC ha agito in giudizio verso il Go. e la sua compagnia di assicurazione (Unipol) per aver per sé il risarcimento spettante al danneggiato, e nel giudizio si è spontaneamente costituita la HID compagnia di assicurazione del Ba. per chiedere il rigetto della domanda, oltre che il Ba. medesimo per invece aderirvi.
2.- Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo priva di legittimazione la AC , con sentenza confermata dal Tribunale di Roma in secondo grado, ed avverso la quale la società AC srl ricorre con due motivi. V’è costituzione con controricorso della HDI assicurazioni, nonché degli eredi Ba., che formulano due motivi, formalmente, di ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE
3.- La ratio della decisione impugnata è la seguente: il credito, al momento in cui è stato ceduto, era un credito futuro ed incerto, anzi una mera aspettativa, in quanto non bastava l’ammissione di responsabilità fatta nel CUD dal Go., che è atto stragiudiziale non vincolante la compagnia di assicurazione a far sorgere il credito, con la conseguenza che è stato ceduto un credito non cedibile a causa della sua inesistenza attuale. Inoltre, il credito è stato creato dallo stesso cedente, nel momento in cui ha effettuato la prestazione di noleggio dell’auto e conseguentemente ne ha richiesto il pagamento; cosi che non vi sarebbe bilateralità nella cessione, che nasconderebbe una sorta di rapporto uni soggettivo.
4.- Questa ratio è contestata con due motivi.
4.1.- Con il primo motivo la AC denuncia violazione dell’articolo 1260 c.c., sostenendo che il credito era in realtà attuale, in quanto nascente da fatto illecito già verificatosi, sebbene il credito fosse incerto, ma che nulla impedisce di cedere un credito controverso; in secondo luogo che il credito ceduto non è affatto quello ” creato” da lei, ma il maggior credito nascente dal fatto illecito, all’interno del quale viene ceduta la parte corrispondente al costo del noleggio.
4.2.- Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia, in quanto la AC aveva chiesto, in ipotesi di rigetto della domanda fondata sulla cessione del credito, di condannare il Ba. al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.
4.3. V’è poi il ricorso incidentale degli eredi Ba., che consta di due motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e si assume che il giudice di merito non ha condannato AC al pagamento delle spese che gli stessi, citati in giudizio da AC , hanno affrontato per la costituzione; con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1260 c.c. e si sostiene una tesi analoga a quella fatta valere da AC , ossia la tesi della cedibilità del credito, cosi che in realtà solo il primo dei due motivi è effettivamente a supporto del ricorso incidentale, non il secondo.
5.- Il primo motivo di ricorso è fondato, il che ha riflesso su gli altri. La tesi del giudice di merito, come si è detto, è innanzitutto che il credito oggetto di cessione non è cedibile, in quanto futuro ed incerto. Società di noleggio e cliente prevedono nello stesso contratto di noleggio che il corrispettivo di questo servizio è costituito dalla cessione del credito al risarcimento da cosiddetto fermo tecnico, e secondo il giudice di merito questa pattuizione è nulla in quanto il suo oggetto non è un credito, bensì una mera aspettativa di credito, essendo la stipulazione anteriore alla “formale liquidazione del sinistro” (p. 3).
L’assunto è errato.
Il credito che nasce da un fatto illecito è in realtà un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo cioè una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione.
In ipotesi, se anche il credito fosse futuro, come statuito da questa Corte, sarebbe di certo cedibile: <> (Cass. 31896/ 2018).
In realtà, il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazione, che non rendono futuro il credito per il fatto che lo seguono temporalmente.
E’ per questa ragione che questa Corte ammette che “l credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. 22726/ 2019; Cass. 11095/ 2019)”.
5.1.- Né può ritenersi nulla la cessione per difetto della bilateralità del contratto. Intanto, come pacifico in atti, la cessione non ha avuto ad oggetto la somma di cui la AC era creditrice in base al contratto di noleggio, ciò che ha fatto pensare al giudice di merito che la società nello stesso tempo sarebbe stata sia creditrice della somma che cessionaria della medesima; la cessione ha avuto ad oggetto un credito diverso da quello nascente dal contratto di noleggio, ossia il credito al risarcimento del danno, sia pure nei limiti dell’ammontare del noleggio.
Non si vede dove stia l’uni-soggettività del rapporto, ed anzi, deve ricordarsi che i rapporti sono due e distinti, quando anche contenuti in un medesimo documento contrattuale: uno è il contratto di noleggio, che fa nascere un credito al corrispettivo, l’altro è il contratto di cessione la cui funzione (e non il cui oggetto) è il pagamento di quel credito, ossia quello derivante dal noleggio, ed è noto che la cessione del credito è un contratto a causa variabile, potendo svolgere funzione di liberalità, di adempimento o di altro genere. Se anche le parti avessero previsto che, a pagamento del corrispettivo di noleggio, il debitore cedeva solo la somma pari al corrispettivo, il contratto sarebbe stato tra due parti, e quello di cessione sarebbe stato comunque diverso da quello di noleggio. Oltre ad aver confuso l’oggetto del contratto con la sua funzione, il giudice di merito ha altresì confuso la bilateralità delle parti con la bilateralità degli interessi dedotti in contratto.
6.- L’accoglimento di questo motivo rende assorbito il secondo motivo del ricorso principale, in quanto subordinato in realtà al mancato accoglimento del primo: la richiesta di condanna del cedente al risarcimento presuppone che la cessione sia rimasta inadempiuta; ma rende assorbito anche il ricorso incidentale, che ha ad oggetto le spese di costituzione in giudizio del cedente, che sono rimesse al giudice del rinvio. Il ricorso va dunque accolto in questi termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti sia il secondo che i motivi di ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 12 febbraio 2021