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Cassazione Civile 8879/2023 – Strada vicinale – Responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune – Presupposti – Adibizione al pubblico transito – Corresponsabilità dei proprietari dei fondi viciniori 

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Ordinanza 8879/2023

Strada vicinale – Responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune – Presupposti – Adibizione al pubblico transito – Corresponsabilità dei proprietari dei fondi viciniori

Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-3-2023, n. 8879   (CED Cassazione 2023)

Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. La sig.ra (OMISSIS) convenne in giudizio nell’anno 2003 il Comune
di Orbetello ed il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali della Marta
(d’ora in poi, Consorzio) chiedendo il riconoscimento della loro
responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ovvero dell’art. 2043 cod.
civ. e conseguentemente il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
per il sinistro occorsole sulla c.d. strada vicinale della Marta, in comune
di Orbetello, allorchè cadeva in un pozzetto a margine della
carreggiata.

2. Esponeva che una sera di settembre tornava in macchina verso
l’agriturismo ove avrebbe dovuto pernottare, dopo aver cenato col
marito in località Fonteblanda del Comune di Orbetello. Dopo aver
imboccato e percorso per alcuni km la strada vicinale della Marta, si
avvedevano di aver oltrepassato il punto in cui avrebbero dovuto
svoltare, il marito cercava di far manovra per invertire la marcia, e, a
causa della strada non illuminata e del manto stradale viscido, la
vettura slittava sul lato sinistro finendo con la ruota posteriore sinistra
in un pozzetto privo di protezione sito al lato della strada. Essendo lo
sportello del marito bloccato, la (OMISSIS) scendeva dalla vettura per
aiutarlo nella manovra di rientro in carreggiata, e precipitava nel
pozzetto lasciato aperto, riportando gravi danni alla persona.

3. Il Tribunale di Grosseto accolse la domanda, ritenendo responsabili i
convenuti ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e condannandoli in solido al
pagamento della somma di € 74.000,00 in favore dell’attrice.

4. Con due distinti atti le parti soccombenti in primo grado proposero
appello avverso la menzionata sentenza, giudizi poi riuniti.

4.1.In appello, il Comune di Orbetello tornava a sostenere il proprio
difetto di legittimazione passiva, allegando che la strada non fosse di
sua proprietà e che esso non fosse gravato di alcun obbligo di vigilanza
e di manutenzione della strada stessa, benchè la stessa fosse inserita
nell’elenco delle strade vicinali; deduceva inoltre che con distinta
sentenza del Giudice di Pace penale passata in giudicato si era esclusa
la responsabilità penale del Sindaco e del Comandante della Polizia
Municipale in relazione alle lesioni riportate dalla (OMISSIS), mentre si era
affermata la penale responsabilità del legale rappresentante del
Consorzio; sosteneva inoltre che non fosse stato adeguatamente preso
in considerazione, da parte del giudicante, il comportamento colposo
della (OMISSIS) e del conducente l’autovettura.

4.2. Il Consorzio, appellante incidentale, censurava invece la pronuncia
di primo grado per non aver ritenuto provato il caso fortuito. Allegava
che l’incidente dovesse ricondursi al difetto strutturale della strada
nonché alla condotta imprudente e negligente della (OMISSIS) e del di lei
marito.

Con ulteriore motivo il Consorzio si doleva della mancata chiamata in
causa dei proprietari dei fondi antistanti la strada, già assoggettata ad
uso pubblico, da ritenersi comunque responsabili, con conseguente
difetto di legittimazione del Consorzio.

5.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 840/2019 pubblicata
l’8 aprile 2019, qui impugnata, ha rigettato entrambi gli atti di appello
confermando la sentenza gravata.

5.1. In particolare, la corte fiorentina ha evidenziato che l’incidente era
avvenuto sulla strada vicinale della Marta, inserita nell’elenco della rete
viaria del Comune di Orbetello e quindi strada vicinale pubblica , ovvero
strada vicinale di proprietà dei frontisti ma sulla quale viene esercitato
il pubblico passaggio, con passaggio esercitato da una collettività di
persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, per
esigenze di carattere generale tra le quali il collegamento alla via
pubblica.

5.2. Ribadiva che incombeva sul Comune l’obbligo di sorveglianza
anche in riferimento alla esecuzione della manutenzione, con l’onere di
sostituirsi ai privati in caso di carenza della stessa.

5.3. Rigettava quindi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del
Comune e, quanto al Consorzio, ribadiva che lo stesso, in quanto
consorzio fra proprietari degli immobili, comproprietari della strada
vicinale, fosse direttamente gravato dall’obbligo di manutenzione.

5.4. Riteneva quindi entrambi i soggetti pubblici responsabili per
custodia ed escludeva motivatamente che la responsabilità degli enti
potesse escludersi in ragione del caso fortuito. Accertava che la (OMISSIS)
era caduta rovinosamente in un pozzetto di scolo delle acque, presente
al margine della carreggiata, sulla banchina, riservata al transito dei
pedoni, pozzetto largo ben un metro per un metro e mezzo, lasciato
completamente scoperto e non segnalato, privo di alcuna forma di
protezione insistente al margine di una strada priva di illuminazione
pubblica. Riteneva quindi che la causa del sinistro fosse da ascrivere
esclusivamente alla anomalia della cosa in custodia, mentre le
condizioni di tempo (l’ora tarda) e di luogo (la mancanza di
illuminazione pubblica, la mancanza di recinzione, la scopertura del
pozzetto, la sua collocazione sul luogo deputato al transito dei pedoni)
escludessero che il comportamento della (OMISSIS), che aveva solo cercato
di accedere alla banchina laterale, destinata al transito dei pedoni, per
aiutare il marito dandogli indicazioni nella manovra, integrasse gli
estremi del fortuito, fungendo da elemento interruttivo della serie
causale.

6. Propone ricorso in Cassazione il Comune di Orbetello supportato da
quattro motivi di impugnazione.

Si costituiscono con proprie difese gli intimati Consorzio Riunito Strade
Vicinali e la sig.ra (OMISSIS).

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Le parti non
hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Comune ricorrente deduce la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 111 comma VI Cost., degli artt. 652 e
654 c.p.p. e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c., per avere la Corte di Appello di Firenze adottato una motivazione
meramente apparente e comunque inconciliabile con i fatti accertati
con sentenza penale n. 102/2005, passata in giudicato, del Giudice di
Pace di Orbetello che aveva escluso ogni responsabilità penale del
Sindaco del Comune di Orbetello, per non aver commesso il fatto, ed
aveva assolto da ogni responsabilità lo stesso Dirigente del servizio di
Polizia Municipale perché il fatto non costituiva reato, mentre aveva
condannato per lesioni personali gravi il Presidente del Consorzio, sig.
Benelli Lorenzo, su querela sporta dalla (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione
del giusto procedimento e dei principi statuiti dall’art. 111, comma VI,
della Costituzione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt.
652 c.p.p. e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma
nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Firenze – disattendendo
gli effetti del giudicato penale di cui alla sentenza n. 102/2005 del
Giudice di Pace di Orbetello – ritenuto di poter confermare la
legittimazione passiva del Comune di Orbetello sulla domanda di
risarcimento danni avanzata dalla (OMISSIS), soltanto in ragione
dell’inserimento della strada sulla quale si era verificato il sinistro
nell’elenco della rete viaria del Comune, e per aver ritenuto che il
passaggio su di essa viene esercitato “juris servitutis pubblicae” da una
collettività di persone, per cui il Comune doveva comunque esercitarne
il controllo funzionale.

3. I due motivi sono collegati e possono essere esaminati
congiuntamente.

Essi sono infondati.

Il contenuto della sentenza penale, con la quale il sindaco del Comune
di Orbetello dovrebbe essere stato prosciolto dall’imputazione per
lesioni colpose, non è riprodotto nel ricorso ma di essa è solo richiamato
l’esito. A prescindere, comunque, dai profili di inammissibilità, il motivo
è infondato in ragione del principio di diritto già affermato da questa
Corte secondo il quale “L’efficacia di giudicato della sentenza penale
irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all’art. 654 c.p.p.,
postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti
tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l’imputato, ma anche il
responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo
penale.“ (Cass. n. 30838 2018; v. anche Cass. n. 20325 del 2006).

Nel caso di specie, la sentenza assolutoria non spiega alcuna efficacia
di giudicato nel distinto giudizio civile risarcitorio sullo stesso episodio,
perché la danneggiata non si era costituita parte civile nel giudizio
penale. Tanto afferma la controricorrente sig. (OMISSIS), né il Comune
afferma il contrario. Quindi, la sentenza penale di assoluzione non fa
stato nei suoi confronti.

4.Con il terzo motivo il Comune ricorrente deduce la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 111 comma VI Cost. e dell’art. 2051
cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5, per avere la
Corte di Appello di Firenze, dopo aver rilevato che detta strada vicinale
era di proprietà e nel possesso dei proprietari frontisti costituiti nel
“Consorzio Riunito della Strada Vicinale della Marta”, che quindi ne
avevano statutariamente assunta la custodia con l’obbligo di curarne
la funzionalità eseguendo tutte le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, poi del tutto illogicamente e contraddittoriamente
condannato il Comune di Orbetello al ristoro dei danni a favore della
(OMISSIS) per un assunto mancato controllo dello stato della strada.

5. Il motivo è infondato.

5.1. In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per
custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà
privata, purchè esse siano inserite – come nella specie – tra le strade
adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della
definizione stessa di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’articolo 2,
comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una
determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o
privata della proprietà. È, pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per
evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree
alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del
Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del
territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle
strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli
utenti della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto
dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade <<vicinali>> sono
assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per
definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà
privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (v. Cass. n.
17350 del 2008; nello stesso senso, v. Cass, n. 14367 del 2018).

5.2. La legittimazione passiva del Comune ben può concorrere con
quella del Consorzio dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul
concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del
bene: v. Cass. n. 3216 del 2017: “In tema di responsabilità da
negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica
Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in
sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche
vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade,
né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni
causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di
questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità
dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per
le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua
manutenzione“.
6.Con il quarto motivo, dedotto in via subordinata rispetto ai primi tre,
il Comune denuncia la violazione dell’art. 111 comma VI Cost. e l’errata
applicazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1
nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello di Firenze affermato la
responsabilità solidale del Comune di Orbetello e del Consorzio Strade
Vicinali della Marta, senza effettuare alcuna ripartizione interna del
grado di responsabilità attribuibile rispettivamente al Consorzio e al
Comune che, proprio in considerazione della assenza di ogni
qualsivoglia segnalazione della criticità della sede stradale da parte del
custode (il Consorzio), non poteva certo essere ritenuto responsabile
al 50% delle gravi lesioni subite dalla (OMISSIS).

7. Il motivo è inammissibile.
Esso introduce una questione nuova, che non risulta sia stata oggetto
del giudizio di merito. Non risulta essere stata dedotta come motivo di
appello la questione di una diversa ripartizione della responsabilità nei
rapporti interni tra i due soggetti concorrentemente ed in solido
individuati come responsabili per custodia. La controricorrente (OMISSIS)
osserva in proposito nel giudizio di appello il Comune non ha censurato
la sentenza di primo grado in ordine al grado di responsabilità dei
convenuti, né il ricorrente individua un motivo di appello con il quale la
questione sia stata sottoposta al giudice di merito.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è
gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese
di giudizio sostenute dalle parti controricorrenti, che liquida in euro
5.800,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese
generali ed accessori, per ciascuna.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27
gennaio 2023