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Cassazione Civile 8906/2022 – Esecuzione forzata – Precetto – Intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – Requisiti formali

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Ordinanza 8906/2022

Esecuzione forzata – Precetto – Intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – Requisiti formali

L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18-3-2022, n. 8906   (CED Cassazione 2022)

Art. 480 cpc (Forma del precetto) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), nonchè (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di Euro 138.615,09, oltre accessori, loro intimato dalla (OMISSIS) S.p.A. (successivamente incorporata nella (OMISSIS) S.C.p.A., a sua volta trasformatasi in (OMISSIS) S.p.A.), sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli.

Ricorre (OMISSIS) S.C.p.A., in rappresentanza della (OMISSIS) S.p.A., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso la (OMISSIS) e i (OMISSIS).

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è stato proposto dal procuratore speciale della (OMISSIS) S.C.p.A., (OMISSIS) (in virtù di procura speciale del notaio Dott. (OMISSIS) del 20 giugno 2017, rep. 46080/14051), quale mandataria e in rappresentanza della (OMISSIS) S.p.A. (in virtù di procura in autentica del notaio Dott. (OMISSIS) del 19 gennaio 2017, rep. 45659/13967).

Le indicate procure sono state prodotte prima dell’adunanza dalla società ricorrente, che ha notificato in data 19 gennaio 2022 il relativo indice alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

La costituzione in giudizio della società ricorrente è dunque regolare.

2. è opportuno dare conto dello svolgimento della vicenda processuale.

2.1 I debitori intimati hanno proposto l’originaria opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto loro intimato sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, sulla base di due diversi ordini di ragioni: a) l’insussistenza del diritto della banca intimante di procedere ad esecuzione forzata (per l’insussistenza della dedotta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, non essendo la stessa stata giudizialmente dichiarata: la questione non è peraltro oggetto del presente ricorso); b) in subordine, la nullità dell’atto di precetto, in quanto privo di una adeguata indicazione delle somme dovute dai debitori, per la mancanza di un conteggio che desse espressamente conto degli acconti da questi versati.

2.2 Nell’atto di precetto, trascritto integralmente nel ricorso, risulta in effetti indicata la somma finale pretesa dalla banca creditrice (“Euro 138.615,09 oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 3,40% dal 3.4.2033 al soddisfo, e pari ad Euro 12,41 giornaliero”), con la precisazione dell’importo imputabile alle “rate scadute e capitale residuo” (Euro 133.211), dell’importo imputabile agli “interessi moratori al 2.4.2013” (Euro 4.754,16), nonchè dell’importo relativo alle spese di precetto (dettagliatamente esposte, per un totale di Euro 649,44): in esso vi è anche l’espressa dichiarazione che l’importo richiesto a titolo di “rate scadute e capitale residuo” è da intendersi “al netto dei versamenti ricevuti alla data odierna”. Manca invece, nell’atto, lo sviluppo del relativo conteggio, con l’indicazione dell’esatto importo e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto.

2.3 Il tribunale ha accolto entrambi i profili dell’opposizione (sebbene il secondo fosse stato espressamente avanzato solo in linea subordinata rispetto al primo).

La sentenza viene impugnata nella presente sede solo in relazione alla decisione sul secondo motivo di opposizione, che la ricorrente qualifica come decisione avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

3. Va in primo luogo verificata l’ammissibilità del ricorso.

Orbene, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione di una decisione in merito ad una opposizione esecutiva, in virtù del rilievo sistematico del cd. principio dell’apparenza, ciò che va considerato è l’interpretazione che dell’atto di opposizione abbia dato il giudice adito (almeno laddove la decisione non sia specificamente impugnata sul punto).

Nella specie, il tribunale ha certamente interpretato il secondo motivo dell’opposizione proposta dagli intimati come una contestazione relativa alla regolarità formale del precetto e, quindi, lo ha interpretato e implicitamente qualificato come una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Di conseguenza, poichè la decisione impugnata nella presente sede è, oggettivamente, una decisione intervenuta su opposizione agli atti esecutivi, essa deve ritenersi per ciò solo correttamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 618 c.p.c. e art. 111 Cost..

In ogni caso, l’interpretazione operata dal tribunale dell’indicato secondo motivo di opposizione, in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve ritenersi conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui “posto che la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe Iman” dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al “quomodo” dell’azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante ad agire “in executivis”, l’opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell’atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 – 01).

4. Sempre in via preliminare, va infine dato atto che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., gli stessi controricorrenti sostengono che il motivo di opposizione in discussione nella presente sede era stato da loro proposto solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo, avente senza dubbio ad oggetto una opposizione all’esecuzione: avendo peraltro il tribunale accolto il primo motivo, la sentenza, dovrebbe ritenersi viziata da extrapetizione, per avere esaminato e deciso anche l’altro motivo.

Assumono che un siffatto vizio sarebbe rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e che, quindi, anche essi controricor-renti sarebbero legittimati ad eccepirlo.

Orbene, benchè debba darsi atto che effettivamente il secondo motivo dell’opposizione era stato proposto solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo (si vedano le stesse conclusioni dell’atto di opposizione, trascritte nella sentenza impugnata), il relativo vizio della decisione del tribunale non è in realtà affatto rilevabile di ufficio, in mancanza di una specifica impugnazione delle parti sul punto.

Di conseguenza, il ricorso della società intimante, relativo a tale motivo di opposizione, deve essere esaminato nel merito.

5. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”

I ricorrenti sostengono che l’opposizione avanzata dai debitori ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sarebbe tardiva, in quanto proposta il 12 giugno 2013, a fronte di atto di precetto notificato in data 10 maggio (per (OMISSIS)), 17 maggio (per (OMISSIS)) e 21 maggio 2013 (per (OMISSIS)).

Il motivo è fondato.

La notificazione dell’atto di precetto risulta avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non a mezzo del servizio postale.

Ciò risulta dall’attestazione mediante timbro a stampa sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, che costituisce la relazione di notificazione e che, come tale, fa piena prova fino a querela di falso; tale attestazione è da ritenersi, come è ovvio, prevalente sulla bozza di testo della relazione stessa predisposta dall’inti-mante in calce al precetto.

La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (a differenza di quella effettuata a mezzo del servizio postale) si perfeziona nella data in cui viene di fatto ricevuta dal destinatario la raccomandata dell’avviso con il quale gli viene comunicato che l’atto da notificare è stato depositato presso la casa comunale (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19772 del 02/10/2015, Rv. 637033 – 01: “la notifica ex art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta: cfr. Corte Cost. n. 3 del 2010”; Sez. 2, Sentenza n. 6089 del 04/03/2020, Rv. 657125 – 01: “le notifiche “ex” art. 140 c.p.c., presentano un regime che si discosta da quello di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale; tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa”). Tale ricezione, nella specie, è avvenuta il 17 maggio 2013 per (OMISSIS), il 10 maggio 2013 per (OMISSIS) e il 21 maggio 2013 per (OMISSIS).

Non sono fondate, di conseguenza, le argomentazioni con le quali la ricorrente sostiene che la notifica del precetto si sarebbe perfezionata per tutti e tre gli intimati il 10 maggio 2013, cioè il decimo giorno successivo alla spedizione di tutti gli avvisi (avvenuta in data 30 aprile 2013).

I controricorrenti sostengono, peraltro, che l’atto di opposizione sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 10 giugno 2013, quindi nei 20 giorni dall’ultima notificazione (quella alla (OMISSIS), perfezionatasi in data 21 maggio 2013).

In realtà, se la data di trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario fosse effettivamente quella del 10 giugno 2013, potrebbe essere ritenuta ammissibile la sola opposizione della (OMISSIS), mentre sarebbero comunque inammissibili quelle dei (OMISSIS), trattandosi di rapporti obbligatori distinti.

Peraltro, neanche dall’atto di citazione prodotto dai controricorrenti può evincersi con certezza la data di trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario, in quanto tale documento reca esclusivamente un timbro con una data sulla prima pagina che, oltre a non essere in alcun modo sottoscritto dall’ufficiale giudiziario, non attesta comunque che si tratti della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario stesso.

La Corte, valutando il documento in questione, reputa quindi che non sia stata sufficientemente dimostrata dai controricorrenti la dedotta data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica dell’opposizione.

Dunque, anche l’opposizione della (OMISSIS) va ritenuta tardiva. A solo scopo di completezza espositiva, si osserva che l’opposizione stessa sarebbe da ritenersi comunque infondata, come meglio si dirà in relazione al secondo motivo del ricorso, che risulterebbe in effetti anch’esso fondato.

6. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Secondo la società ricorrente, poichè l’atto di precetto opposto (integralmente trascritto nel ricorso, come già sottolineato) contiene una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui era stato intimato il pagamento, calcolati anche tenendo conto dei parziali adempimenti dei debitori fino a quel momento, non sarebbe affatto necessaria, ai fini della sua regolarità formale, l’indicazione dell’esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla determinazione di quella cifra.

La decisione impugnata – che ha ritenuto il contrario – non è in effetti conforme all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480 c.p.c., comma 1 – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01).

7. In definitiva, la decisione impugnata in questa sede va cassata senza rinvio (anche con riguardo alla posizione della (OMISSIS)), ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, sulla base del rilievo per cui l’opposizione agli atti esecutivi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non poteva essere proposta, in quanto avanzata tardivamente, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

8. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (in relazione alla sola opposizione agli atti esecutivi), in quanto la domanda non poteva essere proposta.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta;

condanna i controricorrenti a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.100,00, per il giudizio di primo grado, nonchè in complessivi Euro 7.300,00 per il giudizio di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° febbraio 2022.