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Cassazione Civile 9002/2022 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Diritto dell’ente previdenziale a surrogarsi

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Sentenza 9002/2022

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Diritto dell’ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile – Concorso di colpa del danneggiato

Il diritto dell’ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest’ultimo, da un lato, e dell’ammontare dell’indennità erogata dal primo, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell’evento, l’importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall’indennità corrisposta dall’ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l’ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.

Diritto di surroga dell’inps verso il terzo responsabile

Il diritto di surrogazione fatto valere dall’Inps, nei confronti del terzo responsabile dell’illecito, per il recupero dell’indennizzo erogato in favore della vittima, va rapportato a quanto spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, per la cui liquidazione non può farsi applicazione dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (che, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno ai sensi dell’art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento – in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-3-2022, n. 9002   (CED Cassazione 2022)

Art. 1227 cc (Concorso del fatto colposo del creditore) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’incidente verificatosi in data (OMISSIS), alle ore 6.45 circa, in (OMISSIS), all’altezza del Km (OMISSIS) della strada provinciale (OMISSIS), nel quale venivano in collisione l’autoveicolo (Citroen AX targato (OMISSIS)) condotto dalla sig.ra (OMISSIS), assicurato dalla (OMISSIS), e l’autovettura Audi A4 condotta dalla sig.ra (OMISSIS), di proprietà del sig. (OMISSIS) e assicurato con la medesima compagnia assicuratrice.

Con sentenza n. 617/2015, il Tribunale di Ragusa riconosceva una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro della sig.ra (OMISSIS) (per la misura del 75%) e della sig.ra (OMISSIS) (per la misura del 25%); condannava la sig.ra (OMISSIS), il sig. (OMISSIS) e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella somma di Euro 187.499,55; accertava, infine, la surroga dell’I.N.P.S. nei diritti dell’attrice e, per l’effetto, condannava i convenuti tutti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Istituto della somma di Euro 51.721,20 (corrisposto all’attrice a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica).

Per quanto qui interessa, l’I.N.P.S. impugnava la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi di appello. Con il primo motivo di appello, deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, riconoscendo il diritto di surroga dell’ente previdenziale, quantificava il danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa applicando il coefficiente di capitalizzazione della rendita previsto dal r.d. 1403 del 1922, in violazione di quanto previsto dal principio dell’integrale ristoro del danno. Con il secondo motivo censurava la sentenza del giudice per aver applicato, al caso di specie, i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Con il terzo motivo di gravarne, lamentava il mancato riconoscimento, in suo favore, di una somma a titolo di danno biologico. Infine, con il quarto motivo censurava l’applicazione del concorso di colpa della vittima nel calcolo dell’importo della somma oggetto di surroga.

Con sentenza n. 2691/2018, la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’I.N.P.S., condannava in solido la compagnia assicuratrice, (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in favore dell’Istituto della ulteriore somma pari ad Euro 12.930,00. In definitiva, per ovviare all’inconveniente della vetustà dei coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403 del 1922, la Corte di merito faceva applicazione del correttivo di non applicare la decurtazione del 20% pari allo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, a differenza di quanto invece effettuato dal giudice di prime cure, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Inoltre, ha ritenuto che la liquidazione dovesse essere calcolata in base all’indennizzo cui la vittima ha diritto quale lucro cessante per inabilità lavorativa, senza inclusione di altre voci, calcolandolo in proporzione del grado di colpa della vittima, trattandosi di surroga nella posizione della vittima non ritenuta esente da un grado di colpa nella causazione dell’incidente occorso.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania ha proposto ricorso per Cassazione l’I.N.P.S., con atto notificato a (OMISSIS) S.p.A. in data 18 giugno 2019, articolato su due motivi. (OMISSIS) ha notificato controricorso illustrato da memoria. IL PM ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

La controversia è stata discussa all’udienza pubblica del 1/12/2021 del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito con legge n. 176 del 2020. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La resistente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’INPS ricorrente denuncia la violazione della legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 14, del decreto ministeriale 20 marzo 1987 e degli artt. 1223 e 1916 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto i giudici di appello, nella liquidazione del lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, avrebbero erroneamente utilizzato le tabelle del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, ritenendo sufficiente, ai fini dell’adeguamento del risarcimento all’attualità, eliminare lo scarto applicato tra la vita fisica e quella lavorativa; con il secondo motivo l’INPS lamenta la violazione della legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 14 e degli artt. 1223 e 1916 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte territoriale, nel tenere conto del concorso di colpa della sig.ra (OMISSIS), avrebbe applicato per due volte la percentuale del 25% non solo sull’importo complessivo del danno, ma anche sulle somme spettanti all’istituto a titolo di surroga.

2. Con il primo motivo l’INPS, in merito, lamenta la violazione da parte dei giudici di merito dei criteri e delle tabelle di cui alla legge n. 22 del 1984, art. 14, nella determinazione del valore capitale della prestazione erogata alla infortunata. Ciò discenderebbe dalla circostanza che nel procedere alla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica sia stata fatta applicazione dei criteri dettati per la determinazione delle prestazioni assistenziali.

2.1. La compagnia assicuratrice resistente ha infondatamente eccepito l’inammissibilità del ricorso “mancando traccia delle violazioni affermate” quando, in realtà, nell’esposizione dei motivi risultano ben esposti i principi di diritto che si assumono violati in relazione al caso concreto.

2.2. Ciò posto il motivo è fondato in quanto si pone in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, quale espresso da questa Corte (Cass. sez. III 28 aprile 2017 n. 10499; Cass. civ. III 10 aprile 2015 n. 20615) circa l’inutilizzabilità dei coefficienti di cui al r.d. 1403 del 1922, ai fini della determinazione del risarcimento a titolo di responsabilità civile.

2.3. La Corte di merito, per ovviare all’inconveniente della vetustà dei coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403 del 1922, si è determinata a non applicare la decurtazione del 20% pari allo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, a differenza di quanto invece effettuato dal giudice di prime cure, in materia di liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, richiamando principi giurisprudenziali oramai superati dai più recenti orientamenti espressi in materia, che si sono affrancati dal riferimento ai due vetusti fattori di cui al r.d. 1403 del 1922.

2.4. Invero, come peraltro riportato nel ricorso, il giudice di prime cure ha confermato la correttezza del calcolo effettuato dall’INPS in merito alle somme erogate alla danneggiata evidenziando che “L’Istituto ha quantificato analiticamente le spese sostenute e da sostenere per l’erogazione dell’assegno ordinario in Euro 133.263,26 sulla base del rateo mensile della prestazione (Euro 458,20) del corrispondente coefficiente (20,0851) individuato in forza della tabella n. 3 del decreto ministeriale 20 marzo 1987, e dell’età dell’assicurata al momento della liquidazione dell’assegno. Tale calcolo corrisponde ai criteri enunciati della legge n. 22 del 1984, citato art. 14, comma 2” (pag. 15 della sentenza di primo grado).

2.5. Il Giudice dell’appello ha quindi determinato il lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica moltiplicando il reddito annuo accertato per il coefficiente relativo all’età desunto dal Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, pari ad Euro 86.202,00 (cfr. p. 14 della sentenza di primo grado e p. 4 della sentenza impugnata).

2.6. La interpretazione seguita dalla Corte di merito per il caso in cui il giudice utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro è nel senso che: “In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa”. (Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, n. 11209).

2.7. L’importo liquidato, pertanto, corrisponde a quello indicato dal giudice di prima istanza, tuttavia depurato della decurtazione del 20% prevista nel citato decreto in quanto non più valida per i tempi attuali.

2.8. Il criterio adottato è tuttavia errato.

2.9. In recenti orientamenti giurisprudenziali si specifica che “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020), nonchè che ” Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell’invalidità causata dall’illecito; se l’ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall’Istat e relativo al tempo del sinistro” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020).

2.10. Tale approdo costituisce l’evoluzione naturale di quanto già statuito da questa Corte con la sentenza n. 20615/2015, secondo cui, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purchè aggiornati e scientificamente corretti” che ha condotto al ripudio di criteri che non si giustificano più nè dal punto di vista biologico, relativamente alla durata della vita media, nè dal punto di vista economico, con riguardo al tasso di svalutazione ivi indicato per le somme future capitalizzate.

2.11. L’evoluzione de qua si pone nel solco dei generali rilievi, pur presenti nella motivazione, ma non altrettanto ben applicati, secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403 del 1922, dal momento che questi ultimi, a causa dell’aumento della durata media della vita, e della diminuzione dei saggi d’interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno.

2.12. Sicchè, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto “per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”, alla stregua di parametri che considerino “da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cass. 25 giugno 2019 n. 16913).

3. Quanto al secondo motivo, relativo alla decurtazione dell’importo spettante, operata in base al grado della colpa della vittima accertata nel corso del giudizio, va altrettanto affermata la sua fondatezza, poichè l’importo come sopra erroneamente calcolato dai giudici di merito ha subito una ulteriore riduzione, rispetto a quanto effettivamente versato dall’istituto alla vittima, in ragione del grado di colpa della vittima nella determinazione dell’occorso che l’ha condotta a subire un invalidità del 100%. Tale decurtazione corrisponde alla misura del 25%. Di tal guisa, la Corte di merito ha riconosciuto all’Istituto solo una ulteriore somma pari a Euro 12.930,30 rispetto a quanto già liquidato dal giudice di prime cure, corrispondente alla quota del 20% erroneamente decurtata dal giudice di primo grado nel calcolare la misura della indennità ricorrendo ai parametri di calcolo di cui al r.d. 1403 del 1922, cui la Corte di merito – come si è sopra visto – ha ovviato in maniera del tutto insufficiente e in contrasto con le norme in tema di surroga dell’Istituto nei diritti dell’assicurato contro i terzi sopra richiamate.

3.1. Va peraltro sottolineato che la Corte di merito, nel considerare la necessità di operare la decurtazione del 25% in proporzione alla misura della colpa accertata in capo al proprio assistito, ha commesso un ulteriore errore a scapito del diritto di surroga spettante all’Istituto previdenziale pubblico qui ricorrente, stante la natura previdenziale e non risarcitoria dell’indennizzo versato alla vittima del sinistro.

3.2. Al proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 giugno 2021, n. 17966, ha ribadito che l’istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. Per quanto qui interessa, secondo tale precedente, il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare nè in danno del debitore nè a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito.

3.3. In tal guisa la Corte di cassazione si è posta in consapevole discontinuità rispetto a Cass. 28 marzo 2003, n. 4688 (rv. 561545), secondo cui il diritto dell’I.N.P.S. di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma della legge n. 222 del 1984, art. 14, comma 2, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

3.4. Si tratta, peraltro, di un’impostazione coerente con il consolidato e condivisibile principio già affermato da questa Corte per cui, nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale quale l’INPS e il terzo responsabile dell’illecito, l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (fra le tante: Cass. n. 10834 del 2007; Cass. n. 12686 del 1999).

3.5. Impostazione, quest’ultima, ribadita più di recente nella pronuncia di Cass. 25 gennaio 2018 n. 1834, che ha espresso il seguente principio di diritto che si intende confermare: “il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero l’assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato”.

3.6. Come rilevato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn. 12564, 12565, 12566, 12567/2018, relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, “il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito”. E tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga. Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.

3.7. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione.

3.8. Ulteriore addentellato normativo si rinviene nell’art. 1205 c.c., che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore. In sostanza, le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato. Diversamente argomentando, la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di I.N.P.S. quale ente erogante.

3.9. Questa Corte intende dare continuità ai principi evincibili da decisioni, anche risalenti, che rappresentano il presupposto delle affermazioni poste a fondamento delle pronunce da ultimo adottate dalle citate SU della Corte.

3.10. Costituisce principio consolidato e condivisibile quello secondo cui “il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: “tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell’assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all’assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell’ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno” (Cass. Sez. 3 n. 2595 del 1979 Rv. 398929, conformi Sez. 3 n. 9742 del 07 ottobre 1997 Rv. 508599; Cass. Sez. 3 n. 293 del 1973 Rv. 362174; Cass. n. 2341 del 1977 Rv. 386054; per un’applicazione del principio in tema di assicurazione contro il furto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 06 agosto 1968, Rv. 335486; sul caso del recupero della cosa sottratta da parte dell’assicurato, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 03 luglio 1979, Rv. 400203; in tema di assicurazione per incendio, sul caso della responsabilità del 10 conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata derivante da incendio; Cass. Sez. 3, sentenza n. 20357 del 21 ottobre 2005, Rv. 584515).

4. In sintesi, la Corte di merito è incorsa nel duplice errore di riconoscere il diritto di surroga vantato dall’ente previdenziale per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto sia calcolata sulla scorta di uno strumento normativo differente rispetto a quello previsto dalla disciplina di settore (cfr. primo motivo), sia decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa (cfr. secondo motivo).

5. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione a entrambi i motivi; per l’effetto, la Corte cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il l dicembre 2021, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.