Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 9087/2023 – Momento perfezionativo del deposito telematico di atti processuali – Individuazione – Ricevuta di avvenuta consegna – Consegna entro la fine del giorno di scadenza

Richiedi un preventivo

Sentenza 9087/2023

Momento perfezionativo del deposito telematico di atti processuali – Individuazione – Ricevuta di avvenuta consegna – Consegna entro la fine del giorno di scadenza

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 31.3.2023, n. 9087   (CED Cassazione 2023)

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha
dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso il provvedimento di
diniego, reso dalla competente Commissione territoriale. La Corte d’appello
ha confermato la sentenza impugnata osservando che il provvedimento
della Commissione territoriale è stato a lui notificato in data 27.1.2016 ed
egli ha depositato il ricorso introduttivo telematicamente in data 27.2.2016
(h 8:24), restando privo di dimostrazione documentale l’asserzione di aver
depositato il ricorso il 26.2.2016.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il
richiedente asilo affidandosi a tre motivi.

3. L’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza per partecipare alla
eventuale discussione orale non essendosi costituita nei termini.

4. La causa, inizialmente fissata all’udienza camerale del 7.6.2022, è stata
rinviata alla pubblica udienza del 7.3.2023, previa acquisizione di relazione
di approfondimento da parte dell’Ufficio del Massimario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con tutti i motivi del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 51, n. 2 del d.l. n. 90 del 2014 (convertito dalla
legge n. 114 del 2014) in relazione all’art. 155, quarto e quinto comma,
c.p.c., 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché omesso esame di
fatti decisivi; si deduce di aver effettuato un primo deposito telematico del
ricorso in data 26.2.2016, consistente in una prima pec pervenuta il
26.2.2016 (h 20:10:08) con oggetto “accettazione:deposito”, una seconda
pec pervenuta il 26.2.2016 (h 20:10:26) con oggetto “consegna:deposito”,
una terza e quarta pec pervenute il 27.2.2016 (rispettivamente alle h 8:24
e alle h 8:26) avente ad oggetto “consegna:deposito” e “esito controlli
automatici: deposito”, nonché una quinta pec pervenuta il 29.2.2016 con
oggetto “esito controlli automatici: deposito”. Si lamenta, inoltre, che
l’errore del giudicante è stato quello di effettuare l’iscrizione a ruolo il lunedì
29.2.2016, anziché in data 26.2.2016 e si richiama il criterio dettato
dall’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012 in base al quale il deposito
telematico si perfeziona, salvo buon fine dell’esito dei controlli automatici
della Cancelleria, con la ricezione della seconda pec di “avvenuta
consegna”, non potendo imputarsi alla parte l’eventuale ritardo del sistema
informatico nell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna.

2. Il ricorso non è fondato.

3. L’art. 19 del D.Igs. 150/2011, ratione temporis vigente, prevede che il
ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte della Commissione è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
e il rito segue le regole del rito sommario di cognizione, secondo quanto
dispone l’art 702 bis c.p.c. Pertanto la data di deposito del ricorso
determina la tempestività o meno della opposizione.

4. Nel caso del deposito cartaceo, poiché il cancelliere appone(va) un
timbro e una firma al momento in cui il procuratore consegna(va) l’atto, la
verifica è(era) semplice, mentre nel caso del deposito telematico il deposito
dell’atto segue una procedura più complessa. Nell’ambito del processo
civile telematico, quando si esegue il deposito telematico di un atto, la
parte depositante riceve quattro messaggi PEC: la ricevuta di
“accettazione” (RdA) che viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla
parte depositante a fronte dell’invio della busta telematica contenente
l’atto da depositare; la ricevuta di “avvenuta consegna” (RdAC) che viene
rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica
è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia; il messaggio di
“esito dei controlli automatici” svolti sul messaggio e sulla busta telematica
dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; il messaggio
di “esito dei controlli manuali” a seguito dell’intervento della cancelleria di
destinazione quando viene accettata la busta telematica.

5. Come già affermato da questa Corte, il deposito telematico degli atti
processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la
ricevuta di “avvenuta consegna”, da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16 bis,
comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 conv., con modif., in l. n. 221 del 2012,
inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge n. 228 del 2012 e
modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014,
conv., con modif., in legge n. 114 del 2014 (art. 16 bis applicabile ratione
temporis, posto che, successivamente, l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n.
149 del 2022 ne ha disposto l’abrogazione), il quale ha anche aggiunto
che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5,
c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di
“avvenuta consegna” viene generata entro la fine del giorno di scadenza,
così superando quanto previsto dall’art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del
2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo
le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo (Cass. 17328/2019; Cass. 28982/2019; Cass.
6743/2021).

6. La Corte Costituzionale, inoltre, esaminando il confinante ambito delle
notifiche telematiche (art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con
modif. in legge n. 221 del 2012), ha colto l’occasione per rilevare la
coerenza con il diritto di difesa, di rilievo costituzionale, della disciplina
dettata per il deposito telematico (art. 16-bis, comma 7, citato), essendo
prevista la scadenza (ossia fino alle ore 24:00, a differenza di ciò che era
previsto per la notifica telematica) dell’ultimo giorno utile al fine di
individuare il momento di perfezionamento dell’adempimento (sentenza n.
75 del 2019).

7. In caso di deposito telematico, dunque, ai fini della verifica della
tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16-bis,
comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del
2012 (Cass. 4787/2018, in tema di opposizione allo stato passivo) e il
deposito è considerato tempestivo ove la suddetta ricevuta pervenga entro
le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile.

8. Nel caso di specie è pacifico che la Commissione territoriale per il
riconoscimento della Protezione internazionale ha notificato all’interessato
il provvedimento di rigetto (delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria) in data
27.1.2016; conseguentemente, il termine per impugnare il suddetto
provvedimento scadeva il 26.2.2016 (alle ore 24:00).

9. La Corte territoriale, confermando la pronuncia del giudice di primo
grado, ha rilevato che “Restano mere allegazioni prive di qualsivoglia
sostegno probatorio le deduzioni svolte dall’appellante circa l’effettuazione
del deposito telematico del ricorso introduttivo che si sostiene essere
avvenuta in data 26.2.2019 [rectius 2016], non avendo l’appellante
prodotto in questo grado di giudizio alcuna documentazione comprovante
quanto affermato”.

10. La suddetta statuizione non risulta censurata dal ricorrente il quale non
ha dedotto, né provato, di aver sottoposto alla Corte territoriale idonea
documentazione a supporto dell’unico motivo di appello formulato avverso
la decisione di primo grado e volto a dimostrare l’avvenuto deposito
telematico tempestivo (ossia entro le ore 24:00 del 26.2.2016)
dell’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale.

11. Il ricorrente si è limitato a dedurre (senza precisare i tempi e i modi di
deposito avanti al giudice di appello) la ricezione di cinque pec da parte del
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia
depositando documentazione priva del necessario crisma di autenticità:
invero, pur tralasciando la peculiare circostanza che le ricevute generate
dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia
vengono indicate complessivamente in numero di cinque (e non di quattro,
come usualmente avviene in base al predisposto istituzionale sistema
informatico), la disamina del fascicolo del grado di appello dimostra che
sono presenti delle attestazioni di ricevute pec non correttamente
autenticate (posto che la dichiarazione di autentica, apposta dall’avvocato,
è incompleta ossia priva dell’indicazione dell’oggetto che si vuole
autenticare); inoltre, detta autenticazione “monca” reca una data non
coincidente con il momento del deposito dell’atto di citazione in appello
(che riporta la data del 25.10.2018) bensì una data (20.2.2020) addirittura
successiva alla stessa sentenza di appello. Di conseguenza, la
documentazione prodotta consiste in fogli (che descrivono la ricezione di
diverse ricevute da parte del gestore di posta elettronica e riportano la
stampa della “schermata” eseguita dal ricorrente) privi sia di qualsiasi
autenticazione rispetto ai certificati originali sia della certificazione della
Cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso (cfr. sul punto,
Cass. n. 26405/2022).

12. La novità della deduzione relativa alla sussistenza di cinque pec
generate dal gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della
giustizia nonché la carenza di idonea certificazione attestante le modalità
di deposito del ricorso in primo grado non consentono di accogliere il
ricorso. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

13. Si dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio
2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di
cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.