Ordinanza 9106/2021
Merchandising – Interposizione di manodopera
Atteso che il “merchandising” è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia”), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale, il divieto di interposizione di manodopera di cui all’art. 1 della l. n.1369 del 1960 non può mai dirsi violato quando la prestazione del lavoratore addetto (nel caso di specie, “merchandiser”) si svolga in regime di lavoro autonomo; nel contratto di “merchandising”, inoltre, non è configurabile la fattispecie interpositoria vietata quando il centro commerciale presso il quale l’attività viene svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali tra l’agenzia e l’impresa fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l’attività di promozione si svolga all’interno della propria struttura di distribuzione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 01-04-2021, n. 9106 (CED Cassazione 2021)