Sentenza n. 92/2018
Associazioni non riconosciute – Gruppo parlamentare – Prosecuzione di quello della precedente legislatura – Responsabilità
A norma dei regolamenti parlamentari, il gruppo parlamentare è costituito all’inizio di ogni legislatura e non può, quindi, ritenersi continuazione o prosecuzione di un gruppo della precedente legislatura, con la cui fine si verifica la sua estinzione, sicché va escluso ogni fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto venuto ad esistenza successivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva escluso la responsabilità di un gruppo parlamentare per le obbligazioni, quale datore di lavoro, nei confronti di una lavoratrice subordinata assunta da un precedente gruppo).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 4 gennaio 2018, n. 92 (CED Cassazione 2018)
Art. 36 cc (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)
FATTI DI CAUSA
- Con ricorso depositato in data 9 aprile 2009 il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) – Senato della Repubblica, costituito nella XV legislatura (iniziata il 28 aprile 2006 e terminata il 28 aprile 2008), proponeva appello avverso la sentenza emessa dal locale tribunale con cui, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con (OMISSIS) dal luglio 1994 al luglio 2005, era stato condannato al pagamento della somma di Euro 289.468,78 per competenze retributive, con declaratoria altresì di illegittimità del licenziamento intimato il 29 luglio 2005 e pronunce conseguenziali.
Instaurato il contraddittorio e proposto anche appello incidentale dalla (OMISSIS), all’esito la Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’11 aprile 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande della lavoratrice accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare convenuto.
La Corte territoriale ha innanzitutto richiamato un precedente di questa S.C. (sent. n. 11207 del 2009) secondo cui “il gruppo parlamentare si costituisce (id est viene a giuridica esistenza) all’inizio di ogni legislatura… e il gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura scioltosi con essa”.
“In ogni caso – secondo la Corte di Appello – anche sotto il profilo civilistico, appare determinante il riferimento all’articolo 27 c.c., comma 2, …, in base al quale le associazioni non riconosciute si estinguono automaticamente quando tutti gli associati vengono a mancare e non vi è dubbio che gli associati del gruppo parlamentare sono i parlamentari che al gruppo aderiscono, che, alla fine di ogni legislatura, perdendo la qualità di parlamentare, vengono a mancare come associati al gruppo”.
- Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) con sei motivi. Resiste con controricorso il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) – Senato della Repubblica della XV legislatura in liquidazione, depositando memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 74 Cost. e del Regio Decreto n. 262 del 1942, articolo 15” per essere incorsa la sentenza impugnata nell’errore di diritto di aver desunto dalla lettura dei Regolamenti parlamentari il primo argomento a sostegno della diversa soggettività dei gruppi succedutisi in diverse legislature e del Gruppo di (OMISSIS) resistente nella fattispecie.
Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 27, 30, 36 e 38 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c.”, rilevando che il verificarsi di una causa di estinzione non comporta l’automatica estinzione dell’associazione ma colloca solo la medesima in stato di liquidazione; la Corte territoriale avrebbe altresì errato nell’affermare che, allo scadere della legislatura, la perdita della qualità di parlamentare, da parte di tutti i senatori iscritti al gruppo – associazione integri la causa estintiva prevista dall’articolo 27 c.c., comma 2.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge dalle quali emergerebbe che il codice fiscale è “univoco elemento identificativo del soggetto giuridico, essendo in esso codificati tutti i dati distintivi propri del soggetto medesimo ed è inoltre anche rappresentativo dell’esistenza di rapporti in corso con la P.A., per cui la sentenza gravata avrebbe errato ad affermare l’inidoneità del codice fiscale ad identificare il Gruppo resistente; parimenti la corte di appello avrebbe errato a ritenere prive di rilevanza le risultanze dei libri paga e matricola riconducibili alle confessioni stragiudiziali.
- I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto, sotto vari profili, sostengono la tesi – come sintetizzata dalla stessa parte ricorrente della “unicità e identità della soggettività giuridica del Gruppo resistente attraverso le successive legislature”, non possono trovare accoglimento.
Le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 27683 del 2008) hanno rilevato, in sede di riparto di giurisdizione, che, nel nostro ordinamento, i gruppi parlamentari, espressamente previsti dalla Costituzione (articolo 72, comma 3), sono disciplinati dai regolamenti parlamentari, distinguendosi “due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l’altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati, con conseguente esclusione del divieto di interferenza da altri poteri, e in particolare dall’autorità giudiziaria”; se ne è tratta la conseguenza che “non può estendersi alle controversie dei dipendenti dei gruppi parlamentari la “giurisdizione domestica” prevista per i dipendenti della Camera in quanto, riguardo ai gruppi parlamentari ed alle relative controversie, non esiste nell’ordinamento una norma avente fondamento costituzionale sia pure indiretto (scilicet in forza di regolamento parlamentare) che autorizzi la deroga al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni” (v. conf. Cass. SS.UU. n. 3335 del 2004).
L’orientamento che, negando l’autodichia, disconosce ogni pretesa di giurisdizione domestica e restituisce al giudice ordinario le controversie dei gruppi parlamentari con i loro dipendenti, è stato ancora di recente ribadito anche in relazione ai dipendenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica (il cui regolamento contiene, sul punto, disposizioni analoghe a quelle presenti nel regolamento della Camera dei deputati) da Cass. SS.UU. n. 27396 del 2014, che ha statuito come la controversia spetti “alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice comune dei diritti che nascono dal rapporto di lavoro, giacchè nei confronti dei loro dipendenti i gruppi parlamentari si configurano, non come organi dell’istituzione parlamentare, ma come associazioni non riconosciute, e quindi come soggetti privati”.
Nell’ambito della medesima controversia che ha dato origine all’affermazione della giurisdizione ordinaria con Cass. SS.UU. n. 27683/08 cit., proseguita innanzi alla sezione semplice, questa Corte, con sentenza n. 11207 del 2009, disputandosi della legittimazione passiva di un gruppo parlamentare convenuto in giudizio “senza tenere conto che nel periodo di tempo in contestazione erano esistiti diversi gruppi parlamentari nel senso di diversi soggetti giuridici (associazioni non riconosciute)”, ha affermato il principio a mente del quale, a norma dei regolamenti parlamentari, “il gruppo parlamentare si costituisce (id est “viene a giuridica esistenza”) all’inizio di ogni legislatura e il gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura scioltosi con essa”.
Il principio è stato ulteriormente confermato da Cass. n. 12817 del 2014 che ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio nella medesima vicenda giudiziaria; la pronuncia di merito aveva errato nel ritenere una sostanziale continuità giuridica tra i vari gruppi parlamentari – sicchè il successivo aveva risposto delle obbligazioni sorte con il precedente – ponendo a carico dell’ultimo gruppo parlamentare – e quindi del suo presidente – le obbligazioni assunte da soggetti diversi da quello evocato in giudizio e in tempi in cui, addirittura, il gruppo parlamentare non esisteva.
In tal modo era stato disatteso il principio di diritto su richiamato, secondo cui ciascun gruppo parlamentare non può ritenersi prosecuzione o continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura e, in linea più generale, si era trascurato di considerare che si è in presenza di soggetti giuridici diversi, sicchè l’estinzione di uno di essi (ovvero di un gruppo parlamentare) non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto, venuto a giuridica esistenza successivamente; pertanto – conclude il precedente citato – la diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono che il gruppo parlamentare da ultimo convenuto possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto.
La sentenza qui impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati in quanto è pacifico che il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) Senato della Repubblica, originariamente convenuto, si è costituito nella XV legislatura iniziata il 28 aprile 2006 e cessata il 28 aprile 2008, sicchè risulta infondata la domanda avanzata dalla lavoratrice in relazione ad un rapporto di lavoro per un periodo antecedente, non potendosi estendere la responsabilità del gruppo parlamentare da ultimo costituito ad obbligazioni sorte in capo a soggetti distinti ed autonomi e, specularmente, non sussistendo alcuna obbligazione dell’associazione relativamente a periodi diversi (ovvero a periodi in cui la stessa non esisteva).
Orbene, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (articolo 374 c.p.c.) e 2009 (articolo 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011).
Invero il rafforzamento della funzione nomofilattica, attuato con strumenti processuali diretti a consolidare la “uniforme interpretazione della legge”, rappresenta, sul piano dei principi costituzionali, da una parte una più piena realizzazione del principio di eguaglianza (articolo 3 Cost., comma 1) e d’altra parte indirettamente favorisce anche la ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost., comma 2), perchè è proprio la certezza del diritto e l’affidamento sulla tendenziale stabilità dei principi di diritto a rappresentare un forte argine deflativo del contenzioso (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014; Cass. n. 17010 del 2014). In sintesi, il principio costituzionale per il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge – e non ai precedenti – è necessariamente bilanciato dal principio di eguaglianza, che vuole tutti uguali davanti alla legge, coniugato con il principio della “unità del diritto oggettivo nazionale” (articolo 65 Ord. Giud.).
Avendo la Corte territoriale deciso la controversia al suo esame applicando un principio già espresso dai giudici di legittimità, la sentenza d’appello non è meritevole di censura, nè gli argomenti diffusamente proposti da parte ricorrente con i primi tre motivi di ricorso inducono questo Collegio a mutare il precedente orientamento, atteso che si fondano tutti sull’assunto della “unicità e identità della soggettività giuridica del Gruppo resistente attraverso le successive legislature” errato secondo la giurisprudenza di legittimità, nè risulta adeguatamente prospettata in causa una qualche fattispecie negoziale tale da poter determinare l’assunzione, da parte del Gruppo parlamentare convenuto, della responsabilità per le obbligazioni che fossero state contratte dai gruppi parlamentari costituiti nelle precedenti legislature.
- Con il quarto motivo del ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento d’appello in quanto, essendosi il Gruppo parlamentare convenuto estinto al termine della XV legislatura, cessata il 28 aprile 2008, conseguentemente “il ricorso in appello, depositato il 9 aprile 2009, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (articolo100 c.p.c.), di legitimatio ad causam attiva e passiva (articolo81 c.p.c.) nonchè per difetto di capacità processuale (articolo 75 c.p.c. 3 e articolo 36 c.c., comma 2), trattandosi all’evidenza dei presupposti della domanda, la cui carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere la sentenza gravata “attribuito ad un ente postulato come automaticamente estinto e quindi privo di soggettività, sia l’interesse ad agire, sia la legittimazione ad causam, sia la capacità processuale che viceversa dovevano radicalmente escludersi ed essere dichiarate d’ufficio, con pronuncia di inammissibilità del ricorso in appello”.
Con il sesto mezzo si lamenta contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che la Corte territoriale, “affermata la tesi dell’automatica estinzione di ogni Gruppo allo spirare della corrispondente legislatura, avrebbe poi coerentemente dovuto negare al gruppo resistente la legittimazione ad causam attiva e passiva e la capacità processuale in quanto espressioni di una soggettività giuridica non più esistente”.
- Anche tali doglianze, scrutinabili congiuntamente in quanto denunciano, sotto i vari profili dell’error in procedendo, dell’error in iudicando e del vizio di motivazione, lo stesso asserito errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non aver pronunciato ex officio l’inammissibilità dell’appello perchè proposto da soggetto di diritto oramai estinto, non meritano condivisione.
Infatti, la circostanza posta a fondamento della decisione gravata, secondo la quale il Gruppo Parlamentare di (OMISSIS) costituito presso il Senato della Repubblica all’inizio della XV legislatura deve essere considerato un soggetto giuridico diverso dai gruppi parlamentari che erano stati costituiti nelle precedenti legislature, non esclude affatto che detto Gruppo parlamentare sopravviva in stato di liquidazione per il tempo necessario alla definizione dei rapporti pendenti.
Una cosa è ritenere che il Gruppo Parlamentare originariamente convenuto non fosse titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio sostanziale dedotto in giudizio, ben altra consentire al medesimo soggetto, giudizialmente condannato al pagamento di somme per un rapporto di cui non è stato parte, di impugnare la pronuncia che lo aveva visto soccombente.
Invero costituisce incontrastato criterio ermeneutico quello secondo cui, in caso di scioglimento, l’associazione non riconosciuta non si estingue, se e fino a che persistano rapporti giuridici pendenti di cui sia titolare, restando in vita allo scopo della relativa compiuta definizione a mezzo dei suoi organi, che, eventualmente in regime di prorogatio, rimangono in carica a quel fine, con il diritto di agire e contraddire giudizialmente per la tutela dei diritti dell’associazione (cfr. Cass. n. 5746 del 2007; Cass. n. 9556 del 1992; Cass. n. 13946 del 1991; Cass. n. 5925 del 1987).
- Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, secondo soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali al 15% ed accessori di legge.