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Cassazione Civile 9271/2023 – Ricorso per cassazione – Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto

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Ordinanza 9271/2023

Ricorso per cassazione – Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso – recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma” quale luogo di redazione – proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all’atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-4-2023, n. 9271   (CED Cassazione 2023)

Art. 365 cpc (Sottoscrizione del ricorso per cassazione)

Art. 83 cpc (Procura alle liti)

 

 

RILEVATO CHE:

− (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’atto di
pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le
province siciliane, Riscossione Sicilia S.p.A., in virtù di cartelle di
pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l’espropriazione
del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione
Provinciale del Tesoro; l’opponente deduceva vizi della notificazione
delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento;

− l’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, ma,
pronunciandosi sul ricorso di Riscossione Sicilia S.p.A., questa Corte
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 6055 del 09/03/2017) cassava la
pronuncia impugnata, con rinvio al giudice di merito;

− con la sentenza n. 419 del 17/06/2020 Tribunale di Trapani,
quale giudice del rinvio, accoglieva l’opposizione e condannava l’agente
della riscossione alla rifusione delle spese di lite;

− avverso tale decisione Riscossione Sicilia proponeva ricorso per
cassazione, basato su due motivi; l’intimato (OMISSIS) restava tale;

CONSIDERATO CHE:

− l’impugnazione è inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e
dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente, nonché dalla verifica
dell’integrità del contraddittorio in questa sede, applicati i principi di
cui a Cass., Sez. U., ord. 22/03/2010, n. 6826, Rv. 612077 – 01;

− la procura rilasciata per il ricorso per cassazione – redatta su foglio
separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenticata in data
6/7/2020 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del
14/8/2020 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto
in Marsala-Roma;

− da tanto si evince, dunque, che il difensore non ha autenticato
una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo
Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01,

è irrilevante la collocazione “topografica”), bensì una procura a sé stante,
redatta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in
cui è stato redatto il ricorso;

− in forza dell’art. 83, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ.,
l’autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal
difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli
atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso),
perché l’avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il
notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato
dalle speciali disposizioni (tra cui l’art. 83 cod. proc. civ.) che regolano
il suo potere di autentica;

− nel caso in esame la procura è affetta da invalidità, perché il difensore
che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto
separato – non solo “topograficamente”, ma redatto
in un luogo distinto e in un tempo diverso – dal ricorso;

− è opinione del Collegio che a tale conclusione non ostino le statuizioni
di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, né quindi
le argomentazioni ad essa riferite di altre pronunce di segno contrario,
rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente,
poiché in questa l’inammissibilità non discende dal contenuto della delega,
in cui l’intrinseca carenza di specialità può essere superata dalla
sua collocazione “topografica”, bensì dalla dirimente e preliminare
circostanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione
che l’ordinamento eccezionalmente riconosce all’avvocato;

− per la indefensio del (OMISSIS) non occorre provvedere sulle spese;

− tuttavia, deve farsi luogo alla dichiarazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come in dispositivo;

p. q. m.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, in data 24 gennaio 2023.