Ordinanza 9365/2023
Contratto di agenzia – Base di calcolo delle provvigioni – Clausole attributive del potere illimitato di modifica al preponente – Nullità
Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 5-4-2023, n. 9365 (CED Cassazione)
Art. 1742 cc (Contratto di agenzia) – Giurisprudenza
Art. 1748 cc (Provvigione dell’agente) – Giurisprudenza
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello principale della
(OMISSIS) spa e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
ha respinto le domande proposte dall’agente (OMISSIS) volte ad
ottenere la condanna della preponente al pagamento delle differenze
provvigionali, stornate dalla società in base alle clausole 11.4 e 11.5. del
contratto di agenzia, per effetto degli extra sconti dalla stessa concessi in
favore dei clienti; ha respinto l’appello incidentale dell’agente relativo alla
indennità suppletiva di clientela.
2. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella
parte in cui aveva giudicato nulle le clausole 11.4 e 11.5. del contratto di
agenzia, ritenendo le stesse legittime e quindi idonee a determinare la
riduzione dell’importo degli affari su cui calcolare le provvigioni. Ha
confermato la decisione del Tribunale in ordine alla mancata prova dei
fatti costitutivi del diritto all’indennità meritocratica, di cui all’art. 1751
c.c.
3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo La (OMISSIS) spa ha
resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria,
ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1343, 1346,
1418, 1419, 1375 c.c. nonché degli artt. 1748, 1749 e 2697 c.c., inoltre,
illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per avere la
Corte d’appello erroneamente escluso la nullità delle clausole di cui all’art.
11.4 e 11.5. del contratto di agenzia pur avendo riconosciuto l’effettiva
genericità ed indeterminatezza delle stesse. Si assume che tali clausole
rimettono alla volontà della preponente non solo la scelta dei clienti
destinatari degli extra sconti, ma addirittura l’entità economica degli
stessi, con conseguente assoluta incertezza sull’ammontare
dell’eventuale riduzione della provvigione per l’agente. Si rileva come tali
clausole attribuiscano alla mandante un potere di modifica unilaterale del
contratto, senza che siano previsti limiti all’esercizio di tale potere; limiti,
invece, necessari a non pregiudicare la forza vincolante del contratto nei
confronti delle parti e, comunque, imposti dal principio di correttezza e
buona fede, espressamente richiamato dall’art. 1749 c.c.
5. La società controricorrente ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3,
4 e 6 c.p.c.
6. Le eccezioni sono infondate. Come statuito da questa S.C., “il ricorso
per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e
sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto
e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze
proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa
rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni
giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per
poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi
elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può
condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di
causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza
gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4
dell’art. 366 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 37552 del 2021). Si è anche
precisato che non è causa di inammissibilità l’inserimento nel corpo del
ricorso di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di
merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una
chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta
(v. Cass., S.U. n. 4324 del 2014).
7. Il ricorso in esame, anche attraverso l’inclusione della pronuncia di
primo grado, contiene una adeguata esposizione dei fatti di causa e delle
questioni giuridiche sollevate nonché la trascrizione delle clausole del
contratto di agenzia la cui interpretazione è censurata (pagg. 32 e 33) e
l’indicazione della sede processuale di merito in cui il contratto di agenzia
è stato prodotto (pag. 29); comprende, inoltre, ampie argomentazioni sui
dedotti vizi di violazione delle norme specificamente invocate. Si sottrae
pertanto alle censure mosse ai sensi del citato art. 366 c.p.c.
8. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di
specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza
interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla
sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un
ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia
puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle
censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del
giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022; v. anche Cass. n.
12481 del 2022); requisiti nella specie rispettati.
9. Il motivo di ricorso è fondato.
10. In base alle clausole 11.2 e 11.3 del contratto di agenzia,
richiamate nella sentenza d’appello (pag. 6), le provvigioni spettanti
all’agente erano calcolate sul totale del fatturato relativo agli
elettrodomestici “al netto di ogni sconto”.
11. La clausola 11.4. (trascritta anche nella sentenza d’appello)
prevedeva: “noi abbiamo la facoltà di concedere ai clienti extra sconti ove
essi, nell’anno (c.d. anno di competenza), promettano di raggiungere
acquisti per un determinato fatturato o per un determinato quantitativo di
prodotti, anticipatamente applicando tale extra sconto alle singole fatture
nello stesso anno di competenza e così riducendo la base di calcolo del
vostro compenso provvigionale; ciò premesso, ove la promessa non
venga dal cliente mantenuta noi avremo facoltà, da esercitare a nostro
insindacabile giudizio, di addebitare o non addebitare al cliente le somme
degli extra sconti già praticati, riconoscendovi, nell’ipotesi di riaddebito al
cliente della parte di sconto già riconosciutogli, le relative differenze
provvigionali”.
12. La clausola 11.5. (trascritta anche nella sentenza d’appello) aveva il
seguente tenore: “noi abbiamo altresì la facoltà di concedere ai clienti gli
extra sconti di cui sopra, ma posticipatamente, applicandoli alle fatture
emesse nell’anno di competenza e così corrispondendoli nell’anno
successivo; ciò premesso noi avremo facoltà, da esercitare a nostro
insindacabile giudizio ed indipendentemente dal consuntivo dell’anno di
competenza per il cliente di riconoscere o non riconoscere tale extra
sconto, addebitandovi, nell’ipotesi di riconoscimento dell’extra sconto al
cliente, le relative differenze sulle provvigioni già riconosciutevi, con
possibilità di compensarle con le provvigioni dovutevi”.
13. Questa Corte ha già avuto modo di statuire, con indirizzo cui va
data continuità, che nel contratto di agenzia l’attribuzione al preponente
del potere di modificare talune clausole, come quelle relative all’ambito
territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla
necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così
come si sono modificate durante il decorso del tempo. Ma, affinché ciò
non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del
contratto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che
sia esercitato dal relativo titolare con l’osservanza dei principi di
correttezza e buona fede (v. Cass. n. 29164 del 2021 e Cass. n. 13580
del 2015 in cui la riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato
all’agente è stato qualificato come inadempimento colpevole e di non
scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la
prosecuzione, anche temporanea, del rapporto; v. anche Cass. n. 5467
del 2000).
14. In altre pronunce è stata dichiarata nulla, in quanto condizione
meramente potestativa, tale da far venir meno l’efficacia vincolante
dell’intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il
proponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa
comunicazione, di trattare direttamente con alcuni clienti (non
previamente individuati), così escludendo ogni diritto dell’agente in
quanto l’applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il
contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all’agente
un numero indefinito di clienti – anche tutti – senza riconoscergli diritto a
provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte
per organizzare la rete dei clienti (v. Cass. n. 4504 del 1997); ancora, è
stata dichiarata nulla, per indeterminatezza dell’oggetto (ex artt. 1346 e
1418 cod. civ.) – la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il
preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso,
modificare le tariffe provvigionali, dovendo escludersi che la
determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la
controprestazione dell’attività dell’agente, costituita dalle provvigioni) sia
rimessa al mero arbitrio del preponente (Cass. n. 11003 del 1997).
15. In quest’ultima pronuncia si è sottolineato come “il codice civile
riconosc(a) la possibilità di modificazioni unilaterali (v. ad es. quelle,
peraltro correlate alle controprestazioni, contemplate dagli artt. 2103 e
1560), ma è necessario che esse siano a loro volta predeterminate,
attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni (così,
rispettivamente, le mansioni equivalenti di cui all’art. 2103 e i quantitativi
minimo e massimo considerati per la somministrazione dall’art. 1560), sì
da rendere possibile la formazione del consenso, alla stipulazione del
contratto, su più oggetti determinati previsti come alternativi; di
conseguenza sarebbe legittima una clausola che riservi al preponente la
scelta, alla stipulazione del contratto o nel corso del rapporto, tra più
sistemi di provvigioni determinati quanto meno (ciascuno di essi) nei
complessivi effetti economici, tali quindi da consentire all’agente la
rappresentazione delle possibilità alternative accettate con la conclusione
del contratto. Una simile clausola non renderebbe indeterminabile il
corrispettivo; non così una clausola che non contenga alcuna
delimitazione, sì da rendere incerto lo stesso tipo contrattuale”.
16. La sentenza impugnata definisce le clausole n. 11.4 e 11.5. del
contratto di agenzia come “generiche e indeterminate, sia nella
individuazione dei clienti a cui praticare gli sconti, sia nell’entità degli
stessi”, e dà atto di come tali clausole prevedano “la facoltà della
mandante di praticare (gli extrasconti) lo stesso anche se il cliente non
abbia raggiunto il numero degli acquisti promessi”; la stessa sentenza
riconosce che “il prezzo finale da fatturare al cliente (e su cui calcolare la
provvigione) verrà determinato tenuto conto di una serie di variabili non
preventivabili, in quanto strettamente connesse al contingente momento
più o meno favorevole del mercato, anche tenuto conto delle
contemporanee offerte della concorrenza”.
17. Tali statuizioni contenute nella sentenza impugnata non sono
conformi ai principi di diritto sopra richiamati e in base ai quali devono
considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole di un
contratto di agenzia formulate in modo tale da attribuire alla preponente
un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi
della misura delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere
extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti
imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un
elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione
dovuta dalla società all’agente.
18. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla
medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un
nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati,
oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale dell’1.2.2023