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Cassazione Civile 9488/2013 – Clausola risolutiva espressa – Contratto di locazione finanziaria – Fallimento del locatario

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Sentenza 9488/2013

Clausola risolutiva espressa – Contratto di locazione finanziaria – Fallimento del locatario

L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 cod. civ., che ha natura costitutiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del locatario, l’effetto risolutivo del contratto (nella specie, di locazione finanziaria) deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata anteriormente alla data della sentenza di fallimento, spettando il relativo accertamento al giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 18 aprile 2013, n. 9488   (CED Cassazione 2013)

Art. 1456 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso l’ll marzo 2011 il Tribunale fallimentare di Lecco accoglieva l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.n.c. proposta dalla (OMISSIS) s.p.a.; la cui domanda di restituzione di un complesso immobiliare concesso alla società in bonis a titolo di locazione finanziaria era stata respinta dal giudice delegato con la motivazione che ne era contestata la proprietà.

Nel riformare tale provvedimento, il tribunale motivava che la concedente aveva già risolto il contratto prima della dichiarazione di fallimento, comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, a causa della morosità della società utilizzatrice; e pertanto non si verteva nell’ipotesi di cui alla Legge Regionale , articolo 72.

Avverso la decisione, comunicata il 4 marzo 2011, il fallimento (OMISSIS) s.n.c. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, notificato il 31 marzo 2011 ed ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

La (OMISSIS) s.p.a. resisteva con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale avverso l’integrale compensazione delle spese di lite.

All’udienza del 6 febbraio 2013 il Procuratore generale ed il difensore della contro ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, la curatela deduce la violazione degli articoli 1454 e 1456 cod. civ. e la carenza di motivazione nella ritenuta efficacia della risoluzione intimata con lettera raccomandata, senza alcuna domanda giudiziale, prima della dichiarazione di fallimento.

Le censure sono infondate.

L’azione di risoluzione del contratto ex articolo 1456 cod. civ. tende ad una pronunzia di mero accertamento della risoluzione di diritto già maturata in conseguenza dell’inadempimento, previsto come determinante per la sorte del rapporto dalla clausola risolutiva espressa, e dell’esplicita dichiarazione della controparte di volersene avvalere. Differisce, quindi, dall’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento per colpa, ai sensi dell’articolo1453 cod. civ., di natura costitutiva (Cass., sez. 3, 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., sez. 3, 17 dicembre 2009, n. 26.508).

Ne consegue, nella specie, che alla data della sentenza di fallimento l’effetto risolutivo del contratto di locazione finanziaria si era già verificato ed il suo accertamento poteva e doveva essere attuato dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.

Il principio di cristallizzazione dei rapporti pendenti per effetto del fallimento è stato quindi rispettato dal Tribunale di Lecco, la cui pronuncia non ha modificato la realtà giuridica sottostante all’opposizione allo stato passivo svolta dalla (OMISSIS) s.p.a..

Anche l’ultimo motivo, con cui si denunzia la violazione della Legge Regionale , articolo 72 palesa l’identico errore di assimilare la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione a quella costitutiva di scioglimento del contratto.

È pure infondato il ricorso incidentale con cui si lamenta, con unico motivo, la compensazione delle spese di giudizio.

Anche se il Tribunale di Lecco non ha corredato la statuizione con un’esplicita motivazione, questa si ricava dalla precedente menzione di pronunzie di legittimità su fattispecie diverse, ma affini, che potevano giustificare la resistenza in giudizio della curatela.

La prevalente soccombenza di quest’ultima comporta la condanna alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

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