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Cass. Civile 9660/2021 – Incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense

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Sentenza 9660/2021

Incompatibilità tra impiego pubblico “part-time” ed esercizio della professione forense

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico “part-time” ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del personale impiegato presso l’area tecnica dell’Università, atteso che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico “part-time” ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 – cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale – atteso che un’operatività limitata solo per l’avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici “part-time”, contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 13-04-2021, n. 9660   (CED Cassazione 2021)