Sentenza 9675/2023
Responsabilità professione del notaio – Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto – Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall’una all’altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest’ultima, il distinto obbligo di restituire l’indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).
Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-4-2023, n. 9675 (CED Cassazione 2023)
Art. 1223 cc (Risarcimento del danno)
Art. 1218 cc (Responsabilità del debitore)
FATTI DI CAUSA
La società (OMISSIS) s.a.s. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne in giudizio il notaio (OMISSIS), allegando di aver acquistato dalla società (OMISSIS) S.p.A. un credito IVA con scrittura privata autenticata dal professionista e dolendosi del fatto che quest’ultimo, contrariamente ai doveri del proprio ufficio, non l’aveva informata che il credito non poteva essere chiesto a rimborso né portato in compensazione, poiché la cedente non ne aveva chiesto il rimborso nella dichiarazione IVA allegata al contratto di cessione.
Rappresentò che la condotta omissiva del notaio aveva comportato dei danni, costituiti dal prezzo di acquisto corrisposto alla società (OMISSIS), dalle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate derivanti dall’indebita esposizione del credito in compensazione e dalle spese dell’atto notarile.
Il notaio, nel costituirsi in giudizio, affermò di essere stato incaricato dalle parti della sola autenticazione della sottoscrizione presente su un atto già formato negando che sussistesse a proprio carico sia l’obbligo di indagare lo scopo perseguito dalle parti per mezzo del contratto di cessione, sia il conseguente obbligo di informare la cessionaria dell’impossibilità di portare in compensazione o chiedere il rimborso del credito, così contestando l’esistenza del nesso causale tra
la propria asserita omissione ed il danno subìto dalla ricorrente. Affermò anche che la stessa società danneggiata aveva aggravato il danno subìto o omesso di tenere condotte causative di pregiudizio, avendo indicato nella dichiarazione IVA un credito che non avrebbe potuto portare in compensazione.
Il Tribunale adito ritenne che l’obbligazione del notaio fosse limitata all’autenticazione delle sottoscrizioni a seguito di un controllo di legalità estrinseco dell’atto, escluse la sussistenza del nesso causale tra il preteso inadempimento del notaio ed il danno allegato dalla ricorrente in quanto il credito ceduto era inesistente e rigettò la domanda.
A seguito di appello della società, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 1/10/2020, ha ritenuto che il credito IVA non potesse essere considerato quale credito futuro, e non potesse costituire oggetto di cessione, afferendo alla posizione fiscale di chi lo aveva maturato e che la sentenza di primo grado fosse da riformare per non aver valorizzato l’inosservanza, da parte del notaio (OMISSIS), dei doveri di diligenza e correttezza professionali di cui agli artt. 1176, co. 2, 2236 c.c., o di cui alle norme specifiche stabilite dall’art. 42, co. 1 lett. a), b) e c) dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai, propri della professione espletata.
La Corte del gravame ha ritenuto che il professionista avesse precisi obblighi informativi nei confronti dei contraenti: in particolare, quello di informare le parti dell’impossibilità di raggiungere lo scopo che esse si erano prefissate con l’atto che si apprestavano a stipulare e dunque quello di avvisare che il credito non poteva costituire oggetto di cessione.
Anche dall’importo della fattura emessa dal professionista si doveva desumere che l’incarico non era limitato alla mera autenticazione di firme ma consisteva in un più ampio e complesso insieme di accertamenti.
Quanto al nesso di causalità tra la condotta omissiva del professionista ed il danno, la Corte territoriale ha ritenuto che, ove il notaio avesse tenuto una condotta diligente e conforme all’incarico ricevuto, informando le parti dell’impossibilità di procedere alla cessione del credito, queste non avrebbero concluso il contratto e nessun danno si sarebbe prodotto.
Tuttavia, nonostante l’accertamento della responsabilità professionale del notaio, la Corte di merito ha ritenuto che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta in quanto la stessa, da un lato, si riferiva al corrispettivo versato al notaio in dipendenza del contratto di prestazione d’opera intellettuale, non ripetibile, e dall’altro al costo del prezzo versato alla società (OMISSIS) S.p.A. per la cessione del credito, in quanto questione attinente ai rapporti contrattuali tra cessionario e cedente, al quale parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere la restituzione di quanto risultasse indebitamente pagato.
Avverso la sentenza che, pertanto, pur accogliendo il primo motivo di appello e affermando la sussistenza della responsabilità professionale del notaio, ha ritenuto non accoglibile la domanda risarcitoria, la società (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito il notaio (OMISSIS) con controricorso.
La causa è stata trattata in Adunanza Camerale e, con ordinanza interlocutoria, rinviata alla pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. 1223 c.c. e 2236 c.c. per avere la sentenza impugnata negato l’imputabilità del danno subito dal (OMISSIS) alla condotta omissiva accertata del notaio Dr. (OMISSIS) – la ricorrente lamenta che la corte di merito, pur avendo riconosciuto la sussistenza dell’inadempimento del notaio nell’attività di redazione ed autenticazione della scrittura privata di cessione del credito IVA, per non aver informato le parti della incedibilità del credito portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso e pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il comportamento omissivo del professionista e la conclusione del contratto nullo per inesistenza dell’oggetto, ha contraddittoriamente concluso per la non risarcibilità del danno in ragione della pretesa insussistenza di un valido “titolo” per agire nei confronti del professionista. Questa conclusione, ad avviso della ricorrente, è contraria alle norme di diritto che disciplinano la titolarità dei soggetti chiamati al risarcimento dei danni conseguenti ad inadempimento contrattuale, in quanto il danno può essere addebitato a soggetti diversi per titoli diversi i quali risponderanno in solido nei confronti del debitore.
Il danno patrimoniale diretto subito dal (OMISSIS) in conseguenza della sottoscrizione della scrittura privata di cessione del credito IVA ammonterebbe ad € 9.000, oltre spese, cioè a quanto pagato dalla cessionaria alla cedente, e non può dubitarsi del fatto che l’omissione del notaio abbia costituito quantomeno una concausa dell’evento dannoso, con il conseguente obbligo per il professionista di risarcire il danno.
Il motivo è fondato.
La mera applicazione dell’art. 1223 c.c. evidenzia che il pagamento del corrispettivo della cessione si configuri, nell’economia del contratto di prestazione d’opera del notaio, come una perdita conseguita all’inadempimento da parte del professionista, dal quale è altresì scaturita la nullità del contratto di cessione per impossibilità dell’oggetto. Non può dubitarsi che sussista uno stretto rapporto causale tra la condotta omissiva del professionista ed il danno arrecato alla ricorrente, non rilevando affatto la circostanza che dalla nullità dell’atto di cessione discendano anche conseguenze afferenti al rapporto tra cedente e cessionaria: una cosa è l’obbligo di restituzione a titolo di indebito da parte della cedente per aver ricevuto un corrispettivo privo di causa, altra l’obbligo del notaio di risarcire la parte nei cui confronti la propria condotta omissiva ha determinato un danno risarcibile. La sentenza impugnata, affermando che il danno afferisce ai soli rapporti contrattuali tra cessionaria e cedente, contrasta con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo il quale, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido non tanto sulla base dell’estensione, alla responsabilità contrattuale, dell’art. 2055 c.c. dettato per la responsabilità extracontrattuale quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale sia di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso causale ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. Ben avrebbe dovuto essere valutata la responsabilità del notaio in relazione al principio di diritto su richiamato, atteso che, tra le concause che hanno determinato il danno lamentato dal Ristorante
La (OMISSIS), si poneva (‘inadempimento del professionista agli obblighi informativi su di lui gravanti in relazione all’invalidità del contratto stipulato tra la ricorrente e la (OMISSIS) SpA in data 5 novembre 2015, conseguente alla incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso.
Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 12 dicembre 2022