Ordinanza 9725/2021
Imposte sul reddito – Doppia imposizione internazionale
In tema di imposte sul reddito, l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l’Italia con l. n. 459 del 1992, ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione dell’attività di lavoro dipendente svolta nell’altro Stato contraente, ovvero quello in cui il contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 14-04-2021, n. 9725 (CED Cassazione 2021)