Ordinanza 9738/2020
Condizioni generali di contratto – Clausole vessatorie – Necessità di specifica approvazione scritta
La necessità dell’approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un’autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria).
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 26-5-2020, n. 9738 (CED Cassazione 2020)
Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la (OMISSIS) ha chiesto la condanna della (OMISSIS) s.p.a. al pagamento di Euro 6521,63 quale corrispettivo dei lavori di ingegneria svolti su commissione della convenuta.
La convenuta ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla base di una clausola di elezione del foro convenzionale di Rovigo, contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla committente.
Il tribunale di Genova, nel dichiarare la propria incompetenza, ha osservato che nell’ordinativo dei lavori n. (OMISSIS) del 7.7.2015 era contenuto uno specifico richiamo alle condizioni generali pubblicate sul sito internet della società committente, le quali dovevano considerarsi conosciute ed approvate dall’appaltatrice mediante lo spontaneo adempimento del contratto.
Ha escluso che fosse necessaria la specifica sottoscrizione dell’accordo di deroga, rilevando che l’ordinativo era stato preceduto dallo svolgimento di trattative sull’ammontare del compenso per le varianti e sulle scadenze di fatturazione e di pagamento, il che provava – a parere del giudice di merito – che tra le parti si erano svolte contrattazioni volte a determinare il contenuto del rapporto e la ricorrente era in condizione di proporre modifiche alle suddette condizioni negoziali.
Avverso l’ordinanza la (OMISSIS) ha proposto regolamento strutturato in un unico motivo.
La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, sebbene le parti avessero intrattenuto trattative in merito al contenuto del contratto, esse però non avevano in alcun modo riguardato le condizioni generali predisposte, che erano state peraltro pubblicate solo sul sito internet della società resistente.
Il regolamento è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in base alla clausola di elezione del foro convenzionale di Genova contenuta nelle condizioni generali predisposte dalla committente, oggetto di specifico richiamo negli ordinativi dell’appalto.
L’ordinanza ne ha ritenuto superflua la specifica sottoscrizione, rilevando che il contratto era stato oggetto di trattative sia riguardo al compenso per i lavori aggiuntivi, sia riguardo ai termini e alle modalità di fatturazione.
Premesso che non è in discussione che la previsione del foro convenzionale era contenuta in condizioni volte alla regolazione uniforme dei rapporti con le imprese appaltatrici, la decisione appare in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dall’art. 1341 c.c., comma 2, non è necessario per le sole clausole inserite nel contratto a seguito di specifiche trattative tra le parti, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le quelle – a contenuto vessatorio – alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione.
La necessità dell’approvazione scritta delle clausole vessatorie è dunque – esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un’autonoma sottoscrizione (Cass. 3407/1986; Cass. 3989/1977; Cass. 233/1973; Cass. 3625/1969; Cass. 5422/1978; Cass. 3625/1969).
Diversamente l’esigenza, che è a fondamento della ratio dell’art. 1341 c.c., di assicurare una contrattualità effettiva e non soltanto formale tra i contraenti risulterebbe elusa, dato che, anche quando il contraente più debole presta la sua adesione alle condizioni predisposte dall’altro contraente, non può non esservi stata trattativa tra le parti (Cass. 1575/1974).
Permaneva – quindi – l’onere di sottoscrivere separatamente e specificamente la clausola, poichè, per quanto evidenziato dallo stesso tribunale, le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità e i termini di fatturazione.
In mancanza, la deroga convenzionale ai criteri di competenza territoriale era inefficace e non poteva determinare la devoluzione della causa al Tribunale di Rovigo, non rilevando che la ricorrente fosse in condizione di conoscerne il contenuto, poichè, ai sensi del dell’art. 1341 c.c., comma 2, il requisito formale di cui si discute deve essere comunque osservato ove la clausola rientri in una delle tipologie contemplate dall’art. 1342 c.c., comma 2.
è quindi accolto l’unico motivo di ricorso.
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del Tribunale di Genova dinanzi al quale sono rimesse le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento, con concessione del termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2019.