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Cassazione Civile 9746/2017 – Giudicato esterno

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Ordinanza 9746/2017

 

Giudicato esterno – La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza.

Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 18-4-2017, n. 9746  (CED Cassazione 2017)

 

 

RILEVATO CHE:

Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 187/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che la pretesa erariale di cui alla cartella esattoriale impugnata si basava sul mancato rispetto della procedura di cui al D.I. n. 41 del 1998, articolo 1, commi 1-3, talchè era da ritenersi assorbita l’ulteriore questione del superamento del limite legale implicante la necessità della dichiarazione di fine dei lavori di ristrutturazione edilizia per la quale era stata operata la detrazione fiscale de qua; osservava ancora che doveva considerarsi irrilevante che il bonifico di pagamento dell’importo portato in detrazione fosse afferente ad un conto co-intestato tra il contribuente e la moglie, peraltro rimasta estranea alla specifica questione oggetto dell’accertamento fiscale e dedotta in giudizio.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) deducendo un motivo unico.

L’intimata Agenzia fiscale non si è difesa.

CONSIDERATO CHE:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., poichè la CTR non ha tenuto conto dell’intervenuto giudicato sulle medesime questioni di fatto inerenti la medesima imposta per altre annualità oggetto di analoghe riprese fiscali.

La censura è infondata.

Il ricorrente fa riferimento a tre sentenze della medesima CTR a suo dire “pregiudicanti” secondo il noto principio di diritto enunciato dalle SU di questa Corte della efficacia riflessa “ultrattiva” del giudicato esterno nei tributi periodici (sentenza n. 13916/2006). In particolare si tratta delle sentenze nn. 296/03/2014, depositata il 12 maggio 2014, 607/1/2014, depositata in data 13 ottobre 2014 e 587/03/2015, depositata il 13 novembre 2015, allegate al ricorso.

Orbene, risulta chiaramente dai documenti prodotti che le prime due decisioni di appello sono passate in giudicato prima che la presente controversia venisse trattata e decisa in secondo grado (12 ottobre 2015), ma l’eccezione di giudicato in relazione alle medesime non è stata proposta dal (OMISSIS) entro la definizione di tale grado.

Ne deriva la preclusione a proporre l’eccezione medesima per la prima volta avanti a questa Corte, secondo il principio di diritto che “Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio” (Sez. 5, Sentenza n. 21170 del 19/10/2016, Rv. 641470-01).

In relazione alla terza sentenza fatta valere ai fini degli “effetti riflessi” nel presente giudizio, si deve per altro profilo rilevare che di essa manca la prova del passaggio in giudicato, il che ne induce la non valorizzabilità in questa sede, secondo il principio di diritto che ” i,a parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex articolo 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere nè che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza” (Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013, Rv. 627590-01).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata Agenzia fiscale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 16 febbraio 2017