Ordinanza 9752/2017
Omessa impugnazione di una delle ragioni della decisione – Inammissibilità del ricorso
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull’ulteriore ed autonoma “ratio decidendi” della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell’attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell’atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.).
Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 18-4-2017, n. 9752 (CED, Cassazione, 2017)
Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione
RILEVATO CHE:
Con sentenza in data 7 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto da (OMISSIS) spa avverso la sentenza n. 377/8/10 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) contro la cartella di pagamento IVA, IRAP 2002. La CTR osservava in particolare che il gravame era infondato, poichè, come ritenuto dal primo giudice, doveva essere affermata la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata sia perchè in assenza del destinatario della notifica stessa erano state omesse le ricerche di persone abilitate al ritiro sia perchè, essendosi consegnato l’atto notificando al portiere, non si era poi provveduto alla spedizione del relativo avviso al destinatario con raccomandata A.R. come previsto dall’articolo 139 c.p.c..
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sia la ricorrente che il contribuente hanno presentato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 139, cod. proc. civ., poiché la CTR ha ritenuto doveroso l’adempimento previsto dall’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.
La censura è inammissibile.
Vi è infatti da ribadire che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882).
Nel caso di specie la CTR ha fondato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella esattoriale de qua non soltanto sulla ratio decidendi oggetto della censura, bensì, primariamente e del tutto autonomamente, sulla diversa ratio decidendi della rilevanza, in caso di assenza del destinatario della notifica, della omissione della attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell’atto, così peraltro adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27/09/2013).
Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ – la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, indicato nella conoscenza dell’atto esattoriale impugnato a prescindere dalla sua notificazione basante la sua eccezione di tardività del ricorso del (OMISSIS).
La censura è infondata.
Tale questione fattuale è infatti stata esaminata, pur implicitamente, ma univocamente, dal giudice di appello che ha escluso la rilevanza dell’omessa impugnazione (meramente facoltativa) dell’estratto di ruolo e del preavviso di fermo.
Sicchè non può dubitarsi circa la conformità dello standard motivazionale in esame al “minimo costituzionale” (Sez. U. 8053/2014).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, 2 marzo 2017