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Cassazione Civile 9753/2017 – Ricorso per cassazione inammissibile – Annullamento in via di autotutela della pretesa fiscale

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Ordinanza 9753/2017

 

Ricorso per cassazione inammissibile – Annullamento in via di autotutela della pretesa fiscale – Cessazione della materia del contendere

In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.

Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 18-4-2017, n. 9753  (CED Cassazione 2017)

 

 

RILEVATO CHE:

Con sentenza in data 23 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8244/53/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) srl contro la cartella di pagamento IRAP, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che nel caso di specie non vi era obbligo di previo invio di avviso bonario, trattandosi di iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, peraltro legittimo trattandosi di omessi versamenti di imposta; che la cartella esattoriale impugnata era correttamente motivata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

CONSIDERATO CHE:

In allegato al ricorso la (OMISSIS) srl ha allegato copia di due note di (OMISSIS) spa con le quali si comunica l’avvenuto sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate delle iscrizioni a ruolo basanti le due cartelle di pagamento impugnate e si precisa pertanto che le somme portate dalle stesse non sono più dovute.

Ciò constatato, va ribadito che “In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel caso di specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti” (Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011, Rv. 619044-01).

In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

Stante l’esito della controversia le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese processuali.

Motivazione semplificata.