Ordinanza 9757/2017
Appello incidentale contenzioso tributario – Deposito dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria
Nel processo tributario, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni.
Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 18-4-2017, n. 9757 (CED Cassazione 2017)
RILEVATO CHE:
Con sentenza in data 19 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria, nella parte che qui rileva, dichiarava inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 71/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, appellata in via principale dalla (OMISSIS) srl, che aveva parzialmente accolto il ricorso di tale società contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che l’inammissibilità del gravame incidentale derivava dal suo mancato deposito presso la segreteria della CTP, trattandosi di incombente diretto ad evitare il rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato del capo di sentenza gravato dal gravame medesimo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
La società intimata non si è difesa.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo dedotto – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, poichè la CTR ha affermato la obbligatorietà, a pena di inammissibilità, del deposito dell’impugnazione incidentale tempestiva presso la segreteria del giudice a quo.
La censura è fondata.
La CTR infatti cita un precedente (Cass. civ. 4679/2012) non pertinente al caso di specie, riguardando il medesimo e la conforme giurisprudenza successiva (cfr. da ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17722 del 07/09/2016, Rv. 640962 – 01), il caso, affatto diverso, di omissione dell’adempimento in oggetto qualora il gravame principale sia per la medesima ragione inammissibile (“In tema di contenzioso tributario, qualora l’appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l’appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, vigente “ratione temporis”, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado” (Sez. 5, Sentenza n. 15432 del 22/07/2015, Rv. 636040 – 01).
Vi è peraltro da ribadire, più pertinentemente, che “Nel processo tributario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 53 e 54, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni” (Sez. 5, Sentenza n. 22023 del 13/10/2006, Rv. 595309 – 01 e successive conformi, Sez. 5, nn. 8785/20008 e 15009/2009).
Nel caso che occupa è infatti pacifico che l’appellante principale aveva depositato la propria impugnazione presso la segreteria della CTP catanzarese, il che appunto, dando seguito all’ultimo principio di diritto citato, deve considerarsi sufficiente a garantire l’ammissibilità del gravame incidentale.
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 2 marzo 2017