Ordinanza 9864/2022
Risarcimento del danno – Investimento di un cane lasciato senza guinzaglio – Concorso del fatto colposo del padrone per omessa custodia del cane – Art 1227 cc
In caso di investimento di un cane lasciato senza guinzaglio, ai fini della valutazione della condotta del proprietario danneggiato non assume rilevanza la trasgressione delle disposizioni previste dall’ordinanza n. 209 del 2013 del Ministero della Sanità, in quanto volte alla tutela dell’incolumità dei terzi rispetto ad aggressioni degli animali, bensì la violazione della regola di cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti, di legare l’animale o ricondurlo in un luogo sicuro, onde tenerlo al riparo da manovre di emergenza o, comunque, dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-3-2022, n. 9864 (CED Cassazione 2022)
Art. 1227 cc (Concorso di colpa) – Giurisprudenza
RITENUTO CHE:
1.- (OMISSIS) era affezionata ad un cane meticcio che da anni viveva con lei nella sua casa di campagna. Il cane é rimasto ucciso dalle ruote di un veicolo dell’ (OMISSIS), che era occorso nelle vicinanze dell’abitazione della ricorrente onde sedare un incendio che si era sviluppato sul posto: nel fare manovra di marcia indietro il conducente ha investito l’animale.
2.- (OMISSIS) agito sia nei confronti del conducente del veicolo, (OMISSIS), che nei confronti della associazione ” (OMISSIS)”, che nei confronti della (OMISSIS), onde ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale consistente nelle spese veterinarie di accertamento della morte del cane e di rimozione della carcassa, sia del danno non patrimoniale consistente nella lesione del rapporto affettivo con il cane ossia nel pregiudizio al valore di affezione costituito dall’animale.
3.- Il Giudice di Pace di Lecce ha accolto la domanda disponendo un risarcimento a favore dell’attrice per entrambi i danni da quest’ultima lamentati, ma questa decisione é stata riformata in appello dove il Tribunale ha ritenuto esente da colpa la condotta del conducente, ed anzi ha ritenuto che il danno dovesse attribuirsi alla condotta imprudente della stessa danneggiata e comunque ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del valore di affezione verso gli animali.
4.- Ricorre (OMISSIS) con due motivi di censura, di cui assumono l’infondatezza sia l’associazione ” (OMISSIS)” che la (OMISSIS).
CONSIDERATO CHE:
5.- Va preliminarmente scrutinato il secondo motivo di ricorso che pare logicamente prioritario, attenendo alla responsabilità del conducente del veicolo nell’incidente: il giudice di merito infatti ha escluso che possa attribuirsi colpa a costui quanto all’evento morte dell’animale, e dunque tale accertamento é prioritario rispetto a quello della rilevanza o meno del danno conseguente a quell’evento, oggetto del secondo motivo.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, da un lato, il conducente del veicolo in servizio di emergenza e con i segnalatori acustici e luminosi attivi, non avesse obblighi di rispettare le regole proprie del C.d.S. a presidio della circolazione, e, che, in secondo luogo, l’evento doveva attribuirsi al concorso di colpa della danneggiata che aveva lasciato il cane incustodito esponendolo all’incidente.
6.- Il secondo motivo lamenta un omesso esame di due fatti rilevanti: il primo consistente nella circostanza, emersa in giudizio, per cui l’automezzo non si trovava in una situazione di emergenza che invece era già terminata: e infatti i lampeggianti e le sirene erano stati spenti; la seconda che l’obbligo del proprietario del cane di tenere l’animale al guinzaglio é un obbligo che non mira a prevenire danni al cane, bensì a prevenire danni ai terzi e dunque é una regola cautelare che non può essere qua invocata a determinare la colpa del proprietario.
7.- Il motivo é infondato.
Quanto al primo aspetto, in realtà, non si tratta, come asserisce la ricorrente, di un fatto non esaminato dal giudice, che invece ha accertato che in quel momento il mezzo era in una situazione di emergenza perché il fuoco divampava pericolosamente. Con la conseguenza che il fatto che vi fosse o meno emergenza, e che vi fosse la necessità di affrontarla, é stato esaminato dal giudice e non può considerarsi un fatto omesso, né può ovviamente contestarsi l’accertamento effettuato, nei termini che si son detti prima, trattandosi di un accertamento di fatto insuscettibile in questa sede di rivalutazione.
La seconda circostanza, che sarebbe stata omessa o comunque erroneamente valutata dal giudice di merito, consiste nella asserita violazione della regola cautelare di tenere il cane al guinzaglio: osserva il ricorrente che tale cautela specifica, prevista da una ordinanza del Ministero della Sanità, e precisamente la numero 209 del 2013, é posta a tutela dei terzi onde evitare che vengano aggrediti dal cane e non già per impedire che quest’ultimo venga investito: con la conseguenza che la norma asseritamente violata avrebbe uno scopo diverso da quello che le si attribuisce, e la sua violazione non può essere causa di un evento diverso da quello che la regola vuole evitare.
Questa censura é però infondata in quanto il giudice di merito non ha fatto riferimento alla violazione di questa specifica cautela, imposta sicuramente dal Ministero della Salute a presidio della incolumità dei terzi, ma ha fatto riferimento ad una cautela generica, e dunque non prevista da leggi o regolamenti, di legare il cane o ricondurlo in un luogo sicuro per evitare che fosse investito: dunque una cautela che il danneggiato avrebbe dovuto adottare per evitare il danno subito, date le circostanze del caso.
Anche riguardo a tale aspetto va dunque osservato che l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, se inteso per l’appunto quale violazione della generica cautela di tenere l’animale al riparo da manovre di emergenza o comunque di tenerlo al riparo dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze, é un accertamento corretto sul piano giuridico e non sindacabile su quello di fatto.
8.- Il primo motivo che invece invoca risarcibilità del danno non patrimoniale per la lesione del valore di affezione va considerato di conseguenza assorbito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, dichiara assorbito il primo. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 1000,00 Euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 Euro per spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo é tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma 27.1.2022