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Cassazione Civile 9894/2017 – Imposta comunale immobili ICI – Doglianze relative alla determinazione della rendita

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Ordinanza 9894/2017

Imposta comunale immobili ICI – Doglianze relative alla determinazione della rendita

In tema di ICI, non sono proponibili, avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune, doglianze in relazione alla determinazione della rendita, atteso che le stesse devono essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio).

Cassazione Civile, Sezione 6 TrIbutaria, Ordinanza 19-4-2017, n. 9894 (CED Cassazione 2017)

 

 

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento in rettifica, con il quale il comune di Battipaglia, con riferimento all’anno d’imposta 2011, contestava l’omessa denuncia ed il pagamento parziale e tardivo della seconda rata ICI. La società contribuente contestava l’inesistenza della notifica e dell’atto impositivo, in quanto inidoneo a giustificare il preteso credito tributario, ma soprattutto ha contestato che gli immobili in corso di costruzione potessero essere assoggettati al tributo in carenza di almeno uno dei due presupposti e cioè, l’ultimazione degli stessi ovvero la loro utilizzabilità.

La CTP rigettava il ricorso della società contribuente e la CTR ne confermava la decisione.

Propone ricorso la società contribuente sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre il comune ha resistito con controricorso.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la società ricorrente denuncia da una parte, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, convertito nella L. n. 214 del 2011, e della risoluzione n. 8 del 22.2013 del Dip. Finanze del Min. dell’economia, dall’altra, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul medesimo profilo di censura, in quanto, in buona sostanza, ad avviso della società contribuente, l’accatastamento costituirebbe una presunzione relativa e non assoluta di ultimazione e utilizzo dell’immobile, suscettibile di essere superata dalla prova contraria, a carico della parte contribuente, in ordine alla reale e diversa situazione di fatto.

L’articolato motivo di censura è manifestamente infondato, ex articolo 360 bis c.p.c..

Infatti, in tema di ICI, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sè, il presupposto principale, per assoggettare il bene all’imposta (Cass. n. 15177/10, 8781/15).

Il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune, relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio), v. Cass. n. 16215/10.

Infine, il secondo motivo è, altresì, inammissibile, per i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” (Cass. n. 5528/14).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente a pagare al comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 – bis.