Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 9917/2023 – Termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 cpc – Decorrenza termine

Richiedi un preventivo

Ordinanza 9917/2023

Termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. – Decorrenza termine

Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest’ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l’inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-4-2023, n. 9917   (CED Cassazione 2023)

 

 

Fatti di causa

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria che imponeva determinati limiti di
presenza di arsenico nell’acqua potabile, per l’anno 2010.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Civita Castellana.
Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado,
la ha invece rigettata.

Ricorre il (OMISSIS), sulla base di unico motivo.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore
ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato
manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo e successivamente il ricorso stesso è stato assegnato alle Sezioni
Unite di questa Corte, per la risoluzione della questione di massima di particolare importanza, già decisa in senso difforme
dalle sezioni semplici, relativa ai requisiti di validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai
sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c..

Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 36095 del 09/12/2022,
hanno dichiarato la validità della procura speciale conferita dal
ricorrente (OMISSIS) al suo difensore, rimettendo la decisione del ricorso alla sezione di provenienza.

È stata quindi nuovamente disposta la trattazione in camera di
consiglio presso questa sezione, in applicazione degli artt. 375
e 380 bis.1 c.p.c..

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis,
comma 2, c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta
giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «nullità della sentenza o del procedimento: decadenza dall’impugnazione per
tardività dell’appello: Art. 327 c.p.c.».

Il ricorrente fa presente di avere eccepito, nel giudizio di secondo grado, che l’appello era stato proposto oltre il termine
perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione vigente
ratione temporis), con atto di citazione spedito per la notifica in
data 23 settembre 2016, quindi oltre i sei mesi dalla data della
pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta con il
suo deposito in cancelleria, in data 4 novembre 2015; erroneamente, a suo avviso, il tribunale avrebbe invece ritenuto coincidente la data di pubblicazione con la data dell’inserimento
della sentenza stessa nel registro cronologico e della sua comunicazione (formalità avvenute in data 23 febbraio 2016).

Il motivo è manifestamente fondato.

Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di
primo grado recava la data di pubblicazione mediante deposito
in cancelleria del 4 novembre 2015 (data in relazione alla quale
l’appello sarebbe stato tardivo).

Ai fini della valutazione di tempestività dell’appello, il giudice di
secondo grado ha, peraltro, ritenuto decisiva la circostanza che
la predetta sentenza era stata inserita nel registro cronologico
solo il 23 marzo 2016 e le era stato quindi attribuito un numero
cronologico riferito all’anno 2016: ha, in altri termini, ritenuto
che la pubblicazione dovesse ritenersi intervenuta in coincidenza con l’inserimento della sentenza nel registro cronologico
(con conseguente tempestività dell’appello, ai sensi dell’art.
327 c.p.c.).

Ha in proposito richiamato i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 gennaio 2015 n. 3 nonché da
questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18569
del 22/09/2016, Rv. 641078 – 01), ma lo ha fatto a prescindere
dal rilievo in concreto della avvenuta realizzazione della fattispecie ivi considerata, cioè dal fatto che si fosse verificata «una
impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione
attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse
date».

La statuizione impugnata non risulta pertanto conforme
all’orientamento consolidato di questa Corte (al quale intende
darsi continuità) secondo cui «in tema di impugnazione, nel
caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente
cancelliere, non rileva, ai fini dell’individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il
mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito
da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il
momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono,
peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell’eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale
ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)» (Cass., Sez.

6 – 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019, Rv. 653376 – 01; nel
medesimo senso: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18586 del
13/07/2018, Rv. 649658 – 01), indirizzo più di recente ribadito,
in situazione di fatto analoga a quella qui ricorrente, cioè di
inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronologico in data successiva a quella del suo deposito in Cancelleria,
con l’espressa affermazione per cui «l’accertamento in ordine
al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso
il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di
essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del
relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel
caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in
calce alla sentenza di due diverse date”. Non è pertanto, nella
specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico. Tantomeno poi ovviamente può considerarsi rilevante la
divaricazione nella specie verificatasi fra data di deposito/pubblicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti (sia pure nella specie oltre il termine previsto dei cinque giorni)» (cfr. Cass., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 4206 del 19/02/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanze n.
12978 e n. 12979 del 30/06/2020).

La sentenza impugnata va quindi cassata affinché la fattispecie
sia rivalutata, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto fin
qui esposti.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 marzo 2023